CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 36269/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 08290711210), in persona del legale rappresentante pro - tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutte rappresentate e difese, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MariaRosaria [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 80, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 03798731216), già C.A.M. – [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, e F.C.V – [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del socio accomandatario pro- tempore, entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed R.G.N.17045/17 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] SERVITU’ elettivamente domiciliate in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1598/2017 (pubblicata in data 7 aprile 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla difesa delle controricorrenti ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 29 aprile e 2 maggio 2000, le società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]., entrambe legalmente rappresentate da [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietarie di due terreni siti in Brusciano (NA), “lungo il prosieguo di via Padula (via Barsanti)”, e contraddistinti rispettivamente al foglio 3 (nel N.C.T.) del Comune di Brusciano, con le particelle nn. 72 e 66, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, i germani Luigi e [OSCURATO:PERSONA], originari proprietari dei terreni confinanti censiti al medesimo foglio, particella 77, per ottenere, ai sensi dell’art. 1052 c.c., pronuncia di costituzione della servitù di passaggio pedonale e carrabile anche per mezzi pesanti, camion e tir, a carico dei fondi dei citati convenuti e a vantaggio di quelli di proprietà di esse attrici, al fine di collegarli con la strada provinciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 7 bis,determinando, altresì, le modalità di realizzazione della strada, da accertarsi tramite c.t.u., con condanna delle controparti al pagamento della relativa indennità, vinte le spese di lite. A sostegno della domanda, gli attori adducevano che sui terreni di loro proprietà insistevano alcuni capannoni destinati ad attività industriali che comunicavano con la strada pubblica Variante 7 bis unicamente tramite [OSCURATO:PERSONA], la quale – in realtà – si conformava con uno stretto vicolo, inidoneo a consentire il passaggio ai mezzi meccanici ed industriali, nonché impossibile da allargare a causa della presenza di fabbricati lungo il ciglio della strada, ragion per cui i terreni dei confinanti sig.ri Terracciano erano gli unici sui quali poter costituire una servitù di passaggio idonea al soddisfacimento delle esigenze delle attività insistenti sulla loro proprietà. Nella costituzione dei convenuti, istruita la causa anche tramite c.t.u., il Tribunale diNola, con sentenza n. 159/08, accoglieva la domanda attorea, dichiarando costituita, a carico dei fondi di proprietà dei convenuti e a vantaggio di quelli delle attrici, una servitù pedonale e carrabile, secondo le dimensioni ed il percorso individuati nella planimetria allegata alla c.t.u., determinando inoltre l’indennità dovuta in euro 4.381,17, oltre interessi, posta a carico delle società attrici, compensando le spese di lite e ponendo quelle occorse per la c.t.u. a carico dei convenuti. 2. Decidendo sul gravame interposto da Luigi e [OSCURATO:PERSONA] ed intervenute nel processo, quali successori a titolo particolare di questi ultimi, ex art. 111 c.p.c., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di Napoli, nella costituzione delle appellate, con sentenza n. 1598/2017 (pubblicata il 7 aprile 2017), rigettava l’appello, condannando gli appellanti in solido alla rifusione delle spese del grado nella misura della metà, compensate le ulteriori spese di lite. A sostegno dell’adottata decisione la Corte partenopea rigettava, preliminarmente, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società [OSCURATO:SOCIETA]. Di poi, in sintonia con il giudice di primo grado, confermava la sussistenza dei presupposti per la costituzione coattiva dell’invocata servitù di passaggio, ritenendo l’irrilevanza del difetto formale di destinazione industriale delle particelle nn. 66 e 72 del P.R.G. e confermando l’accertamento della mancanza –anche sulla scorta delle risultanze della c.t.u. - di un percorso alternativo ugualmente idoneo a soddisfare le esigenze delle parti proprietarie dei fondi dominanti. La Corte territoriale ravvisava, infine, la correttezza dei parametri adottati dal giudice di prime cure per la determinazione della dovuta indennità conseguente all’accolta domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio. 3. Avverso la citata sentenza di appello hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA].. Hanno resistito con controricorso le società [OSCURATO:SOCIETA]. (già C.A.M. Centro attrezzature meccaniche s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]) e F.C.V. – [OSCURATO:PERSONA] s .a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c.. La difesa di queste ultime ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, le parti ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – l a violazione e falsa applicazione degli artt. 1051, 1052 e 1053 c.c., del D.P.G.R. della Campania n. 1423 del Comune di Brusciano e del D.P.R. n. 380/2001, nonché –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso, decisivo per il giudizio, ossia relativamente alla circostanza che i fondi – rispetto ai quali il passaggio era strumentale - avevano una natura, quella di fondo agricolo e di fondo residenziale, incompatibile con la destinazione industriale. 2. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative di cui al D.M.LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989 e del D.P.R. n. 503del 24 luglio 1996, nonché –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto, controverso, decisivo per il giudizio, relativamente all’allegata circostanza che i capannoni di controparte fossero completamente privi di certificati di agibilità. 3.Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. –il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la violazione degli artt. 61 e 63 c.p.c., e degli artt. 116 e 196 c.p.c., avendo la Corte territoriale aderito acriticamente alla c.t.u., senza esporre le ragioni di tale convincimento in termini tali da consentire il controllo della correttezza della stessa, avendo mancato di procedere ad un’adeguata analisi della struttura e del fondamento del giudizio di fatto del c.t.u., a sostegno delle conclusioni raggiunte. 4.Con il quarto ed ultimo motivo, le ricorrenti prospettano – a i sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – un ulteriore vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 196 c.p.c., avuto riguardo al recepimento, senza alcuna valutazione, delle conclusioni compiute nel supplemento di c.t.u., la quale, a sua volta, era confermativa delle conclusioni cui era pervenuto nella sua relazione di c.t.u. di primo grado. 5. Rileva, in via pregiudiziale, il collegio che deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso – formulata dalle parti controricorrenti – con riferimento all’asserita violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., perché la struttura e lo sviluppo argomentativo del ricorso assolvono sufficientemente alla necessità del rispetto del requisito da detta norma imposto. 6. Il primo motivo si prospetta infondato quanto alla violazione di legge denunciata ed inammissibile con riguardo al prospettato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, applicandosi “ratione temporis” il novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non sussistendo, in ogni caso, alcun vizio riconducibile ai principi scaturiti dalle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte nn. 8053 e 8054 del 2014 (non versandosi,infatti, in uno o più casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", rimanendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione: v., in seguito, tra le tante, Cass. n. 23940/2017 e, da ultimo, Cass. n. 7090/2022). Con riferimento, invece, alla supposta violazione di legge, si osserva che, con la sua denuncia, le ricorrenti cercano di confutare l’impugnata sentenza, deducendo il difetto dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, chiesta ai sensi dell’art. 1052 c.c., sul presupposto che sarebbe mancata la “destinazione industriale” delle particelle 66 e 72, trattandosi rispettivamente di zona agricola e residenziale, come risultante dal certificato di destinazione urbanistica. Sul punto, però, la Corte di appello - nel confermare il fondamento dell’accoglimento da parte del giudice di prime cure della domanda di costituzione della servitù sul rilevato carattere angusto e contorto (tale da impedire il passaggio ai mezzi pesanti) del percorso di accesso a servizio dei fondi delle società attrici in primo grado – ha correttamente e condivisibilmente puntualizzato che la presunta assenza del requisito dell’esigenza di tutelare i bisogni industriali pretesa degli appellanti non avrebbe potuto considerarsi dirimente nel senso invocato dagli appellanti. E ciò perché – in conformità alla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass. n. 5489/2006; Cass. n. 5765/2013 e Cass. n. 40824/2021, nonché, argomentando “a contrario”, Cass. n. 11112/1991 e Cass. n. 4431/2012) - la condizione di dover soddisfare le “esigenze dell’agricoltura o dell’industria” (come imposto dall’art. 1052, comma 2, c.c.) ricorre nel caso in cui il richiedente dimostri, con riferimento allo stato attuale del fondo al momento della domanda, che attraverso la costituzione della detta servitù è possibile realizzare un più intenso sfruttamento del proprio fondo. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che tale requisito era in concreto agevolmente evincibile dalla consistenza e idoneità della predisposta organizzazione aziendale (essendo ampiamente provato che l’intera zona ospitasse opifici e stabilimenti industriali), il che rendeva ultronea qualsiasi ulteriore valutazione in astratto circa la vocazione degli stessi fondi sotto il profilo urbanistico. Inoltre, con la soluzione accolta nell’impugnata sentenza, il giudice di appello ha giustamente sottolineato –con motivazione adeguata e rispondente ai principi della giurisprudenza di questa Corte - che, in tema di costituzione di servitù coattive di passaggio, il proprietario di un fondo può sempre chiedere che sia costituito un passaggio necessario sul fondo del vicino, purché provi che, sebbene abbia un accesso alla via pubblica, tuttavia non se ne possa avvalere in rapporto allo stato attuale della strada e all’uso che deve farsene in futuro se la domanda risponda alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria. 7. Il secondo motivo è inammissibile con riguardo ad entrambe le censure formulate. Lo è con riferimento alprospettato vizio di motivazione secondo la precedente formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per il quale valgono le stesse considerazioni di cui al precedente motivo, a cui ci si richiama. Lo è quanto alle asserite violazioni della fonte regolamentare e di quella normativa richiamate poiché le relative questioni involte sono nuove e, in ogni caso, le ricorrenti non hanno specificato come e quando le avessero proposte nei gradi di merito. Oltretutto, sull’aspetto della presunta abusività sotto il profilo urbanistico dell’esercizio delle attività industriali all’interno di alcuni capannoni industriali degli appellati, la Corte partenopea ha congruamente motivato sull’inammissibilità della relativa deduzione, affermando la tardività ed inconferenza rispetto all’oggetto del giudizio (id est la costituzione di una servitù di passaggio per fondi non interclusi) delle proposte eccezioni di abusività e carenza di agibilità, sottolineando, quindi, che si trattava “di aspetti non dedotti né affrontati in primo grado”, estranei alla controversia e non pertinenti rispetto allo specifico accertamento richiesto in relazione agli istituti normativi applicabili in base alle domande svolte. Peraltro, la Corte di secondo grado ha, con riferimento al caso in questione, pur prendendosi atto delle prescrizioni previste dal vigente strumento urbanistico, chiarito – sulla scorta delle condivise conclusioni del c.t.u. ed in base ad una valutazione di merito insindacabile in questa sede –che il percorso individuato per la costituzione coattiva della servitù è risultato non solo coincidente con una strada già prevista nella precedente lottizzazione, ma che, per la sua effettiva ubicazione, sarebbe venuto ad insistere su una zona di inedificabilità assoluta, senza alcuna compromissione della volumetria in concreto edificabile, anzi venendosi a creare – nel senso di un suo più esteso sfruttamento futuro - un vincolo per i futuri progetti di lottizzazione. 8. Il terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. Sono, ancora una volta, inammissibili le doglianze nella parte in cui si riferiscono all’antecedente formulazione del vizio di cui n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per le stesse ragioni già individuate nella risposta al primo e secondo motivo sull’identica censura. Altrettanto inammissibili sono i motivi relativi alle supposte violazione di legge. Infatti, attraverso la loro proposizione, le ricorrenti tendono a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle risultanze della c.t.u. ed a contestare una dinamica processuale fisiologica nella gestione istruttoria della causa, avuto riguardo alla sopravvenuta valutazione della ritenuta insussistenza dell’indispensabilità di procedere ad un supplemento di c.t.u. rispetto a quella di primo grado, da parte del giudice di appello, sul presupposto dell’esaustività della precedente relazione dell’ausiliario giudiziale svolta nel giudizio di prime cure (in base alla legittima esplicazione di un potere valutativo discrezionale giudiziale, purché motivato, come nella specie) e dovendo altri fatti essere provati dalla parte onerata. In ogni caso, la Corte di appello non si è limitata ad una acritica adesione alle conclusioni delc.t.u., ma ha spiegato i motivi della sua condivisione avuto riguardo alle risultanze squisitamente tecniche e di accertamento dello stato dei luoghi, facendone derivare le applicazioni giuridiche conseguenti nel senso del rigetto dell’appello (confermando, a tal proposito, anche il “decisum” del giudice di primo grado). 9. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore delle controricorrenti per dichiarato anticipo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge, con attribuzione al difensore dei controricorrenti, per dichiarato anticipo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma