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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04663/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1460 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, dorniciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - Contro _Aub“ [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma alla Via G. Antonelli n. 3; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del Presidente pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1034/06/2020, depositata in data 3 giugno 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera,' [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, previa riunione, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell' Agenzia delle entrate- Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e accolto quello incidentale dell'Agente della riscossione avverso la sentenza n. 205/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di accoglimento parziale dei ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, per l'anno 2009, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - la CTR, per guanto di interesse, ha ritenuto che - premesso che si trattava di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione inviata per l'anno 2009 - sussisteva il difetto di motivazione della cartella di pagamento con riguardo agli interessi difettando l'indicazione del criterio utilizzato per la individuazione e quantificazione degli stessi, essendo superflua sul punto l'indicazione della norma che ne consente il calcolo; -il contribuente resiste con controricorso; l'Agenzia - riscossione è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73, 20 e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR erroneamente ritenuto l'illegittimità della cartella limitatamente agli interessi per difetto di motivazione non essendo stata idoneamente esplicitata la modalità di calcolo degli stessi. 3.11 motivo è fondato. 3.Questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato i seguente principio di diritto: "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della

I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della

I. n. 241 de11990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". 4.Nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che "13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove invece la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore -Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione -ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904-.". 5.Nella specie, la decisione impugnata non è conforme al suddetto principio di diritto, avendo il giudice di appello ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36bis cit. (a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione inviata per il 2009) con riguardo agli interessi difettando l'esplicitazione della modalità di calcolo degli stessi benché la stessa contenesse l'indicazione dei parametri normativi di riferimento ("Il fatto che non vi sia il dettaglio del calcolo degli interessi fa cadere la pretesa degli stessi senza inficiare il resto.

In effetti, superflua sul punto l'indicazione in cartella della norma che ne consente il calcolo è evidente che non è di facile comprensione come si arrivi alla determinazione di quell'importo per interessi"). in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1460 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, dorniciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -ricorrente - Contro _Aub“ [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma alla Via G. Antonelli n. 3; - controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona del Presidente pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1034/06/2020, depositata in data 3 giugno 2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera,' [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, previa riunione, aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dell' Agenzia delle entrate- Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e accolto quello incidentale dell'Agente della riscossione avverso la sentenza n. 205/01/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto di accoglimento parziale dei ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, per l'anno 2009, ai fini Irpef, oltre interessi e sanzioni; - la CTR, per guanto di interesse, ha ritenuto che - premesso che si trattava di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione inviata per l'anno 2009 - sussisteva il difetto di motivazione della cartella di pagamento con riguardo agli interessi difettando l'indicazione del criterio utilizzato per la individuazione e quantificazione degli stessi, essendo superflua sul punto l'indicazione della norma che ne consente il calcolo; -il contribuente resiste con controricorso; l'Agenzia - riscossione è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73, 20 e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR erroneamente ritenuto l'illegittimità della cartella limitatamente agli interessi per difetto di motivazione non essendo stata idoneamente esplicitata la modalità di calcolo degli stessi. 3.11 motivo è fondato. 3.Questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 22281 del 14/07/2022, ha affermato i seguente principio di diritto: "La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 de11990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo". 4.Nella richiamata pronuncia, la Corte ha precisato che "13.5 quanto alle ipotesi di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972- è sufficiente evidenziare che il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi. 13.5.1 Tuttavia, il riferimento agli elementi della dichiarazione - quadro, modulo, rigo, periodo di riferimento, data degli eventuali versamenti tardivi- esonera l'amministrazione dall'onere motivazionale in ordine all'obbligazione relativa agli interessi (Cass., 8 marzo 2019, n. 6812, più volte cit.), limitatamente alla decorrenza dell'obbligazione che il contribuente può agevolmente individuare, mentre lascia inalterata la necessità che l'emittente la cartella fornisca l'indicazione del parametro normativo in base al quale l'amministrazione ha proceduto al computo degli interessi indicati in cartella. 13.5.2 Ove invece la cartella di pagamento costituisca l'atto con cui sono stati rettificati i risultati della dichiarazione con le forme del controllo automatizzato e l'emittente abbia esercitato una vera e propria potestà impositiva, essa deve essere debitamente motivata, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesa, anche con riferimento agli interessi, essendosi in presenza di una vera e propria rettifica recante l'estrinsecazione di una pretesa ulteriore -Cass., 21 maggio 2014, n. 11176; Cass., 30 dicembre 2009, n. 28056; Cass., 16 dicembre 2009, n. 26330. 13.5.3 Motivazione che dovrà anche in questo caso ineludibilmente individuare, come già specificato a proposito della cartella che non segue a un atto prodromico relativo ad interessi, la decorrenza degli interessi, la disciplina positiva che ne regola il quantum, ma non anche i tassi di interesse via via determinati normativamente né le modalità di calcolo. 13.6 Resta solo da aggiungere che l'eventuale richiesta di interessi in via contestuale rispetto al debito d'imposta determinerà, in caso di riscontrato deficit motivazionale in punto di interessi, l'invalidità parziale dell'atto impositivo con riferimento alla parte relativa ai soli interessi, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto, nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione -ex multis, cfr., Cass., 15 maggio 2019, n. 12904-.". 5.Nella specie, la decisione impugnata non è conforme al suddetto principio di diritto, avendo il giudice di appello ritenuto illegittima la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36bis cit. (a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione inviata per il 2009) con riguardo agli interessi difettando l'esplicitazione della modalità di calcolo degli stessi benché la stessa contenesse l'indicazione dei parametri normativi di riferimento ("Il fatto che non vi sia il dettaglio del calcolo degli interessi fa cadere la pretesa degli stessi senza inficiare il resto. In effetti, superflua sul punto l'indicazione in cartella della norma che ne consente il calcolo è evidente che non è di facile comprensione come si arrivi alla determinazione di quell'importo per interessi"). in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di g
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