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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06655/2024

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o straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso la propria sede in Salerno, alla via Nizza, n. 146.

RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 0 3498760374 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procur a special e su fogli o allegat o in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1548/2018della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 16gennaio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , quale procuratrice speciale della “[OSCURATO:PERSONA]” e, quest’ultima, quale cessionaria dei crediti della “Hyppocratica -Casa di [OSCURATO:PERSONA] del Sole” s.p.a., adiva il Tribunale di Salerno.

Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi dovuti all’iniziale cedente per prestazioni mediche, chirurgiche generali e vascolari , cardiologiche e d ostetrico-ginecologiche eseguite in regime di accreditamento provvisorio in favore di soggetti assistiti dal S.S.N.

Chiedeva ingiungersi all’ “[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento dell’importo di euro 3.485.945,03, oltre accessori. 2.Con decreto n. 3301/2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione.

Deduceva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario (cfr. ricorso, pag. 4).

Deduceva nel merito, peraltro, che la pretesa ex adverso azionata ineriva a prestazioni eseguite in violazione dei volumi massimi delle prestazioni erogabili nell’anno di riferimento (cfr. ricorso, pagg. 4- 5 ) . [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione.

5. Con sentenza n. 24 64/2014 il tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’ “A.S.L.

Salerno” allespese di lite (cfr. ricorso, pag. 6). 6.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello.

Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.

7. Con sentenza n. 1548/2018 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame econdannava l’appellante – con distrazione – alle spese del grado .

Evidenziava la corte - in ordine all a reiterata eccezione di difetto di giurisdizione - c he la “[OSCURATO:PERSONA]” si era limitata a richiedere il pagamento delle prestazioni sanitarie, sicché la mat e ri a controvers a non involgeva l’accertamento dell’esistenza e del contenuto del rapporto concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag.5).

Evidenziava poi che l’ “A.S.L.” non aveva fornito alcuna prova in ordine allo sforamento, pur eccepito, dei tetti di spesa (cfr. sentenza d’appello, pag.7).

Evidenziava infine che gli interessi erano da riconoscere conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 231/2002 (cfr. sentenza d’appello, pag.8).

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “[OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

La “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione - delle spese. 9.La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO CHE10.Con il primo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 102, 1° co., e 103, 1° co., Cost., dell’art. 33, 1° co., d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall’art. 7, lett. a), legge n. 205/2000, poi recepitodall’art. 133, 1° co., lett. c), d. lgs. n. 104/2010.

Deduce che ha errato la Corte di Salerno a reputar sussistente, nella specie, la giurisdizione del giudice ordinario(cfr. ricorso, pagg. 11 e 14).

Deduce che essa ricorrente non si è limitata con l’esperita opposizione a contestare l’avversocredito, ma ha addotto l’estraneità delle prestazioni ex adversoallegate all’ambito operativo della con v e nz ione (cfr. ricorso, pa g . 1 3) .

Deduce dunque che la pregiudiziale eccezione impone un preliminare accertamento inordine al rapporto scaturito dall’originaria convenzione, sicché la controversia non attiene unicamente al pagamento dei corrispettivi per prestazioni eseguite in regime di concessione (cfr. ricorso, pag. 14). 11.Il primo motivo di ricorso è da respingere.

12. È sufficiente il rinvio all’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento per cui, in caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la A.S.L. e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo l’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 20.11.2022, n. 30963).Evidentemente afferisceal piano dell’interpretazione dell’accordo contrattuale l’addotta estraneità delle prestazioni allegate a fondamento della pretesa all’ambito operativo della concessione - convenzione , e, parimenti e di conseguenza, l’addotta necessità, per il giudicante, “di dover pregiudizialmente individuare il contenuto e l’ambito di operatività della convenzione” (così ricorso, pag. 14). 13.È priva della necessaria specificità l ’ulteriore deduzione del la ricorrente secondo cui nella specie non vi è un contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 idoneo a consentire il vagliodelle singole voci costitutive dell’azionato credito(cfr. ricorso, pag. 16).

Invero, ladeduzione è generic a e, si dirà, priv a di “autosufficienza” a fronte del puntuale riscontro operato dalla corte d’appello, che, allorché ha accordato gli interessi exd.lgs. n. 231/2002, ha espressamente rilevato l ’allegazione agli atti - quale documento n. 4 del fascicolo della fase monitoria - del contratto sottoscritto dalle parti in data 16.5.2007(cfr. sentenza d’appello, pag. 9) . 14.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1° co., e 1421 cod. civ., dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ., degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923 e degli artt. 8 bis, 8 ter,8 quatered 8 quinquies legge n. 502/1992.

Premette che controparte , all’uopo onerata, non ha fornito dimostrazione alcuna e del rapporto di accreditamento e del contratto exart. 8 quinquies d el d.lgs. n. 502/1992 - rigorosamente soggetto all’onere della forma scritta ad substantiam- diretto a regolamentare gli impegni obbligatori atti a scaturire dal rapporto di accreditamento(cfr. ricorso, pag. 17).Indi deduce che la nullità del contratto per difetto di forma ad substantiam può e deve esser rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, pur se nel corso del giudizio di primo grado la validità del contratto non è stata oggetto di discussione tra le parti (cfr. ricorso, pag. 18).

Deduce altresì che ha eccepito la mancata produzione del contratto exart. 8 quinquiesdel d.lgs. n. 502/1992 in comparsa conclusionale, sicché la Corte di Salerno avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ., assegnare alle parti un termine per interloquire mercé il deposito di memorie sulla questione della nullità rilevabile d’ufficio (cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce inoltreche, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Salerno, il contratto del 16.5.2007 sottoscritto e prodotto agli atti di causa è propriamente il protocollo d’intesa siglato da essa “A.S.L.” con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,che di certo non identifica il contratto exart. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, viepiù che l’art. 11 del medesimo protocollo prevede espressamente la stipula dei singoli contratti tra l’ “A.S.L.” e le strutture accreditate (cfr. ricorso, pag. 24). 15.Il secondo motivo di ricor so del pari va respinto. 16.La Corte di Salerno ha fatto luogo ai seguenti rilievi .

L’esistenza del rapporto di accreditamento e del contratto non era stata nel corso del giudizio di primo grado “messa in discussione (...) e pertanto si appalesa come dato pacifico”(così sentenza d’appello, pag. 6 ) .

“Le prestazioni erano state rese in ossequio al contratto sottoscritto e prodotto agli atti di causa (doc. n. 4 del fascicolo monitorio) del 16.05.2007, ossia in epoca successiva a quella dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/2002” (così sentenza d’appello, pag. 9).

17. Per un verso, la ricorrente non ha censurato in maniera puntuale, specifica ed “autosufficiente” l’affermazione della corte d’appello secondo cui l’esistenza del rapporto di accreditamento era fuor di contestazione.

Invero, si è limitata ad addurre che controparte nonha comprovato il rapporto di accreditamento.

Per altro verso, la ricorrente, allorché ha assunto che “la mancata produzione agli atti del giudizio da parte della società del contratto exart. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è stata rilevata dall’A.S.L.SA nella comparsa conclusionale” (così ricorso, pag. 22)e che “il contratto al quale si riferisce la Corte territoriale non è altro che il protocollo d’intesa tra l’ A.S.L.SA 2 e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che tra l’altro è relativo all’anno 2007 e non all’anno 2006 al quale si riferiscono le prestazioni contestate”(così ricorso, pag. 24), non ha provveduto, così come avrebbe dovuto, ad assolvere atal proposito gli oneri di specificità edi “ autosufficienza ”.

Invero,non ha provveduto a riprodurre testualmente nel corpo del ricorso lo specifico passaggio della comparsa conclusionale.

Invero,non ha provveduto a riprodurre testualmente nel corpo del ricorso il testo dell’asserito“protocollo d’intesa”, che ha assunto travisato , erroneamente inteso dalla corte distrettuale.

L’inottemperanza agli oneri di specificità e di “autosufficienza” viepiù rileva, giacché la controricorrente ha addotto che “non esiste alcun atto e/o documento di causa da cui è possibile evincere l’inesistenza dell’accreditamento e del contratto, ovvero l’invalidità di quest’ultimo”(così controricorso, pag. 10).

18. Si tenga conto che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere -imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048 ; Cass.13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito,qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede digiudizio di legittimità).

Delresto, con la pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato, sì, che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa.

E, però , hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. 19.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 8 quatered 8 quinquies legge n. 502/1992.

Deduce che ha errato la Corte di Salerno a reputare che “il superamento del tetto di spesa e la conseguente regressione tariffaria costituiscono fatti impeditivi della pretesa azionata” (così ricorso, pag. 24), sicché sarebbero stati da provarsi da essa “A.S.L.” (cfr. ricorso, pag. 25). 20.Il terzo motivo di ricor so parimenti va respinto.

21. È del pari sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero all’insegnamenton. 17437 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge infatti che grava “di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente” (cfr. altresì Cass. (ord.) 12.9.2019, n. 22849; Cass. (ord.) 27.7.2018, n. 19937; Cass. (ord.) 16.4.2021, n. 10182). 22.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 8° co., legge n. 447/1997, dell’art. 1, 32° co., legge n. 662/1996, dell’art. 4, 7° co., d.lgs. 502/1992, dell’art. 2, 7° co., 8° co. e 9° co., legge n. 549/1995, dell’art. 3 legge Regione Campania n. 24/2005, della deliberazione G.R.C. n. 1272/2003, della deliberazione G.R.C. n. 1843/2005, della deliberazione G.R.C. n. 800/2006, della deliberazione A.S.L. n. 1121/2006, della deliberazione A.S.L. n. 886/2007.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, ha dato piena prova del superamento dellimite di spesa da parte della “Hyppocratica - Casa di [OSCURATO:PERSONA] del Sole” mercé la produzione della deliberazione “A.S.L.” n. 1121/2006 e della documentazione alla medesima deliberazione allegata (cfr. ricorso, pag. 27).

Deduce altresì che la corte distrettuale non ha tenuto conto che con la delibera della G.R.C. n. 1272/2003 sono stati assegnati ai centri accreditati “tetti di branca/macroarea e non di struttura” (cosìricorso, pag. 28). 23.Il quarto motivo di ricorso egualmente va respin to. 24.L’ “A.S.L.

Salerno” non ha interesse a dolersi ch e la corte di merito abbi a ritenuto che “dall’esame degli atti di causa si evince come non vi siastato alcun superamento delle capacità operative massime da parte della struttura opposta” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Tanto,alla luce del rilievo della stessa ricorrente, che ha infatti puntualizzato che “non ha contestato il superamento della [OSCURATO:PERSONA] (C.O.M.) da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA] del Sole”(così ricorso, pag. 26). 25.Con il mezzo in disamina la ricorrente si duole, altresì, per l’(asserita) omessa/erronea valutazione di esiti istruttori-documentali.Si condivide quindi il rilievo in tal senso formulato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. controricorso, pag. 12).

E tuttavia in relazione ai surriferiti esiti documentali la ricorrente non ha assolto l’onere dell’ “autosufficienza” exart. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ.E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che (per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.) dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.201 6, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 26.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.m.

Sanità 15.4.1995 attuativo dell’art. 8, 6° co., d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 6, punto 6, legge n. 724/1994, della deliberazione G.R.C. n. 3586/1995, della deliberazione G.R.C. n. 6490/2001, della deliberazione G.R.C. n. 4847/2002, della deliberazione G.R.C. n. 546/2007.

Deduce che la Corte di Salerno ha erroneamente reputato che essa “A.S.L.” ha “conteggiato in modo errato nei DRG’s della chirurgia vascolare, effettuati nel periodo di riferimento, anche i DRG’s riferibili a branca diversa”(così ricorso, pag.29). 27.Il quinto motivo di ri c orso similmente va respinto.28.Il mezzo in disamina veicola tout court censur e “di fatto” (“ da i controlli effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL sono state riscontrate delle irregolarità dovute sia allo sforamento del numero massimo possibile di giornate di degenza afferenti al reparto di chirurgia vascolare (1267 rispetto alle 1095 possibili) (…)”: così ricorso, pag. 32).

Si condivide parimenti i l rilievo in tal senso formulato dalla “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. controricorso, pag. 13).

E però in tal guisa sovviene l’insegnamento di questo Giudice, per cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 29.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 1° co., lett. a), e 11, 1° co., d.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 8 bisd.lgs. n. 502/1992.

Premette che il contratto del 16.5.2007 sottoscritto e prodotto agli atti di causa è propriamente il protocollo d’intesa siglato da essa “A.S.L.” con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, protocollo che di certo non si identifica con il contrattoex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 .

Deduce quindi che ha errato la Corte di Salerno a reputar applicabile nel caso di specie, sulla scorta di tale erroneo presupposto, il d.lgs. n. 231/2002 (cfr. ricorso, pag. 33); che, del resto, il d.lgs. n. 231/2002 si applica ai contratti stipulati in data non anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e viceversa nella specie non risulta stipulato alcun contratto (cfr. ricorso, pag. 34).Deduce dunqueche sono da applicare gli interessi legali tenendo conto della natura “chiedibile” delle obbligazioni della P.A. (cfr. ricorso, pag. 34). 30.Il sesto motivo di ricorso analogamente va respinto. 31.L’inottemperanza all’onere dell’ “autosufficienza”, di cui si è dato conto in sede di disamina del secondo mezzo di impugnazione, si ripropone in termini del tutto simili, in parte qua, in rapporto alla premessa (“il contratto al quale si riferisce la Corte Territoriale non è altro che il protocollo di intesa tra l’ASLSA2 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”: così ricorso, pag. 33)cui è ancorata la doglianza veicolata dal mezzo in disamina. 32.Il riconoscimento – operato dalla Corte di Salerno - degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 si legittima alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite.

Ovvero dell’insegnamento per cui rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto -accessivo all’accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori exart. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092). 33.Qualsivoglia ulteriore profilo di contestazione in ordine agli interessi deve reputarsi formulato in maniera del tutto generica.

Qualsivoglia ulteriore profilo di contestazione in ordine agli interessi deve reputarsi precluso, siccome con l’atto di appello l’ “A.S.L. di Salerno” si era, per sua stessa ammissione, limitata tout court a riproporre “l’eccezione relativa all’erronea applicazione del tasso moratorio exD.L.gs. n. 231/02” (così ricorso, pag.

10. Cfr. analogamente sentenza d’appello, pag. 4, ove, in ordine alle doglianze formulate in appello dall’ “A.S.L. di Salerno”,si riferisce che l’ “A.S.L.” aveva assunto “del tutto infondato (…) il mancato accoglimento dell’eccezione relativa all’erronea applicazione del tasso moratorio ex d.lgs. n. 231/02”.

Cfr. Cass. (ord.) 21.2.2019, n. 5133, secondo cui il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità).

34. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]”, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spesee di non aver riscosso gli onorari.

La liquidazione similmente segue come da dispositivo. 35.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ “A.S.L.

Salerno”, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna l’ “A.S.L.

Salerno” a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario della controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso la propria sede in Salerno, alla via Nizza, n. 146. RICORRENTE contro [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f. 0 3498760374 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procur a special e su fogli o allegat o in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1548/2018della Corte d’Appello di Salerno, udita la relazione nella camera di consiglio del 16gennaio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. , quale procuratrice speciale della “[OSCURATO:PERSONA]” e, quest’ultima, quale cessionaria dei crediti della “Hyppocratica -Casa di [OSCURATO:PERSONA] del Sole” s.p.a., adiva il Tribunale di Salerno. Esponeva che erano rimasti insoluti i corrispettivi dovuti all’iniziale cedente per prestazioni mediche, chirurgiche generali e vascolari , cardiologiche e d ostetrico-ginecologiche eseguite in regime di accreditamento provvisorio in favore di soggetti assistiti dal S.S.N. Chiedeva ingiungersi all’ “[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento dell’importo di euro 3.485.945,03, oltre accessori. 2.Con decreto n. 3301/2008 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva opposizione. Deduceva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario (cfr. ricorso, pag. 4). Deduceva nel merito, peraltro, che la pretesa ex adverso azionata ineriva a prestazioni eseguite in violazione dei volumi massimi delle prestazioni erogabili nell’anno di riferimento (cfr. ricorso, pagg. 4- 5 ) . [OSCURATO:SOCIETA] per la revoca dell’ingiunzione. 4.Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell’opposizione. 5. Con sentenza n. 24 64/2014 il tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’ “A.S.L. Salerno” allespese di lite (cfr. ricorso, pag. 6). 6.L’ “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva appello. Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. 7. Con sentenza n. 1548/2018 la Corte d’Appello di Salerno rigettava il gravame econdannava l’appellante – con distrazione – alle spese del grado . Evidenziava la corte - in ordine all a reiterata eccezione di difetto di giurisdizione - c he la “[OSCURATO:PERSONA]” si era limitata a richiedere il pagamento delle prestazioni sanitarie, sicché la mat e ri a controvers a non involgeva l’accertamento dell’esistenza e del contenuto del rapporto concessorio (cfr. sentenza d’appello, pag.5). Evidenziava poi che l’ “A.S.L.” non aveva fornito alcuna prova in ordine allo sforamento, pur eccepito, dei tetti di spesa (cfr. sentenza d’appello, pag.7). Evidenziava infine che gli interessi erano da riconoscere conformemente alle previsioni del d.lgs. n. 231/2002 (cfr. sentenza d’appello, pag.8). 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “[OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione - delle spese. 9.La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE10.Con il primo motivo la ricorrente den uncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 1, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 25, 102, 1° co., e 103, 1° co., Cost., dell’art. 33, 1° co., d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall’art. 7, lett. a), legge n. 205/2000, poi recepitodall’art. 133, 1° co., lett. c), d. lgs. n. 104/2010. Deduce che ha errato la Corte di Salerno a reputar sussistente, nella specie, la giurisdizione del giudice ordinario(cfr. ricorso, pagg. 11 e 14). Deduce che essa ricorrente non si è limitata con l’esperita opposizione a contestare l’avversocredito, ma ha addotto l’estraneità delle prestazioni ex adversoallegate all’ambito operativo della con v e nz ione (cfr. ricorso, pa g . 1 3) . Deduce dunque che la pregiudiziale eccezione impone un preliminare accertamento inordine al rapporto scaturito dall’originaria convenzione, sicché la controversia non attiene unicamente al pagamento dei corrispettivi per prestazioni eseguite in regime di concessione (cfr. ricorso, pag. 14). 11.Il primo motivo di ricorso è da respingere. 12. È sufficiente il rinvio all’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero all’insegnamento per cui, in caso di prestazioni sanitarie effettuate in regime di accreditamento, le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la A.S.L. e la struttura privata concessionaria, aventi contenuto meramente patrimoniale, sono devolute al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, 1° co., lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non venendo in rilievo l’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 20.11.2022, n. 30963).Evidentemente afferisceal piano dell’interpretazione dell’accordo contrattuale l’addotta estraneità delle prestazioni allegate a fondamento della pretesa all’ambito operativo della concessione - convenzione , e, parimenti e di conseguenza, l’addotta necessità, per il giudicante, “di dover pregiudizialmente individuare il contenuto e l’ambito di operatività della convenzione” (così ricorso, pag. 14). 13.È priva della necessaria specificità l ’ulteriore deduzione del la ricorrente secondo cui nella specie non vi è un contratto ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 idoneo a consentire il vagliodelle singole voci costitutive dell’azionato credito(cfr. ricorso, pag. 16). Invero, ladeduzione è generic a e, si dirà, priv a di “autosufficienza” a fronte del puntuale riscontro operato dalla corte d’appello, che, allorché ha accordato gli interessi exd.lgs. n. 231/2002, ha espressamente rilevato l ’allegazione agli atti - quale documento n. 4 del fascicolo della fase monitoria - del contratto sottoscritto dalle parti in data 16.5.2007(cfr. sentenza d’appello, pag. 9) . 14.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1° co., e 1421 cod. civ., dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ., degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923 e degli artt. 8 bis, 8 ter,8 quatered 8 quinquies legge n. 502/1992. Premette che controparte , all’uopo onerata, non ha fornito dimostrazione alcuna e del rapporto di accreditamento e del contratto exart. 8 quinquies d el d.lgs. n. 502/1992 - rigorosamente soggetto all’onere della forma scritta ad substantiam- diretto a regolamentare gli impegni obbligatori atti a scaturire dal rapporto di accreditamento(cfr. ricorso, pag. 17).Indi deduce che la nullità del contratto per difetto di forma ad substantiam può e deve esser rilevata dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, pur se nel corso del giudizio di primo grado la validità del contratto non è stata oggetto di discussione tra le parti (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce altresì che ha eccepito la mancata produzione del contratto exart. 8 quinquiesdel d.lgs. n. 502/1992 in comparsa conclusionale, sicché la Corte di Salerno avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ., assegnare alle parti un termine per interloquire mercé il deposito di memorie sulla questione della nullità rilevabile d’ufficio (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce inoltreche, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Salerno, il contratto del 16.5.2007 sottoscritto e prodotto agli atti di causa è propriamente il protocollo d’intesa siglato da essa “A.S.L.” con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,che di certo non identifica il contratto exart. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, viepiù che l’art. 11 del medesimo protocollo prevede espressamente la stipula dei singoli contratti tra l’ “A.S.L.” e le strutture accreditate (cfr. ricorso, pag. 24). 15.Il secondo motivo di ricor so del pari va respinto. 16.La Corte di Salerno ha fatto luogo ai seguenti rilievi . L’esistenza del rapporto di accreditamento e del contratto non era stata nel corso del giudizio di primo grado “messa in discussione (...) e pertanto si appalesa come dato pacifico”(così sentenza d’appello, pag. 6 ) . “Le prestazioni erano state rese in ossequio al contratto sottoscritto e prodotto agli atti di causa (doc. n. 4 del fascicolo monitorio) del 16.05.2007, ossia in epoca successiva a quella dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/2002” (così sentenza d’appello, pag. 9). 17. Per un verso, la ricorrente non ha censurato in maniera puntuale, specifica ed “autosufficiente” l’affermazione della corte d’appello secondo cui l’esistenza del rapporto di accreditamento era fuor di contestazione. Invero, si è limitata ad addurre che controparte nonha comprovato il rapporto di accreditamento. Per altro verso, la ricorrente, allorché ha assunto che “la mancata produzione agli atti del giudizio da parte della società del contratto exart. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è stata rilevata dall’A.S.L.SA nella comparsa conclusionale” (così ricorso, pag. 22)e che “il contratto al quale si riferisce la Corte territoriale non è altro che il protocollo d’intesa tra l’ A.S.L.SA 2 e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che tra l’altro è relativo all’anno 2007 e non all’anno 2006 al quale si riferiscono le prestazioni contestate”(così ricorso, pag. 24), non ha provveduto, così come avrebbe dovuto, ad assolvere atal proposito gli oneri di specificità edi “ autosufficienza ”. Invero,non ha provveduto a riprodurre testualmente nel corpo del ricorso lo specifico passaggio della comparsa conclusionale. Invero,non ha provveduto a riprodurre testualmente nel corpo del ricorso il testo dell’asserito“protocollo d’intesa”, che ha assunto travisato , erroneamente inteso dalla corte distrettuale. L’inottemperanza agli oneri di specificità e di “autosufficienza” viepiù rileva, giacché la controricorrente ha addotto che “non esiste alcun atto e/o documento di causa da cui è possibile evincere l’inesistenza dell’accreditamento e del contratto, ovvero l’invalidità di quest’ultimo”(così controricorso, pag. 10). 18. Si tenga conto che il ricorrente per cassazione, che intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere -imposto dall’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ. - di produrlo agli atti, indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048 ; Cass.13.11.2018, n. 29093; Cass. sez. un. 27.12.2019, n. 34469, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod.proc. c iv ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito,qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede digiudizio di legittimità). Delresto, con la pronuncia n. 8950 del 18.3.2022 le sezioni unite di questa Corte hanno puntualizzato, sì, che il principio di “autosufficienza” del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021), non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanzastessa del diritto in contesa. E, però , hanno ribadito la necessità che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure. 19.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e degli artt. 8 quatered 8 quinquies legge n. 502/1992. Deduce che ha errato la Corte di Salerno a reputare che “il superamento del tetto di spesa e la conseguente regressione tariffaria costituiscono fatti impeditivi della pretesa azionata” (così ricorso, pag. 24), sicché sarebbero stati da provarsi da essa “A.S.L.” (cfr. ricorso, pag. 25). 20.Il terzo motivo di ricor so parimenti va respinto. 21. È del pari sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamenton. 17437 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questo Giudice del diritto ove, in motivazione, si legge infatti che grava “di converso sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, andava provato dalla parte eccipiente” (cfr. altresì Cass. (ord.) 12.9.2019, n. 22849; Cass. (ord.) 27.7.2018, n. 19937; Cass. (ord.) 16.4.2021, n. 10182). 22.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, 8° co., legge n. 447/1997, dell’art. 1, 32° co., legge n. 662/1996, dell’art. 4, 7° co., d.lgs. 502/1992, dell’art. 2, 7° co., 8° co. e 9° co., legge n. 549/1995, dell’art. 3 legge Regione Campania n. 24/2005, della deliberazione G.R.C. n. 1272/2003, della deliberazione G.R.C. n. 1843/2005, della deliberazione G.R.C. n. 800/2006, della deliberazione A.S.L. n. 1121/2006, della deliberazione A.S.L. n. 886/2007. Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, ha dato piena prova del superamento dellimite di spesa da parte della “Hyppocratica - Casa di [OSCURATO:PERSONA] del Sole” mercé la produzione della deliberazione “A.S.L.” n. 1121/2006 e della documentazione alla medesima deliberazione allegata (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce altresì che la corte distrettuale non ha tenuto conto che con la delibera della G.R.C. n. 1272/2003 sono stati assegnati ai centri accreditati “tetti di branca/macroarea e non di struttura” (cosìricorso, pag. 28). 23.Il quarto motivo di ricorso egualmente va respin to. 24.L’ “A.S.L. Salerno” non ha interesse a dolersi ch e la corte di merito abbi a ritenuto che “dall’esame degli atti di causa si evince come non vi siastato alcun superamento delle capacità operative massime da parte della struttura opposta” (così sentenza d’appello, pag. 7). Tanto,alla luce del rilievo della stessa ricorrente, che ha infatti puntualizzato che “non ha contestato il superamento della [OSCURATO:PERSONA] (C.O.M.) da parte della Casa di [OSCURATO:PERSONA] del Sole”(così ricorso, pag. 26). 25.Con il mezzo in disamina la ricorrente si duole, altresì, per l’(asserita) omessa/erronea valutazione di esiti istruttori-documentali.Si condivide quindi il rilievo in tal senso formulato dalla “[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. controricorso, pag. 12). E tuttavia in relazione ai surriferiti esiti documentali la ricorrente non ha assolto l’onere dell’ “autosufficienza” exart. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ.E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che (per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.) dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.201 6, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 26.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del d.m. Sanità 15.4.1995 attuativo dell’art. 8, 6° co., d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 6, punto 6, legge n. 724/1994, della deliberazione G.R.C. n. 3586/1995, della deliberazione G.R.C. n. 6490/2001, della deliberazione G.R.C. n. 4847/2002, della deliberazione G.R.C. n. 546/2007. Deduce che la Corte di Salerno ha erroneamente reputato che essa “A.S.L.” ha “conteggiato in modo errato nei DRG’s della chirurgia vascolare, effettuati nel periodo di riferimento, anche i DRG’s riferibili a branca diversa”(così ricorso, pag.29). 27.Il quinto motivo di ri c orso similmente va respinto.28.Il mezzo in disamina veicola tout court censur e “di fatto” (“ da i controlli effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] dell’ASL sono state riscontrate delle irregolarità dovute sia allo sforamento del numero massimo possibile di giornate di degenza afferenti al reparto di chirurgia vascolare (1267 rispetto alle 1095 possibili) (…)”: così ricorso, pag. 32). Si condivide parimenti i l rilievo in tal senso formulato dalla “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. controricorso, pag. 13). E però in tal guisa sovviene l’insegnamento di questo Giudice, per cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 29.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 1° co., lett. a), e 11, 1° co., d.lgs. n. 231/2002 e dell’art. 8 bisd.lgs. n. 502/1992. Premette che il contratto del 16.5.2007 sottoscritto e prodotto agli atti di causa è propriamente il protocollo d’intesa siglato da essa “A.S.L.” con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, protocollo che di certo non si identifica con il contrattoex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 . Deduce quindi che ha errato la Corte di Salerno a reputar applicabile nel caso di specie, sulla scorta di tale erroneo presupposto, il d.lgs. n. 231/2002 (cfr. ricorso, pag. 33); che, del resto, il d.lgs. n. 231/2002 si applica ai contratti stipulati in data non anteriore all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e viceversa nella specie non risulta stipulato alcun contratto (cfr. ricorso, pag. 34).Deduce dunqueche sono da applicare gli interessi legali tenendo conto della natura “chiedibile” delle obbligazioni della P.A. (cfr. ricorso, pag. 34). 30.Il sesto motivo di ricorso analogamente va respinto. 31.L’inottemperanza all’onere dell’ “autosufficienza”, di cui si è dato conto in sede di disamina del secondo mezzo di impugnazione, si ripropone in termini del tutto simili, in parte qua, in rapporto alla premessa (“il contratto al quale si riferisce la Corte Territoriale non è altro che il protocollo di intesa tra l’ASLSA2 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”: così ricorso, pag. 33)cui è ancorata la doglianza veicolata dal mezzo in disamina. 32.Il riconoscimento – operato dalla Corte di Salerno - degli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 si legittima alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite. Ovvero dell’insegnamento per cui rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto -accessivo all’accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell’obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori exart. 5 del d.lgs. citato (cfr. Cass. sez. un. 14.12.2023, n. 35092). 33.Qualsivoglia ulteriore profilo di contestazione in ordine agli interessi deve reputarsi formulato in maniera del tutto generica. Qualsivoglia ulteriore profilo di contestazione in ordine agli interessi deve reputarsi precluso, siccome con l’atto di appello l’ “A.S.L. di Salerno” si era, per sua stessa ammissione, limitata tout court a riproporre “l’eccezione relativa all’erronea applicazione del tasso moratorio exD.L.gs. n. 231/02” (così ricorso, pag. 10. Cfr. analogamente sentenza d’appello, pag. 4, ove, in ordine alle doglianze formulate in appello dall’ “A.S.L. di Salerno”,si riferisce che l’ “A.S.L.” aveva assunto “del tutto infondato (…) il mancato accoglimento dell’eccezione relativa all’erronea applicazione del tasso moratorio ex d.lgs. n. 231/02”. Cfr. Cass. (ord.) 21.2.2019, n. 5133, secondo cui il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità). 34. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]”, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spesee di non aver riscosso gli onorari. La liquidazione similmente segue come da dispositivo. 35.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’ “A.S.L. Salerno”, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna l’ “A.S.L. Salerno” a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario della controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.,le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’
Sentenza Cassazione n. 06655/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris