CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023
Cassazione n. 13263/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono, entrambi, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 dpr 309/90 e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche; I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza con motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede. Occorre osservare, quanto al primo motivo, che i ricorrenti propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che ha accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, non limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi elementi indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato ponderale, ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata puntualmente ancorata alla non occasionalità della condotta e all'assenza di elementi positivi di valutazione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere sore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] zo [OSCURATO:PERSONA] ,=»rmA -