CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 dicembre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto il 19 settembre 2025, avente ad oggetto «un'area del locale [OSCURATO:PERSONA] sito in Palermo, via Principe di Belmonte n. 86/D, delle dimensioni di 35 mq, .c on all'interno sedie, divanetti, tavoli, due casse acustiche, un mixer, un p.c., due subwoofer ed una barra con luci». Ha posto, a fondamento della decisione, le seguenti considerazioni: - il decreto di sequestro è stato ritualmente notificato al difensore dell'indagato; 1- la sussistenza del fumus delicti in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 681 cod. pen. si trae in termini inequivoci dalle risultanze compendiate nella c.n.r. del 14 settembre 2025; il [OSCURATO:PERSONA], gestore del locale, non ha infatti esibito, all'atto del controllo ad opera della Polizia di Stato, licenza ex art. 80 T,U.L.P.S. per lo svolgimento di serate danzanti; - la sussistenza del periculum è risultata viepiù confortata dal fatto che il 26 settembre 2025, in epoca successiva, cioè, all'emissione del provvedimento di convalida del sequestro preventivo, un controllo operato all'interno del locale ha condotto ad apprezzare lo svolgimento di altra serata danzante; - l'appartenenza a terzi soggetti della strumentazione oggetto di sequestro non è stata in alcun modo comprovata. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato in cinque distinti motivi di seguito riassunti ai fini dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) per aver fondato la valutazione di persistenza del periculum su un fatto estraneo al decreto genetico. Il difensore censura che il Giudice abbia fondato le proprie considerazioni su un accadimento, successivo e distinto rispetto a quello per il quale si procede, non richiamato nel provvedimento genetico, mai formalmente contestato all'imputato e mai posto a fondamento di autonoma misura cautelare. In tal modo il Giudice ha violato il principio di legalità cautelare, atteso che «il periculum deve essere valutato in relazione ai fatti posti a base del sequestro, non potendo essere integrato con episodi ulteriori non sottoposti a contraddittorio cautelare». 2.2. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) per motivazione apparente quanto alla persistenza del periculum. Il difensore lamenta, ancora, che il Giudice si è limitato ad affermare la sussistenza dell'esigenza di cautela senza confrontarsi con gli elementi fattuali specificamente dedotti e senza valutare, in specie, l'avvenuta ripresa dell'attività dopo il controllo e l'effettuazione, con cadenza quotidiana, di controlli che non hanno mai condotto all'emersione di condotte illecite. Contesta, pertanto, che il Giudice abbia offerto una motivazione assertiva e stereotipata, di fatto apparente e, quindi, sindacabile in sede di legittimità 2.3. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.) e del principio di proporzionalità. Il difensore evidenzia, poi, che il sequestro ha ad oggetto un'area del locale, di circa 35 mq, destinata funzionalmente alla consumazione di pasti ad opera della clientela, diversa rispetto a quella asseritamente utilizzata per lo svolgimento della serata danzante. Contesta che il Giudice non ha spiegato le ragioni per le quali si 2rende necessario mantenere «un vincolo così esteso ed invasivo», omettendo, in specie, di esplicitare per quali ragioni non sia possibile adottare soluzioni meno afflittive. 2.4. Violazione di legge (art. 321, comma 3 -ter cod. proc. pen.) Il difensore censura, inoltre, che il decreto di sequestro preventivo è stato notificato solo al difensore e non anche all'indagato, come prescritto dall'art. 321, comma 3 -ter, cod. proc. pen. La previsione in questione costituisce garanzia di effettività del contraddittorio e la sua omissione ha inciso sulla possibilità di interloquire «tempestivamente sulla misura prima della sua stabilizzazione». 2.5. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen). Il difensore contesta, infine, la determinazione del Giudice in ordine alla richiesta di revoca parziale del decreto con riguardo ai beni asseritamente appartenenti a terzi, poiché essa è stata assunta senza esaminare la produzione difensiva, senza valutare, poi, la posizione autonoma del terzo e senza motivare in ordine al nesso tra detti beni ed il periculum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere qualificato come appello e trasmesso al Tribunale di Palermo, atteso che il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo non è impugnabile per saltum davanti a questa Corte. 2. Nell'esplicitare le ragioni sottese a siffatta valutazione, appare opportuno ricordare come lo schema di tutela codicistico, sia in tema di sequestro probatorio, sia in tema di sequestro preventivo, alla luce delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 12/1991, si articoli nei seguenti passaggi: a) il pubblico ministero ha il potere decisorio pieno sulla richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio (art. 263, comma 4, cod. proc. pen.); b) il pubblico ministero ha il compito di delibare la richiesta di revoca del sequestro preventivo, provvedendo direttamente in caso di fondatezza della domanda, oppure trasmettendola al giudice in caso contrario (mutuando dallo schema procedimentale previsto dall'art. 263, comma 4, prima della sua modifica); c) in entrambi i casi (sequestro probatorio e sequestro preventivo), il controllo giurisdizionale sulle decisioni del pubblico ministero è assicurato, rispettivamente, dall'opposizione al giudice per le indagini preliminari (art. 263, comma 5, cod. proc. pen.) in caso di sequestro probatorio, e dall'appello al Tribunale di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. in caso di sequestro preventivo; d) avverso il provvedimento del giudice che decide sull'opposizione a norma dell'art. 263, comma 5, è ammesso ricorso per cassazione per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.; il provvedimento 3del giudice dell'appello cautelare è a sua volta sindacabile in sede di legittimità per la sola violazione di legge (art. 325 comma 1, cod. proc. pen.). Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., sono, quindi, oggetto di ricorso per cassazione le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., mentre, ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen., è previsto il ricorso per saltum solo quale alternativa al riesame e solo nei confronti del decreto di sequestro preventivo. L'applicabilità del rimedio è invece esclusa per il decreto di rigetto dalla richiesta di sequestro preventivo. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo collegio condivide, tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientra il provvedimento che respinge la richiesta di revoca del sequestro, essendo in tal caso unico strumento di controllo esperibile l'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 11869 del 08/02/2017, Giacino, Rv. 269689). E' stato al riguardo puntualizzato che nessuna disposizione di legge consente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro: non certamente la norma di carattere generale, di cui all'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., perché questa sancisce la ricorribilità contro i provvedimenti relativi alla libertà personale e contro le sentenze. Nessuna norma, pertanto, faculta detto ricorso per saltum in relazione ai provvedimenti in materia di sequestro preventivo. Per questi ultimi - lo si ribadisce - è esperibile solo l'appello di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1003 del 11/06/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191456). Di conseguenza, ove erroneamente esperito il ricorso per saltum, detta impugnazione deve essere qualificata atto di appello, ex artt. 322-bis e 568 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 17132 del 24/03/2015, Paone, Rv. 263239; Sez. 3, n. 41179 del 25/10/2002, Falsini e altro, Rv. 222975). P.Q.M. Qualificato il ricors P.Q.M