CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 31819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 3854-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - nonché [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS-[OSCURATO:PERSONA], INAIL-[OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], REGIONE LAZIO, CAMERA DIRic. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso il DECRETO DEL T R [OSCURATO:PERSONA] de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 5/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato il reclamoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale lo stesso tribunale, in composizione monocratica, in data 14/3/2022, aveva dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi che gli stessi avevano presentato. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 30/1/2023, hannochiesto la cassazione del decreto. 1.3. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione in giudizio. Sono, invece, rimasti intimat e le altre parti indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorsoper cassazione, intanto, non è tempestivo. 2.2. La norma prevista dall’art. 739 c.p.c., secondo la quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione se pronunziato in confronto di più parti, non deroga, infatti, alla regola generale per cui, in linea di principio, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto camerale è pari, in forza dell’art. 327, comma 1°, c.p.c., a sei mesi dalla sua pubblicazione (cfr. Cass. n. 18514 del 2003;Ric. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 conf., Cass. n. 12972del 2018; Cass. n. 12819 del 2016; C ass. n. 22932 del 2011, in motiv.), a condizione, però, che lo stesso non sia stato notificato ovvero comunicato al ricorrente: in tali ipotesi,al contrario, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato in sede di reclamo è pari a sessanta giorni (art. 325, comma 2°, c.p.c.), con decorrenza dal momento della sua notificazione ovvero dalla sua comunicazione in forma integrale(cfr., in tema di reclamo, Cass.n. 4326 del 2024). 2.3. Nel caso in esame, la procura difensiva che i ricorrenti hanno rilasciato attesta espressamente che il decreto impugnato è stato comunicato a gli stess i , ad opera della cancelleria del tribunale,in data 30/ 6 /2022, a mezzo di pec (la quale, in quanto inviata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012, presuppone, come può argomentarsi a contrario dal comma 5 , l ’ allegazione integrale del provvedimento trasmesso). 2.4. Ne consegue che il ricorso, in quanto proposto in data 30/1/2023, e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni con decorrenza dal 30/6/2022, appare tardivo e , come tale , inammissibile. 2.5. La stessa procura difensiva, del resto, reca espressamente, quale datadi rilascio, il giorno 12/1/2022, e cioè una data anteriore alla pubblicazione, avvenuta il 30/6/2022, del provvedimento impugnato.Ed è, invece, noto che, nel giudizio per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3°, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che però il conferimento non sia Ric. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso(Cass. SU n.2075 del 2024). 2.6. D’altra parte, se deve ritenersi ammissibile il ricorsoper cassazione avverso il provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, di accoglimento (o di rigetto) del reclamo proposto contro il provvedimento di omologazione (o di diniego), da parte del giudice monocratico, di un accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento proposto ai sensi degli artt. 10 e s. della l. n. 3/2012 (e succ. mod.), trattandosi di provvedimenti aventi carattere decisorio e definitivo, tenuto conto della natura contenziosa del procedimento e della sua idoneità ad incidere su diritti soggettivi regolamentando (o negando) in modo incontrovertibile (la regolamentazione del) la dedott a situazione disovraindebitamento (cfr. Cass. n. 22797 del 2023, la quale, in effetti, ha rilevato come “i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti … nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass.35976/2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. 30948/2021) e infine di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass.10095/2019) …– ma anche nel caso di “doppia negativa”, ossia di rigetto del reclamo contro il diniego di omologa (Cass.28013/2022 e Cass. 4451/2018, con riguardo al piano del consumatore; v. anche Cass. 17391/2020…”), resta, per contro, senz’altro inammissibile il ricorso per cassazione proposto, come nel caso in esame, nei confronti del decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione d’inammissibilità Ric. 2023n. 3854 - Sez. 1 – CC d el 5 novembre 2 02 4 della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato (Cass. n. 27301 del 2022, la quale ha osservato che la conclusione esposta non determina alcun vulnus al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 cit., operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura) 3. Il ricorso è, dunque, complessivamente inammissibile e come tale dev’essere dichiarato. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm