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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18173/2022

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7589/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma alla via Tazzoli n. 2 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1539/16/16, depositata il 19 settembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione Oggetto: Accertamento della CTP di Pistoia, aveva annullato l’avviso notificatoa [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]per il maggior reddito da partecipazione per l'anno d'imposta2008.

Ilcontribuente resist e con controricorso, poi illu strato con memoria ex art. 380.bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. per aver la CTR ritenuto sussistere un rapporto di pregiudizialità rispetto alla causa vertente sul recupero a carico della società, decidendo in conformità ad essa ancorché non fosse passata in giudicato

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1997 per non aver la CTR sospeso il giudizio atteso il rapporto di pregiudizialità.

1.2. Il terzo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazionedegli artt. 109 e 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, 19, 21, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 20 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché degli artt.2697, 2727, 2729 c.c.per aver il giudice d'appello ritenuto effettive operazioniviceversa inesistenti.

2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili per carenza d’interesse.

2.1. Nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci sono stati emessi avvisi per il maggior reddito d’impresa e per trasparenza, oggetto di separati ricorsi e autonomi giudizi sui quali, con riguardo alla società e agli altri soci, è intervenuta, da ultimo, l’ordinanza di questa Corte n. 11863 del 15 maggio 2018 – espressamente richiamata e prodotta dal contribuente - che ha definitivamente annullato sia l’avviso emesso nei confronti della società che quelli rispetto ai soci.Rispetto all’attuale ricorso, invero, trattandosi di contenzioso in materia di imposte sui redditi verso società di persone, sussisteva sì un vizio di integrazione del contraddittorio per il carattere necessario del litisconsorzio con la società e gli altri soci (v.

Sez.

U n. 14815 del 4 febbraio 2008), vizio che, tuttavia, non può più determinare, proprio in relazione al giudicato ormai formatosi, l’effetto dell’annullamento del giudizio.

Va sottolineato, del resto, che già la citata Sez.

U n. 14815/2008 aveva precisato che «si deve ritenere che il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi.

La pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi.

In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio.

L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all'eventuale annullamento parziale dell'atto di accertamento "presupposto", che giova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale.

Si può dire che nella specie si verifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio.».3.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso .

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di [OSCURATO:PERSONA] , che liquida in complessive € 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi e accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7589/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma alla via Tazzoli n. 2 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1539/16/16, depositata il 19 settembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione Oggetto: Accertamento della CTP di Pistoia, aveva annullato l’avviso notificatoa [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]per il maggior reddito da partecipazione per l'anno d'imposta2008. Ilcontribuente resist e con controricorso, poi illu strato con memoria ex art. 380.bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c. per aver la CTR ritenuto sussistere un rapporto di pregiudizialità rispetto alla causa vertente sul recupero a carico della società, decidendo in conformità ad essa ancorché non fosse passata in giudicato 1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c. e dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1997 per non aver la CTR sospeso il giudizio atteso il rapporto di pregiudizialità. 1.2. Il terzo motivo denuncia , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazionedegli artt. 109 e 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, 19, 21, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 20 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché degli artt.2697, 2727, 2729 c.c.per aver il giudice d'appello ritenuto effettive operazioniviceversa inesistenti. 2. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono inammissibili per carenza d’interesse. 2.1. Nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci sono stati emessi avvisi per il maggior reddito d’impresa e per trasparenza, oggetto di separati ricorsi e autonomi giudizi sui quali, con riguardo alla società e agli altri soci, è intervenuta, da ultimo, l’ordinanza di questa Corte n. 11863 del 15 maggio 2018 – espressamente richiamata e prodotta dal contribuente - che ha definitivamente annullato sia l’avviso emesso nei confronti della società che quelli rispetto ai soci.Rispetto all’attuale ricorso, invero, trattandosi di contenzioso in materia di imposte sui redditi verso società di persone, sussisteva sì un vizio di integrazione del contraddittorio per il carattere necessario del litisconsorzio con la società e gli altri soci (v. Sez. U n. 14815 del 4 febbraio 2008), vizio che, tuttavia, non può più determinare, proprio in relazione al giudicato ormai formatosi, l’effetto dell’annullamento del giudizio. Va sottolineato, del resto, che già la citata Sez. U n. 14815/2008 aveva precisato che «si deve ritenere che il giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi. La pregiudizialità dell'accertamento non subisce i limiti soggettivi del giudicato nei confronti dei soggetti i quali, per quanto non abbiano partecipato al contraddittorio, siano totalmente vittoriosi. In altri termini, l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società, giova ai soci che non hanno partecipato al giudizio, in quanto se avessero partecipano non avrebbero potuto fare di meglio. L'ufficio ha partecipato al giudizio (o è stato messo in condizione di parteciparvi) introdotto dal ricorso della società o di un socio e, quindi, non può invocare alcun limite del giudicato nei propri confronti. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'eventuale annullamento parziale dell'atto di accertamento "presupposto", che giova ai soci che non siano stati parte nel giudizio, senza pregiudicarli nel giudizio di annullamento totale. Si può dire che nella specie si verifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio.».3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso . Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore di [OSCURATO:PERSONA] , che liquida in complessive € 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi e accesso
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