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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:914
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0409_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 – KS/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑409/20) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Risoluzione del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Articolo 47, lettera b), ii), dell’RAA – Diritto di essere ascoltato – Dovere di sollecitudine – Domande di assistenza e di indennizzo – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»

1. Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato per cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); Statuto dei funzionari, artt. 25, 2° comma; regime applicabile agli altri agenti, art. 47, (b), (ii)] (v. punti 51‑58)

2. Funzionari – Agenti temporanei – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Portata – Onere della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)] (v. punti 67‑71, 85, 87, 88)

3. Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente e di quelli del servizio – Giustificazione fondata sulla cessazione del rapporto di fiducia – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione – Onere della prova [Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)] (v. punti 100‑102, 104, 113, 126, 127)

4. Funzionari – Diritti ed obblighi – Denuncia di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una violazione grave – Portata dell’obbligo – Tutela del funzionario che ha comunicato tali fatti – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 21 bis, § 3, e 22 bis, § 3) (v. punto 140)

5. Funzionari – Principi – Diritto alla presunzione d’innocenza – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 151, 152)

6. Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Obbligo di avviare un procedimento disciplinare – Insussistenza [Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii), e 49, § 1] (v. punto 154)

7. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di rigetto di una richiesta di assistenza – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 24) (v. punto 179) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di [OSCURATO:PERSONA] del 30 agosto 2019 di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente e della decisione del 13 febbraio 2020 recante rigetto delle sue richieste di assistenza e indennizzo e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe di conseguenza subito.

Dispositivo 1) La decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ([OSCURATO:PERSONA]) del 13 febbraio 2020 è annullata in quanto respinge la richiesta di assistenza di KS. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) KS sopporterà la metà delle proprie spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute da KS.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0409_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 – KS/[OSCURATO:PERSONA] (causa T‑409/20) «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Risoluzione del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Articolo 47, lettera b), ii), dell’RAA – Diritto di essere ascoltato – Dovere di sollecitudine – Domande di assistenza e di indennizzo – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni» 1. Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato per cessazione del rapporto di fiducia – Obbligo di motivazione – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); Statuto dei funzionari, artt. 25, 2° comma; regime applicabile agli altri agenti, art. 47, (b), (ii)] (v. punti 51‑58) 2. Funzionari – Agenti temporanei – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Portata – Onere della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)] (v. punti 67‑71, 85, 87, 88) 3. Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Considerazione degli interessi dell’agente e di quelli del servizio – Giustificazione fondata sulla cessazione del rapporto di fiducia – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione – Onere della prova [Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii)] (v. punti 100‑102, 104, 113, 126, 127) 4. Funzionari – Diritti ed obblighi – Denuncia di fatti che possono lasciar presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una violazione grave – Portata dell’obbligo – Tutela del funzionario che ha comunicato tali fatti – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 21 bis, § 3, e 22 bis, § 3) (v. punto 140) 5. Funzionari – Principi – Diritto alla presunzione d’innocenza – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1) (v. punti 151, 152) 6. Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Obbligo di avviare un procedimento disciplinare – Insussistenza [Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, b), ii), e 49, § 1] (v. punto 154) 7. Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di rigetto di una richiesta di assistenza – [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 24) (v. punto 179) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di [OSCURATO:PERSONA] del 30 agosto 2019 di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente e della decisione del 13 febbraio 2020 recante rigetto delle sue richieste di assistenza e indennizzo e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe di conseguenza subito. Dispositivo 1) La decisione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ([OSCURATO:PERSONA]) del 13 febbraio 2020 è annullata in quanto respinge la richiesta di assistenza di KS. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) KS sopporterà la metà delle proprie spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute da KS.
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