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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 08790/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG f )-(4.x.3.t.te CC i Geek (LA-- C-CLA-CRAr10 go.A.s-cr cA4. ( c.,0)-(4_0 A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 17 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso una sanzione disciplinare.

In motivazione si rappresenta che l'atto di impugnazione è stato depositato erroneamente presso il Tribunale e non presso la cancelleria del Magistrato di Sorveglianza di Siena, che aveva emesso il provvedimento impugnato.

Trasmesso l'atto all'Ufficio competente, lo stesso perveniva tardivamente a detto ufficio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione -a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge.

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha errato nel non ritenere applicabile la disposizione di legge di cui all'art.582 comma 2 cod.proc.pen. che - in tesi - consentiva di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trova la parte, anche se diverso dal luogo di emissione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Ed invero va rilevato che la possibilità di presentare l'atto di impugnazione presso il Tribunale di un luogo diverso da quello di emissione della decisione che si desidera impugnare non può trovare applicazione nei procedimenti di sorveglianza.

Come è stato osservato da Sez.

I n. 15116 del 26.2.2021, rv 280988, il tribunale di sorveglianza non rientra nella nozione di "tribunale" presso la cui cancelleria, a termini dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la parte privata che si trovi in luogo diverso da quello ove è stato emesso il provvedimento è legittimata a presentare l'impugnazione, neppure in relazione a provvedimenti emessi da uffici di sorveglianza ricadenti nella circoscrizione territoriale del tribunale medesimo, atteso che la suddetta previsione - avente carattere eccezionale e quindi insuscettibile di interpretazione analogica - si riferisce unicamente al tribunale ordinario di cui all'art. 1, comma primo, lett. c), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, rispetto al quale il tribunale di sorveglianza, ai sensi della lett. h) del comma primo cit., è organo diverso, dotato di struttura e funzioni del tutto distinte.

Si tratta di orientamento interpretativo che il Collegio condivide ed a cui occorre dare continuità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG f )-(4.x.3.t.te CC i Geek (LA-- C-CLA-CRAr10 go.A.s-cr cA4. ( c.,0)-(4_0 A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso una sanzione disciplinare. In motivazione si rappresenta che l'atto di impugnazione è stato depositato erroneamente presso il Tribunale e non presso la cancelleria del Magistrato di Sorveglianza di Siena, che aveva emesso il provvedimento impugnato. Trasmesso l'atto all'Ufficio competente, lo stesso perveniva tardivamente a detto ufficio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione -a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha errato nel non ritenere applicabile la disposizione di legge di cui all'art.582 comma 2 cod.proc.pen. che - in tesi - consentiva di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui si trova la parte, anche se diverso dal luogo di emissione del provvedimento impugnato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero va rilevato che la possibilità di presentare l'atto di impugnazione presso il Tribunale di un luogo diverso da quello di emissione della decisione che si desidera impugnare non può trovare applicazione nei procedimenti di sorveglianza. Come è stato osservato da Sez. I n. 15116 del 26.2.2021, rv 280988, il tribunale di sorveglianza non rientra nella nozione di "tribunale" presso la cui cancelleria, a termini dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la parte privata che si trovi in luogo diverso da quello ove è stato emesso il provvedimento è legittimata a presentare l'impugnazione, neppure in relazione a provvedimenti emessi da uffici di sorveglianza ricadenti nella circoscrizione territoriale del tribunale medesimo, atteso che la suddetta previsione - avente carattere eccezionale e quindi insuscettibile di interpretazione analogica - si riferisce unicamente al tribunale ordinario di cui all'art. 1, comma primo, lett. c), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, rispetto al quale il tribunale di sorveglianza, ai sensi della lett. h) del comma primo cit., è organo diverso, dotato di struttura e funzioni del tutto distinte. Si tratta di orientamento interpretativo che il Collegio condivide ed a cui occorre dare continuità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 08790/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris