CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11381/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], in969 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,rappresentati e difesi ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 2/2022 della CORTE D'APPELLO diCAMPOBASSO, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 54/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14145/2022Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 11381/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in personadel parroco p.t., proponeva ricorso dinnanzi al tribunale diCampobasso per l’impugnativa del verbale unico diaccertamento del 22.01.2018, notificato in data 29.01.2018, dalVUAN dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Campobasso-Isernia, avente ad oggetto l’accertamento del rapporto di lavorointercorrente tra la Parrocchia e il sacrista [OSCURATO:PERSONA].Dedotti molteplici vizi del verbale nonché del procedimentoinstaurato in sede amministrativa conclusosi con un decreto,anch’esso oggetto di impugnazione, parte ricorrente chiedevache fosse dichiarata la nullità degli atti impugnati.2. L’adito Tribunale, con sentenza n.198/2020, respingevail ricorso, dichiarando inammissibili le domande.3. La parrocchia [OSCURATO:PERSONA], in persona delparroco p.t., impugnava la sentenza innanzi alla Corte di appellodi Campobasso che, con sentenza n. 2/2022, confermava, conconsiderazioni aggiuntive, la sentenza di primo grado econdannava l’appellante al pagamento delle spese di lite.3.1.La Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità delledomande nuove e confermava la decisione di inammissibilitàdell’impugnativa del verbale di accertamento.3.2.Avverso la sentenza la parte ricorrente ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Ha resistito concontroricorso l’[OSCURATO:PERSONA] territoriale del lavoro di Napoli equello interregionale del lavoro di Napoli, che hanno chiesto ilrigetto del ricorso.Parte ricorrente ha depositato le memorie.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Numero registro generale 14145/2022Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 11381/2026Data pubblicazione 27/04/2026Ragioni della decisione1.Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione del principio della domanda, del principio devolutivoin appello e del divieto di riforma in senso peggiorativo ai sensidell’art. 342 c.p.c., 329 c.p.c., 343 c.p.c.In particolare, censura la sentenza della Corte di appello per nonaver esaminato la validità del verbale di accertamento, violandoil divieto di reformatio in peius perché tale profilo era contenutonei motivi di appello.2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n. 4 c.p.c., 111 Cost. per motivazione apparente, adesiva eacritica rispetto a quella di primo grado.La parte ricorrente evidenzia che nella decisione della Corte diappello sono state riportate acriticamente le argomentazionidella sentenza di primo grado senza una disamina attenta deimotivi contenuti nell’atto di appello.3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce, ai sensidell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento per motivazione puramente apparente, violazionedell'articolo 17 d.lgs. 124/04, dell'art. 33 della l. 183/2010 eviolazione delle norme di ermeneutica contrattuale in relazionealle circolari ministeriali applicative n. 10/2006 e n. 16/2010nonché contraddittorietà del giudicato formatosi con la sentenzadella Corte d'appello, sez. lavoro, n. 116/2015.Secondo la ricostruzione della parte ricorrente la sentenza èaffetta da nullità per aver violato le prescrizioni normative checonsentono l’impugnazione diretta del verbale di accertamento.Numero registro generale 14145/2022Numero sezionale 969/20264.Il secondo e il terzo motivo devono essere esNaummeirno adi trai ccolta generale 11381/2026Data pubblicazione 27/04/2026congiuntamente perché tra loro collegati e interdipendenti.I motivi sono infondati e devono essere respinti.Con orientamento consolidato questa Corte ha affermato, ancherecentemente, che non sussiste interesse ad agire conriferimento “all’azione di accertamento negativo innanzi averbali ispettivi, anche dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro, ove non siastata emessa la successiva ordinanza ingiunzione, ma nellamateria delle sanzioni amministrative. Detto orientamento si èconsolidato riguardo l’impugnazione di atti amministrativi e sifonda sulla osservazione che fino alla adozione della emissionedella sanzione non vi è atto amministrativo impugnabile”. (cfr.Cass. ord. n. 27132/25, n. 3352/26).Del resto è risalente il principio, ripetutamente espresso,secondo cui “In tema di sanzioni amministrative il verbale diaccertamento non può essere direttamente impugnato davantial giudice ordinario da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 22della l.24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di un atto acarattere procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulladi lui situazione soggettiva, la quale viene invece incisa soltantoa seguito per effetto dell'emanazione del provvedimentoconclusivo del procedimento amministrativo, costituito dalleordinanze ingiunzione, unico atto contro il quale è possibileproporre opposizione. A tale principio è fatta eccezione solo conriguardo alle contravvenzioni al codice della stradarelativamente alle quali il processo verbale di accertamentodell'infrazione - in virtù della normativa speciale al riguardoprevista - possiede potenziale attitudine a divenire titoloesecutivo e a porsi, pertanto, quale atto terminale delprocedimento sanzionatorio il luogo dell'ordinanza ingiunzione.Per le altre, in diverse violazioni soggette alla disciplina generaleNumero registro generale 14145/2022Numero sezionale 969/2026della l. 689 del 1981, il verbale di accertamento è privo Ndumi etrao ldei r,a ccolta generale 11381/2026Data pubblicazione 27/04/2026potenziale efficacia e non è, pertanto, direttamente impugnabilein sede giurisdizionale”. (cfr. ex multis Cass. sent. 20167/04;Cass. n. 19243/04; Cass. n. 21493/07).Nella specie il verbale unico di accertamento del22.01.2018, avverso il quale è stata proposta opposizione, eraprivo delle sanzioni conseguenti l’accertamento e, pertanto,inidoneo a pregiudicare la sfera giuridica del destinatario. Neconsegue, quindi, che la sentenza censurata ha correttamentedichiarato l’inammissibilità dell’originario ricorso e taledeclaratoria comporta, inevitabilmente, l’assorbimento diqualsivoglia ulteriore doglianza, essendo la statuizione sull’ammissibilità preliminare alla valutazione del merito.Il rigetto del secondo e terzo motivo di ricorso, comporta,consequenzialmente, l’assorbimento delle doglianze contenutenel primo motivo.5.Con il quarto motivo si deduce la violazione delle garanziee degli obblighi discendenti dall’art. 6 della Cedu, introdottonell’ordinamento italiano dall’art. 111 Cost.5.1.Tale motivo è inammissibile.Parte ricorrente si limita, infatti, ad una genericaenunciazione del motivo, senza che essa sia seguita daun’articolazione specifica delle ragioni concrete di doglianza,difettando, così, di specificità. Al riguardo la S.C. harecentemente ribadito che “Il principio di specificità del ricorsoper cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve esseremesso nelle condizioni di comprendere l'oggetto dellacontroversia ed il contenuto delle censure senza doverscrutinare autonomamente gli atti di causa, deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteriNumero registro generale 14145/2022di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degliN umero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 11381/2026Data pubblicazione 27/04/2026contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività delgiudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza deldiritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il dirittodi accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza” (cfr. Cass. sent. 8117/2022).6.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.7.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.8.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 4000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]