CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 39934/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, con istanza del 1° febbraio 2025, ha chiesto al Tribunale di Cosenza in funzione di giudice dell’esecuzione, di dichiarare,per intervenuta morte del reo,l’estinzione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 496 del 2021, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza n. 1522/2024, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2025 a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione con ordinanza n. 5778/2025. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, rilevato che l’imputata è deceduta in data 1.10.2024antecedentemente alla pronuncia della Corte di cassazione della Sez. 7-4 n. 5778 del 22 gennaio 202 5 ha dichiarato non doversi procedere sulla richiesta del PM e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione per quanto di competenza. 2. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi l'inesistenza della ordinanza pronunciata dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione in data 22/01/2025, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 06/05/2024 per essere il reato estinto per morte dell'imputata. 3. La sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata; la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330 - 01). Si è, difatti, ritenuto che la tardiva conoscenza della morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., con il procedimento della correzione deglierrori materiali anche in sede di legittimità, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto ilreato per morte dell'imputato (Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013 -01). 4.In conclusione, deve essere revocata l'ordinanza della Sez. 7-4 della Corte di cassazione n. 5778del 22 gennaio – 12 febbraio 202 5 , adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e deve essere a nnullata senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 maggio 202 4 per essere il reato estinto per morte dell'imputata. P.Q.M Revoca l'ordinanza n.5778 della Settima sezione della Corte di cassazione assunta in data 22 gennaio 2025 (depositata il 12 febbraio 2025) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 6 maggio 2024 per essere il reato estinto per morte dell'imputata. Così è deciso, 25/1