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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 36049/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GUP del Tribunale di Benevento il 25.3.2024 con cui è stata inflitta all'imputato la pena di anni due e mesi otto dì reclusione, oltre allla multa di euro 2.134 per i reati in continuazione di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di rame (capo 1) e alcune contestazioni di delitti di furto aggravato in concorso (capi 5,7,8,9,10,11,12,14 e 14).

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso si compone di due ragioni di censura, entrambe dedicate a contestare la sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7 -bis, cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.

2.1. Ritenuto che il motivo è inammissibile poiché, come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione; Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, dep. 2011, Viola, Rv. 249488).

Tuttavia, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza — anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619).

2.2. Rilevato che, sulla base di tale condiviso orientamento, il motivo di ricorso non può contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta.

Nel caso di specie, il ricorrente deduce una questione di difetto di prova della natura pubblica del soggetto erogante/proprietario/gestore degli impianti fotovoltaici al centro delle condotte di furti, o della sussistenza di un rapporto di concessione, oltre che della natura pubblicistica del servizio erogato attraverso i cavi sottratti.

Tale apprezzamento non è immediatamente ed indiscutibilmente frutto di un errore valutativo ricadente sulla qualificazione circostanziale del fatto di reato ascritto all'imputato, bensì si iscrive nel piano di una verifica di merito compiuta dal giudice, seppur entro i limiti cognitivi e motivazionali previsti per le sentenze di patteggiamento.

Pertanto, sulla base dei principi già esposti, non vi è spazio per esercitare il sindacato di legittimità su una valutazione giuridica non immediatamente percepibile come frutto di errore manifesto né palesemente eccentrica rispetto alla vicenda delittuosa contestata.

3. Il ricorso proposto, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ed all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro

4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GUP del Tribunale di Benevento il 25.3.2024 con cui è stata inflitta all'imputato la pena di anni due e mesi otto dì reclusione, oltre allla multa di euro 2.134 per i reati in continuazione di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di rame (capo 1) e alcune contestazioni di delitti di furto aggravato in concorso (capi 5,7,8,9,10,11,12,14 e 14). 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso si compone di due ragioni di censura, entrambe dedicate a contestare la sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7 -bis, cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione. 2.1. Ritenuto che il motivo è inammissibile poiché, come noto, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tra i motivi di ricorso che l'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quello che concerne l'erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice utilizzata per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, Lamberti, Rv. 277214, in motivazione; Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, dep. 2011, Viola, Rv. 249488). Tuttavia, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza — anche sotto il profilo del suo atteggiarsi dal punto di vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto - è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal testo del provvedimento impugnato o dall'imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619). 2.2. Rilevato che, sulla base di tale condiviso orientamento, il motivo di ricorso non può contrapporre all'accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l'eccentricità della qualificazione emergente già dal tenore della contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragioni fondanti della qualificazione proposta. Nel caso di specie, il ricorrente deduce una questione di difetto di prova della natura pubblica del soggetto erogante/proprietario/gestore degli impianti fotovoltaici al centro delle condotte di furti, o della sussistenza di un rapporto di concessione, oltre che della natura pubblicistica del servizio erogato attraverso i cavi sottratti. Tale apprezzamento non è immediatamente ed indiscutibilmente frutto di un errore valutativo ricadente sulla qualificazione circostanziale del fatto di reato ascritto all'imputato, bensì si iscrive nel piano di una verifica di merito compiuta dal giudice, seppur entro i limiti cognitivi e motivazionali previsti per le sentenze di patteggiamento. Pertanto, sulla base dei principi già esposti, non vi è spazio per esercitare il sindacato di legittimità su una valutazione giuridica non immediatamente percepibile come frutto di errore manifesto né palesemente eccentrica rispetto alla vicenda delittuosa contestata. 3. Il ricorso proposto, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ed all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa d
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