CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 00119/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 648 e 712 cod. pen. (primo motivo) e agli artt. 58 e 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché all'art. 133 cod. pen. e all'art. 545-bis cod. proc. pen. (secondo motivo) sono manifestamente infondati, atteso che: quanto al primo, essi si risolve nella reiterazione di quanto già dedotto nell'atto di appello e puntualmente disatteso dalla Corte d'appello con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); quanto al secondo, la Corte d'appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'applicazione di una pena sostitutiva non fosse idonea ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata), così dando adeguatamente conto dell'esercizio del proprio potere discrezionale al riguardo, con una valutazione che, in quanto adeguatamente motivata, non è sindacabile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.