CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento agli artt.442 cod. proc. pen., 2 cod. pen., 6 e 7 CEDU ed il relativo vizio di motivazione, rispetto al mancato accoglimento della sua istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione alla luce della nota sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia nell'ipotesi di cumulo di più condanne alla pena di anni trenta di reclusione, così risultanti - per effetto delle vicende di diritto intertemporale oggetto della decisione emessa dalla CEDU nel caso Scoppola contro Italia - dalla commutazione di precedenti condanne alla pena dell'ergastolo inflitte all'esito di giudizi abbreviati, non trova applicazione il limite massimo di anni trenta di reclusione, previsto dall'art. 78 cod. pen. per il caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee, bensì il generale criterio regolatore di cui all'art. 73, comma secondo, cod. pen., con conseguente rideterminazione della pena finale da eseguire in quella dell'ergastolo (ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 5784 del 21/10/2015, dep. 2016, Rv. 266036 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 ma