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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26567/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la condanna inflitta in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, a mesi sei ed euro duecento di multa, in ordine al reato di tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis cod. pen.), commesso in data 09/01/2015, riqualificando il fatto contestato nel delitto di violazione di domicilio aggravata (art. 614, quarto comma, cod. pen.).; nel mutare il titolo di reato, la Corte territoriale optava per la conferma integrale del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado (mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa).

Il primo motivo ed unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che il dispositivo non è affatto carente, in quanto, per le ragioni illustrate nella motivazione, il profilo legato alla dosimetria della pena trova considerazione nella conferma, "per il resto", della decisione impugnata.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha riformato la condanna inflitta in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, a mesi sei ed euro duecento di multa, in ordine al reato di tentato furto in abitazione (art. 56 e 624 bis cod. pen.), commesso in data 09/01/2015, riqualificando il fatto contestato nel delitto di violazione di domicilio aggravata (art. 614, quarto comma, cod. pen.).; nel mutare il titolo di reato, la Corte territoriale optava per la conferma integrale del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado (mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa). Il primo motivo ed unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, dal momento che il dispositivo non è affatto carente, in quanto, per le ragioni illustrate nella motivazione, il profilo legato alla dosimetria della pena trova considerazione nella conferma, "per il resto", della decisione impugnata. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26567/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris