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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 febbraio 2019

Cassazione n. 29177/2024

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis; -resistente – avverso la sentenza n. 682/2019 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 19.2.2019, N.R.G. 1811/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], docente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genzano, ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR), esponendo che nell’anno 2010/2011 egli era stato nominato vicario del reggente di quell’istituto, incarico perdurato dal 1.9.2010 al 8.11.2010, per il quale non gli erano state corrisposte l’indennità di funzioni superiori di cui all’art. 69, co. 2, del CCNL di comparto del 1995 e l’indennità di direzione, di cui all’art. 21 del CCNL del 1999 ed all’art. 33 del CCNI di quello stesso anno; la domanda è stata accolta dal Tribunale di Velletri, la cui sentenza è stata però poi riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con rigetto delle pretese avanzate in causa; la Corte territoriale, in particolare, riteneva che la nota di nomina del Rossi non potesse qualificarsi come tale da realizzare il conferimento della posizione di vicario del preside, consistendo essa in una delega di specifici compiti, sia pure di ampio contenuto, conferita dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001; inoltre, il ricorrente non aveva neanche allegato di avere sostituto il capo d’istituto per un periodo superiore ai quindici giorni, circostanza che secondo la Corte di merito costituiva il presupposto per l’applicazione del richiamato art. 69;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, mentre il MIUR si è limitato a depositare atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. il motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 69 del CCNL scuola del1995 e degli artt. 2, co. 3, e 45 oltre che degli artt. 25, co. 5 e 52, co. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001 e con esso si sottolinea la differenza esistente tra sostituto del dirigente scolastico (art. 69, co. 1, del CCNL) e vicario del reggente (art. 69, co. 2); rispetto alla seconda figura – evidenzia il ricorrente - non era richiesto alcun periodo di sostituzione del Dirigente, in quanto l’incarico aveva lo scopo di sopperire al fatto stesso che il reggente, essendo a capo anche di altro istituto scolastico, dovesse dividere la propria attività tra le diverse scuole, sicché il corrispondente vicario doveva sopperire a tale assenza strutturale per l’intera durata del suo incarico; tale configurazione del ruolo del vicario del reggente escludeva poi che vi fosse coincidenza con le funzioni di collaborazione del dirigente di cui all’art. 88, co. 2, lett. f, del CCNL 2006/2009, né un’assimilazione in tal senso poteva derivare dall’art. 14 d.l. n. 95/2012conv. con mod. in L. n. 135 del 2012;

2. il ricorso non può trovare accoglimento; questa S.C. ha chiarito, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed anche per l’articolata disamina giuridica, che l’evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del “vicario” (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352 poi coordinate in una rilettura complessiva del sistema da Cass. 9 luglio 2024, n. 18682); in tale linea va inteso anche il senso sia dell’art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale») sia della corrispondente norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, co. 22, cit. (secondo cui l’art. 25, co. 2, cit.

«si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994»e che « il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico») quest’ultima destinata a dare atto di quanto già derivava dal complesso normativo e negoziale e cioè che appunto l’unica figura di coadiutore rimasta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del 2007, è quella del predetto “collaboratore”, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell’art. 459 d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto; Cass. 18682/2024 cit. ha infatti spiegato come il CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all’art. 146, che «in applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL», ma altresì che continuassero «a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; tale salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare –si è ulteriormente precisato - se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero; pertanto, a giustificare la salvaguardia dell’indennità di “direzione” di cui all’art. 21 e 33 citt., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti “incaricati” (v.

Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del 1° marzo 2002); a giustificare l’indennità di “reggenza” stava (e sta), per i dirigenti, l’espressa previsione di cui all’art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V (dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di “comparto” e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza; parimenti, l’indennità di “sostituzione” restava (e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa fosse dovuta, per effetto del rientrare di essa nell’ambito generale di cui all’art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, ma non è di questo che si discute in causa; in definitiva, la posizione del vicario del reggente, già regolata dall’art. 69, co. 2, cit., è ora da riportare alla figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001; come detto, neanche spetta più l’indennità di direzione, che gli artt.21 del CCNL normativo 1998 – 2001 e 33 del CCNI 31.8.1999 riconoscevano in misura del 50 % anche al vicario del reggente, perché non più prevista in tali termini dopo il CCNL 2007 e da quest’ultimo non salvaguardata in quanto tale;

3. i diritti rivendicati in causa non erano dunque più previsti dall’ordinamento all’epoca (2010) cui risalgono i fatti di causa e pertanto il ricorso per cassazione – anche a prescindere dal fatto che la sentenza di appello ha accertato che quello conferito era incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 25, co. 5, cit. – non può trovare accoglimento;

4. non occorre statuire sulle spese, in quanto il MIUR si è limitato a depositare atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato ope legis; -resistente – avverso la sentenza n. 682/2019 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 19.2.2019, N.R.G. 1811/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], docente presso la [OSCURATO:PERSONA] di Genzano, ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR), esponendo che nell’anno 2010/2011 egli era stato nominato vicario del reggente di quell’istituto, incarico perdurato dal 1.9.2010 al 8.11.2010, per il quale non gli erano state corrisposte l’indennità di funzioni superiori di cui all’art. 69, co. 2, del CCNL di comparto del 1995 e l’indennità di direzione, di cui all’art. 21 del CCNL del 1999 ed all’art. 33 del CCNI di quello stesso anno; la domanda è stata accolta dal Tribunale di Velletri, la cui sentenza è stata però poi riformata dalla Corte d’Appello di Roma, con rigetto delle pretese avanzate in causa; la Corte territoriale, in particolare, riteneva che la nota di nomina del Rossi non potesse qualificarsi come tale da realizzare il conferimento della posizione di vicario del preside, consistendo essa in una delega di specifici compiti, sia pure di ampio contenuto, conferita dal [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001; inoltre, il ricorrente non aveva neanche allegato di avere sostituto il capo d’istituto per un periodo superiore ai quindici giorni, circostanza che secondo la Corte di merito costituiva il presupposto per l’applicazione del richiamato art. 69; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, mentre il MIUR si è limitato a depositare atto di costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. il motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 69 del CCNL scuola del1995 e degli artt. 2, co. 3, e 45 oltre che degli artt. 25, co. 5 e 52, co. 2 del d. lgs. n. 165 del 2001 e con esso si sottolinea la differenza esistente tra sostituto del dirigente scolastico (art. 69, co. 1, del CCNL) e vicario del reggente (art. 69, co. 2); rispetto alla seconda figura – evidenzia il ricorrente - non era richiesto alcun periodo di sostituzione del Dirigente, in quanto l’incarico aveva lo scopo di sopperire al fatto stesso che il reggente, essendo a capo anche di altro istituto scolastico, dovesse dividere la propria attività tra le diverse scuole, sicché il corrispondente vicario doveva sopperire a tale assenza strutturale per l’intera durata del suo incarico; tale configurazione del ruolo del vicario del reggente escludeva poi che vi fosse coincidenza con le funzioni di collaborazione del dirigente di cui all’art. 88, co. 2, lett. f, del CCNL 2006/2009, né un’assimilazione in tal senso poteva derivare dall’art. 14 d.l. n. 95/2012conv. con mod. in L. n. 135 del 2012; 2. il ricorso non può trovare accoglimento; questa S.C. ha chiarito, con pronunce alla cui motivazione si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. ed anche per l’articolata disamina giuridica, che l’evoluzione della normativa primaria e collettiva ha portato al superamento della figura del “vicario” (del titolare o del reggente), sicché i coadiutori (ancora del titolare o del reggente) in esito a tali sviluppi sono da inquadrare nella figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001 cit. (Cass. 20 dicembre 2017, n. 30612; Cass. 7 luglio 2023, n. 19352 poi coordinate in una rilettura complessiva del sistema da Cass. 9 luglio 2024, n. 18682); in tale linea va inteso anche il senso sia dell’art. 25, co. 5, del d. lgs. n. 165 del 2001 (secondo cui «nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale») sia della corrispondente norma di interpretazione autentica di cui all’art. 14, co. 22, cit. (secondo cui l’art. 25, co. 2, cit. «si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994»e che « il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico») quest’ultima destinata a dare atto di quanto già derivava dal complesso normativo e negoziale e cioè che appunto l’unica figura di coadiutore rimasta, in esito alla contrattazione (con disapplicazioni e parziali salvaguardie) del 2007, è quella del predetto “collaboratore”, con o senza esoneri o semiesoneri ai sensi dell’art. 459 d. lgs. 297/1994 nel testo di tempo in tempo vigente e poi abrogato, ma comunque con compensi, per tale attività specifica, a carico dei fondi di istituto; Cass. 18682/2024 cit. ha infatti spiegato come il CCNL 2007, nel regolare la normativa vigente e le disapplicazioni, stabilì, all’art. 146, che «in applicazione dell’art.69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL», ma altresì che continuassero «a trovare applicazione nel comparto scuola: (…..) 7) ai soli fini della determinazione dell’importo dell’indennità di funzioni superiori, dell’indennità di direzione e di reggenza, l’art. 69 del CCNL 4.08.95, l’art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l’art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola)»; tale salvaguardia delle norme collettive riguardanti le indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza “ai soli fini” della determinazione del relativo importo, non può altro significare –si è ulteriormente precisato - se non che quelle indennità, a partire dalla contrattazione del 2007, sarebbero spettate in quanto vi fossero norme che ulteriormente le prevedessero; pertanto, a giustificare la salvaguardia dell’indennità di “direzione” di cui all’art. 21 e 33 citt., stava il persistere di essa per la remunerazione dei docenti “incaricati” (v. Cass. 11 luglio 2023, n. 19684 e Cass. 5 aprile 2022, n. 11009 alle cui motivazioni si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c.), trattandosi di emolumento in realtà soppresso per la dirigenza scolastica diversa da quella amministrativa (v., anche art. 40, co. 2, CCNL di Area V del 1° marzo 2002); a giustificare l’indennità di “reggenza” stava (e sta), per i dirigenti, l’espressa previsione di cui all’art. 43, co. 1 lett. i) del CCNL di Area V (dirigenziale) 11 aprile 2006, rispetto al quale non poteva evidentemente dispiegare effetti disapplicativi il CCNL 2007, di “comparto” e dunque in sé non suscettibile di regolare i rapporti della dirigenza; parimenti, l’indennità di “sostituzione” restava (e resta) salvaguardata, nei casi in cui essa fosse dovuta, per effetto del rientrare di essa nell’ambito generale di cui all’art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001, ma non è di questo che si discute in causa; in definitiva, la posizione del vicario del reggente, già regolata dall’art. 69, co. 2, cit., è ora da riportare alla figura dei “collaboratori” di cui all’art. 25, co. 5, d. lgs. n. 165/2001; come detto, neanche spetta più l’indennità di direzione, che gli artt.21 del CCNL normativo 1998 – 2001 e 33 del CCNI 31.8.1999 riconoscevano in misura del 50 % anche al vicario del reggente, perché non più prevista in tali termini dopo il CCNL 2007 e da quest’ultimo non salvaguardata in quanto tale; 3. i diritti rivendicati in causa non erano dunque più previsti dall’ordinamento all’epoca (2010) cui risalgono i fatti di causa e pertanto il ricorso per cassazione – anche a prescindere dal fatto che la sentenza di appello ha accertato che quello conferito era incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 25, co. 5, cit. – non può trovare accoglimento; 4. non occorre statuire sulle spese, in quanto il MIUR si è limitato a depositare atto di costituzione, senza svolgere attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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