CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 1977
Cassazione n. 33229/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il la Corte di appello di Roma, previa derubricazione nella fattispecie di bancarotta semplice, ha ridotto la pena già irrogata dal Tribunale di Roma. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omesso proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod.pen., è inammissibile in quanto, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 - 01).. Rilevato, altresì, che la dosimetria della pena è adeguatamente motivata dal giudice del merito che ha fatto buon governo dei parametri di cui all'art.133 cod.pen. e ha applicato corretti principi giurisprudenziali in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.M