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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36710/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11167-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1433/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11167 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- ‘N , Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrare proponeva giudizio per la revocazione di una sentenza resa dalla CTR del Lazio, quale giudice del rinvio, in causa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] poi Agenzia delle Entrate Riscossione;

2. con la sentenza in epigrafe, il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto -l'Agenzia delle Entrate, appunto- che "non era [stata] parte del procedimento nel giudizio di legittimità e nei precedenti gradi".

Le spese del giudizio venivano compensate in ragione della "particolarità del procedimento giudiziario caratterizzato dalla circostanze che l'Agenzia delle Entrate si è costituita solo in sede di rinvio senza essere stata evocata in giudizio nella fase si legittimità e nei gradi di merito";

3. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la contrarietà agli art. 15 del d.lgs. 546/92;

4. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che:

1. il motivo è fondato e va accolto.

1.1. l'art.15 d.lgs. 546/92 prevede che "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate". 1.2 La pronuncia di inammissibilità configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass n.12484 del 24/06/2020).

1.3. Nel caso di specie la CTR, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto quest'ultima "non era [stata] parte del procedimento nel giudizio di legittimità e nei precedenti gradi", ha compensato le spese con la motivazione per cui il procedimento era stato caratterizzato dalla "particolarità ... della circostanza che l'Agenzia delle Entrate si è costituita solo in sede di rinvio senza essere stata evocata in giudizio nella fase di legittimità e nei gradi di merito".

1.3. La motivazione è incongrua rispetto al richiamato disposto dell'art.15 d.lgs. 546/92: l'ufficio viene esentato dalla condanna alle spese di un giudizio proposto inammissibilmente, in ragione di un fatto inerente all'ufficio medesimo, determinativi dell'inammissibilità;

2. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione nonché del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione nonché del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 18 ottobre 2022, con mod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11167-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1433/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11167 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- ‘N , Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrare proponeva giudizio per la revocazione di una sentenza resa dalla CTR del Lazio, quale giudice del rinvio, in causa tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] poi Agenzia delle Entrate Riscossione; 2. con la sentenza in epigrafe, il ricorso per revocazione veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto -l'Agenzia delle Entrate, appunto- che "non era [stata] parte del procedimento nel giudizio di legittimità e nei precedenti gradi". Le spese del giudizio venivano compensate in ragione della "particolarità del procedimento giudiziario caratterizzato dalla circostanze che l'Agenzia delle Entrate si è costituita solo in sede di rinvio senza essere stata evocata in giudizio nella fase si legittimità e nei gradi di merito"; 3. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone la contrarietà agli art. 15 del d.lgs. 546/92; 4. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1. il motivo è fondato e va accolto. 1.1. l'art.15 d.lgs. 546/92 prevede che "Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate". 1.2 La pronuncia di inammissibilità configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass n.12484 del 24/06/2020). 1.3. Nel caso di specie la CTR, dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'Agenzia delle Entrate in quanto quest'ultima "non era [stata] parte del procedimento nel giudizio di legittimità e nei precedenti gradi", ha compensato le spese con la motivazione per cui il procedimento era stato caratterizzato dalla "particolarità ... della circostanza che l'Agenzia delle Entrate si è costituita solo in sede di rinvio senza essere stata evocata in giudizio nella fase di legittimità e nei gradi di merito". 1.3. La motivazione è incongrua rispetto al richiamato disposto dell'art.15 d.lgs. 546/92: l'ufficio viene esentato dalla condanna alle spese di un giudizio proposto inammissibilmente, in ragione di un fatto inerente all'ufficio medesimo, determinativi dell'inammissibilità; 2. la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione nonché del presente giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di revocazione nonché del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2022, con mod
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