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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10282/2026

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icilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.3933/2022, depositata il 22/9/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 22/9/2022, la Corte d’appello di Napoli,decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (ordinanza n. 6583/2021), per quel che ancora rileva in questaNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta dalla Comtex AG per la condanna di EnzoNappo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danniasseritamente subiti dalla società attrice in conseguenza dellacommissione, da parte dei convenuti, del reato di cui all’art. 2622 c.c.(false comunicazioni sociali), consistito nell’iscrizione, nel bilancio relativoall’anno 1995 della società [OSCURATO:SOCIETA]. dagli stessi gestita, di fatti nonveri: reato in relazione al quale i tre convenuti erano stati tratti a giudizio,ma successivamente prosciolti per l’intervenuta prescrizione;a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale - dopo aversottolineato come il giudizio di rinvio avesse ad oggetto esclusivamente iltema relativo all’accertamento del reato di false comunicazioni sociali (dicui all’art. 2622 c.c.) e al risarcimento dei danni conseguenti all’eventualecommissione di tale reato – ha evidenziato come la condotta dei convenutifosse consistita nella commissione di un ‘falso qualitativo’, la cui rilevanzapenale doveva essere nella specie negata, attesa l’inidoneità del rilevatofalso a ingannare o indurre in errore soggetti terzi, con la conseguenteinsussistenza di alcun danno derivante dalla condotta imputata aglioriginari convenuti, non avendo la Comtex provveduto, agendo “a titolo diresponsabilità extracontrattuale da fatto illecito integrante reato ex art.2043 c.c.”, a fornire una prova idonea del nesso causale tra il dannodenunciato e le falsità contenute nel bilancio della [OSCURATO:SOCIETA].;avverso la sentenza del giudice del rinvio, la Comtex AG proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono concontroricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria;considerato che,osserva il Collegio di dover preliminarmente esaminare, per ragioni dipregiudizialità, il terzo motivo di doglianza avanzato dalla societàNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricorrente, attraverso il quale quest’ultima censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art.2697 c.c., degli artt. 2727 e segg. c.p.c., degli artt. 2621 e 2622 c.c.,dell’art. 2909 c.c., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2055 c.c., dell’art. 2059c.c., dell’art. 2467 c.c., degli artt. 110 e 185 c.p. e degli artt. 40 e 41 c.p.;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale escluso il risarcimento dei danni chiesto da essa [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto della ravvisabilità, nel caso di specie, di un’ipotesi di ‘falsoqualitativo’ e sull’altrettanto assunto presupposto secondo cui la societàricorrente avrebbe dovuto fornire una “prova più rigorosa” del danno “allafalsità contenuta nel bilancio” aderendo acriticamente alla tesi delTribunale; il tutto, in pieno contrasto con le risultanze istruttorie, senzaesaminare quanto invece emergente dal materiale probatorio, né valutarela condotta contestata a carico delle controparti secondo un giudiziocontrofattuale;il motivo è inammissibile;dev’essere in primo luogo rilevata l’inammissibilità della censuraavanzata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte territorialeconfermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni,inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisioneimpugnata, sì che l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cuiall’art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi non consentito, trovando applicazioneal riguardo il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c. (disposizione che hatrovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod.proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), ai sensi del quale, inpresenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso percassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ainumeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360;Numero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026quanto alle restanti doglianze prospettate sotto il profilo del vizio diviolazione di legge, varrà sottolineare come la censura in esame in altronon consista se non in una differente prospettazione di quanto desumibiledall’esame delle risultanze probatorie di causa, ossia in una ritenutamigliore valutazione di tali risultanze, nel senso della ritenuta raggiuntaprova del nesso di causalità tra il danno lamentato dalla società attrice e ilcomportamento delle controparti (che, invece, i giudici del merito hannoritenuto non adeguatamente dimostrato);si tratta, come appare evidente, della proposta rilettura nel merito deifatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità;con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e segg.c.p.c., dell’art. 11 prel. c.c., degli artt. 2621 (ante riforma ex d.lgs. n.61/2002) e 2622 c.c., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2055 c.c., dell’art. 2059c.c., dell’art. 185 c.p., dell’art. 2 c.p. e degli artt. 3 e 24 della CostituzioneItaliana; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per averela Corte territoriale effettuato l’accertamento della condotta criminosadelle controparti (in relazione all’azione risarcitoria proposta ex art. 2043c.c.) qualificandola alla stregua del c.d. ‘falso qualitativo’, mutuato dopo lamodifica dell’art. 2622 c.c. introdotta dal d.lgs. n. 61/2002 e dallesuccessive modifiche; e tanto, sulla scorta di una dedotta continuitànormativa per effetto della successione delle leggi penali (ex art. 2 c.p.)che nel tempo avevano disciplinato il reato di falso in bilancio configurabilenell’ambito del ‘vecchio’ art. 2621 c.c.;in tal modo, il giudice d’appello non avrebbe proceduto a verificarecorrettamente, sul piano della responsabilità aquiliana (e quindi deipresupposti oggettivi e soggettivi del reato), la condotta tenuta dallecontroparti sulla base del ‘vecchio’ art. 2621 c.c., vigente ratione temporisNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026alla data di commissione del reato di falso in bilancio (ovvero alla data del30/4/1997, corrispondente alla data di approvazione del bilancio della“[OSCURATO:SOCIETA].” per il 1996), violando in tal modo il citato art. 11 dellepreleggi, atteso che qualsivoglia modifica legislativa del reato contestatoavrebbe dovuto spiegare effetti solo in sede penale (ai finidell’applicazione del principio del favor rei) e non, quindi, in sedecivilistica, avuto riguardo alla diversità dell’illecito civile da quello penale;con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c.,dell’art. 110 c.p., degli artt. 2043 e 2059 c.c., dell’art. 2622 c.c. comemodificato dal d.lgs. n. 61/2002 e successive modifiche, dell’art. 2697c.c., dell’art. 2467 c.c., dell’art. 2909 c.c. e d egli artt. 2423 e segg. c.c.;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale erroneamente ravvisato, nel caso di specie, pur nell’ambito del‘vecchio’ art. 2621 c.c., un’ipotesi di ‘falso qualitativo’, sull’erroneopresupposto che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. contratto un assunto debito neiconfronti del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] per un altrettanto assuntofinanziamento che sarebbe stato dallo stesso effettuato in favore di essaSetex s.r.l., la diversa qualificazione del debito ([OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA])col debito ([OSCURATO:SOCIETA]. l./ [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe inciso sullarappresentazione patrimoniale trattandosi pur sempre di una vocedebitoria, omettendo, però, di prendere atto che il fatto storico delpredetto finanziamento e, quindi, l’esistenza della corrispondente voce inbilancio ‘debito verso finanziatori’ erano stati esclusi dalle risultanzeistruttorie acquisite agli atti del presente giudizio, addirittura con pronuncein sede civile e penale;il corollario di tale accertata situazione di fatto, secondo la societàricorrente, sarebbe che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] provveduto aqualsivoglia esborso economico nelle casse sociali della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, néNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026tantomeno provveduto al pagamento diretto del corrispettivo delle merciai ‘produttori cinesi’ di cui alle voci in bilancio riferite al credito vantatodalla Comtex effettuato - come accertato con pronuncia coperta dalgiudicato civile - da essa Comtex, né comunque fornito la prova nelpresente giudizio del medesimo esborso economico in applicazione delprincipio sancito dall’ art. 2697 c.c., nessun debito era stato contrattodalla [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:PERSONA], sicché l’inserimento fittizio nel bilanciodi esercizio dell’ anno 1996 della voce ‘debito verso finanziatori’corrispondente all’assunto finanziamento per l’importo di originarie lire3.837.793.037 e il contestuale annullamento delle voci ‘debiti versofornitori’ e ‘altri debiti’ concretizzavano un falso materiale secco edavevano comportato una incontestabile ed incontestata falsarappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’innanziindicata [OSCURATO:SOCIETA]. essendo stato annullato il ‘debito [OSCURATO:PERSONA]’ ed ilcorrispondente valore attivo (merci ed utili);entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione - sono inammissibili per irrilevanza;osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamentesottolineato la mancata adeguata dimostrazione, da parte della societàcontroparti e il danno asseritamente subito dalla Comtex («l’appellante,che ha agito a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecitointegrante reato ex art. 2043 c.c., doveva fornire una prova più rigorosadel nesso causale, ovvero la riconducibilità del danno alla falsità contenutanel bilancio (senza considerare che tra i danni richiesti viene indicato ilmancato pagamento delle forniture, integrante un credito in relazione alquale la società ha già un titolo esecutivo nei confronti della Setex)»: cfr.pag. 35 della sentenza impugnata);ciò posto, indipendentemente dall’eventuale scorrettezzadell’interpretazione della norma penale (sotto il profilo diacronico, ossiaNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026sotto il profilo del rilievo penalistico del cosiddetto ‘falso qualitativo’ inrelazione al caso di specie) - e indipendentemente dalla circostanza percui, effettivamente, nel caso di specie, dovesse riconoscersi l’avvenutacommissione, da parte degli odierni controricorrenti, del reato lorocontestato – rimarrebbe in ogni ferma l’autonoma ratio decidendicostituita dalla rilevata mancata dimostrazione, da parte della societàcausalmente riconducibili al comportamento (pure penalmente illecito)delle controparti;da ciò deriva l’irrilevanza delle censure in esame poiché, pur quandofondate (ossia pur quando riconosciuta l’effettiva commissione del reatocontestato a carico delle controparti), il relativo accoglimento nonconsentirebbe in ogni caso di incidere sulla correttezza della decisione delgiudice di merito, ossia sulla decisione che ha riconosciuto infondata ladomanda civile avente ad oggetto il risarcimento di un danno la cuiderivazione causale dal comportamento illecito delle controparti è risultatasfornita di prova, come peraltro confermato ad esito della decisione delterzo motivo di doglianza qui esaminato in via pregiudiziale;sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate inNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv.ta [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale ex lege;- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.3933/2022, depositata il 22/9/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 22/9/2022, la Corte d’appello di Napoli,decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede dilegittimità (ordinanza n. 6583/2021), per quel che ancora rileva in questaNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado harigettato la domanda proposta dalla Comtex AG per la condanna di EnzoNappo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danniasseritamente subiti dalla società attrice in conseguenza dellacommissione, da parte dei convenuti, del reato di cui all’art. 2622 c.c.(false comunicazioni sociali), consistito nell’iscrizione, nel bilancio relativoall’anno 1995 della società [OSCURATO:SOCIETA]. dagli stessi gestita, di fatti nonveri: reato in relazione al quale i tre convenuti erano stati tratti a giudizio,ma successivamente prosciolti per l’intervenuta prescrizione;a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale - dopo aversottolineato come il giudizio di rinvio avesse ad oggetto esclusivamente iltema relativo all’accertamento del reato di false comunicazioni sociali (dicui all’art. 2622 c.c.) e al risarcimento dei danni conseguenti all’eventualecommissione di tale reato – ha evidenziato come la condotta dei convenutifosse consistita nella commissione di un ‘falso qualitativo’, la cui rilevanzapenale doveva essere nella specie negata, attesa l’inidoneità del rilevatofalso a ingannare o indurre in errore soggetti terzi, con la conseguenteinsussistenza di alcun danno derivante dalla condotta imputata aglioriginari convenuti, non avendo la Comtex provveduto, agendo “a titolo diresponsabilità extracontrattuale da fatto illecito integrante reato ex art.2043 c.c.”, a fornire una prova idonea del nesso causale tra il dannodenunciato e le falsità contenute nel bilancio della [OSCURATO:SOCIETA].;avverso la sentenza del giudice del rinvio, la Comtex AG proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono concontroricorso;entrambe le parti hanno depositato memoria;considerato che,osserva il Collegio di dover preliminarmente esaminare, per ragioni dipregiudizialità, il terzo motivo di doglianza avanzato dalla societàNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026ricorrente, attraverso il quale quest’ultima censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art.2697 c.c., degli artt. 2727 e segg. c.p.c., degli artt. 2621 e 2622 c.c.,dell’art. 2909 c.c., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2055 c.c., dell’art. 2059c.c., dell’art. 2467 c.c., degli artt. 110 e 185 c.p. e degli artt. 40 e 41 c.p.;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale escluso il risarcimento dei danni chiesto da essa [OSCURATO:PERSONA] sulpresupposto della ravvisabilità, nel caso di specie, di un’ipotesi di ‘falsoqualitativo’ e sull’altrettanto assunto presupposto secondo cui la societàricorrente avrebbe dovuto fornire una “prova più rigorosa” del danno “allafalsità contenuta nel bilancio” aderendo acriticamente alla tesi delTribunale; il tutto, in pieno contrasto con le risultanze istruttorie, senzaesaminare quanto invece emergente dal materiale probatorio, né valutarela condotta contestata a carico delle controparti secondo un giudiziocontrofattuale;il motivo è inammissibile;dev’essere in primo luogo rilevata l’inammissibilità della censuraavanzata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avendo la Corte territorialeconfermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni,inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisioneimpugnata, sì che l’evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cuiall’art. 360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi non consentito, trovando applicazioneal riguardo il divieto di cui all’art. 348-ter c.p.c. (disposizione che hatrovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod.proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), ai sensi del quale, inpresenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso percassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ainumeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360;Numero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026quanto alle restanti doglianze prospettate sotto il profilo del vizio diviolazione di legge, varrà sottolineare come la censura in esame in altronon consista se non in una differente prospettazione di quanto desumibiledall’esame delle risultanze probatorie di causa, ossia in una ritenutamigliore valutazione di tali risultanze, nel senso della ritenuta raggiuntaprova del nesso di causalità tra il danno lamentato dalla società attrice e ilcomportamento delle controparti (che, invece, i giudici del merito hannoritenuto non adeguatamente dimostrato);si tratta, come appare evidente, della proposta rilettura nel merito deifatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica nonconsentita in sede di legittimità;con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e segg.c.p.c., dell’art. 11 prel. c.c., degli artt. 2621 (ante riforma ex d.lgs. n.61/2002) e 2622 c.c., dell’art. 2043 c.c., dell’art. 2055 c.c., dell’art. 2059c.c., dell’art. 185 c.p., dell’art. 2 c.p. e degli artt. 3 e 24 della CostituzioneItaliana; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto didiscussione tra le parti (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per averela Corte territoriale effettuato l’accertamento della condotta criminosadelle controparti (in relazione all’azione risarcitoria proposta ex art. 2043c.c.) qualificandola alla stregua del c.d. ‘falso qualitativo’, mutuato dopo lamodifica dell’art. 2622 c.c. introdotta dal d.lgs. n. 61/2002 e dallesuccessive modifiche; e tanto, sulla scorta di una dedotta continuitànormativa per effetto della successione delle leggi penali (ex art. 2 c.p.)che nel tempo avevano disciplinato il reato di falso in bilancio configurabilenell’ambito del ‘vecchio’ art. 2621 c.c.;in tal modo, il giudice d’appello non avrebbe proceduto a verificarecorrettamente, sul piano della responsabilità aquiliana (e quindi deipresupposti oggettivi e soggettivi del reato), la condotta tenuta dallecontroparti sulla base del ‘vecchio’ art. 2621 c.c., vigente ratione temporisNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026alla data di commissione del reato di falso in bilancio (ovvero alla data del30/4/1997, corrispondente alla data di approvazione del bilancio della“[OSCURATO:SOCIETA].” per il 1996), violando in tal modo il citato art. 11 dellepreleggi, atteso che qualsivoglia modifica legislativa del reato contestatoavrebbe dovuto spiegare effetti solo in sede penale (ai finidell’applicazione del principio del favor rei) e non, quindi, in sedecivilistica, avuto riguardo alla diversità dell’illecito civile da quello penale;con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 115 e 116 c.p.c.,dell’art. 110 c.p., degli artt. 2043 e 2059 c.c., dell’art. 2622 c.c. comemodificato dal d.lgs. n. 61/2002 e successive modifiche, dell’art. 2697c.c., dell’art. 2467 c.c., dell’art. 2909 c.c. e d egli artt. 2423 e segg. c.c.;omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussionetra le parti (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la Corteterritoriale erroneamente ravvisato, nel caso di specie, pur nell’ambito del‘vecchio’ art. 2621 c.c., un’ipotesi di ‘falso qualitativo’, sull’erroneopresupposto che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. contratto un assunto debito neiconfronti del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA] per un altrettanto assuntofinanziamento che sarebbe stato dallo stesso effettuato in favore di essaSetex s.r.l., la diversa qualificazione del debito ([OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA])col debito ([OSCURATO:SOCIETA]. l./ [OSCURATO:PERSONA]) non avrebbe inciso sullarappresentazione patrimoniale trattandosi pur sempre di una vocedebitoria, omettendo, però, di prendere atto che il fatto storico delpredetto finanziamento e, quindi, l’esistenza della corrispondente voce inbilancio ‘debito verso finanziatori’ erano stati esclusi dalle risultanzeistruttorie acquisite agli atti del presente giudizio, addirittura con pronuncein sede civile e penale;il corollario di tale accertata situazione di fatto, secondo la societàricorrente, sarebbe che, non avendo [OSCURATO:PERSONA] provveduto aqualsivoglia esborso economico nelle casse sociali della ‘[OSCURATO:SOCIETA].’, néNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026tantomeno provveduto al pagamento diretto del corrispettivo delle merciai ‘produttori cinesi’ di cui alle voci in bilancio riferite al credito vantatodalla Comtex effettuato - come accertato con pronuncia coperta dalgiudicato civile - da essa Comtex, né comunque fornito la prova nelpresente giudizio del medesimo esborso economico in applicazione delprincipio sancito dall’ art. 2697 c.c., nessun debito era stato contrattodalla [OSCURATO:SOCIETA]. con [OSCURATO:PERSONA], sicché l’inserimento fittizio nel bilanciodi esercizio dell’ anno 1996 della voce ‘debito verso finanziatori’corrispondente all’assunto finanziamento per l’importo di originarie lire3.837.793.037 e il contestuale annullamento delle voci ‘debiti versofornitori’ e ‘altri debiti’ concretizzavano un falso materiale secco edavevano comportato una incontestabile ed incontestata falsarappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’innanziindicata [OSCURATO:SOCIETA]. essendo stato annullato il ‘debito [OSCURATO:PERSONA]’ ed ilcorrispondente valore attivo (merci ed utili);entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni diconnessione - sono inammissibili per irrilevanza;osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia espressamentesottolineato la mancata adeguata dimostrazione, da parte della societàcontroparti e il danno asseritamente subito dalla Comtex («l’appellante,che ha agito a titolo di responsabilità extracontrattuale da fatto illecitointegrante reato ex art. 2043 c.c., doveva fornire una prova più rigorosadel nesso causale, ovvero la riconducibilità del danno alla falsità contenutanel bilancio (senza considerare che tra i danni richiesti viene indicato ilmancato pagamento delle forniture, integrante un credito in relazione alquale la società ha già un titolo esecutivo nei confronti della Setex)»: cfr.pag. 35 della sentenza impugnata);ciò posto, indipendentemente dall’eventuale scorrettezzadell’interpretazione della norma penale (sotto il profilo diacronico, ossiaNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026sotto il profilo del rilievo penalistico del cosiddetto ‘falso qualitativo’ inrelazione al caso di specie) - e indipendentemente dalla circostanza percui, effettivamente, nel caso di specie, dovesse riconoscersi l’avvenutacommissione, da parte degli odierni controricorrenti, del reato lorocontestato – rimarrebbe in ogni ferma l’autonoma ratio decidendicostituita dalla rilevata mancata dimostrazione, da parte della societàcausalmente riconducibili al comportamento (pure penalmente illecito)delle controparti;da ciò deriva l’irrilevanza delle censure in esame poiché, pur quandofondate (ossia pur quando riconosciuta l’effettiva commissione del reatocontestato a carico delle controparti), il relativo accoglimento nonconsentirebbe in ogni caso di incidere sulla correttezza della decisione delgiudice di merito, ossia sulla decisione che ha riconosciuto infondata ladomanda civile avente ad oggetto il risarcimento di un danno la cuiderivazione causale dal comportamento illecito delle controparti è risultatasfornita di prova, come peraltro confermato ad esito della decisione delterzo motivo di doglianza qui esaminato in via pregiudiziale;sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate inNumero registro generale 27833/2022Numero sezionale 649/2026Numero di raccolta generale 10282/2026Data pubblicazione 20/04/2026complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima
Sentenza Cassazione n. 10282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris