CassazionedecretoSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIetto avviso alle arti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Rimini ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], parte offesa di un procedimento penale istaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di archiviazione nei confronti di questi adottato, così riqualificata l'istanza di integrazione del contraddittorio - tramite notifica alla sua persona della richiesta di archiviazione, avendone fatto richiesta -, trasmessa tramite PEC all'Ufficio del P.M. e del GIP dal difensore dell'interessato; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, violazione di legge, vizio di motivazione ed abnormità del provvedimento impugnato; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale: <<È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione» (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723); - che, nel caso di specie, l'ordinanza non è, comunque, abnorme, giacché espressione di un potere del giudice effettivamente conferitogli e legittimamente esercitato, quand'anche tradottosi in una decisione eventualmente giuridicamente censurabile; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A.A.MA ANsIAAA.U.A,(4., ' [OSCURATO:PERSONA]