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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25080/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva, innanzitutto, già spiegato le ragioni che militano per l'attendibilità della persona offesa e quelle che inducono a ritenere invece non veritiere le affermazioni dei familiari dell'imputato (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa nei confronti, tra gli altri, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenziano le specifiche circostanze del fatto che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima, che esclude la configurabilità dell'attenuante della provocazione pure invocata dal ricorrente già in appello e qui peraltro riproposta con argomenti generici).

1.1. Il motivo è inammissibile anche perché si fonda su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; sicché con esso si pretende da questa Corte un vaglio nel merito non consentito in sede di legittimità.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.1 due motivi articolati sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che aveva, innanzitutto, già spiegato le ragioni che militano per l'attendibilità della persona offesa e quelle che inducono a ritenere invece non veritiere le affermazioni dei familiari dell'imputato (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa nei confronti, tra gli altri, del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in cui si evidenziano le specifiche circostanze del fatto che suggellano la ritenuta piena attendibilità del puntuale racconto reso dalla vittima, che esclude la configurabilità dell'attenuante della provocazione pure invocata dal ricorrente già in appello e qui peraltro riproposta con argomenti generici). 1.1. Il motivo è inammissibile anche perché si fonda su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità; sicché con esso si pretende da questa Corte un vaglio nel merito non consentito in sede di legittimità. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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