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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22193/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 325/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, viale Parioli, n. 43. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; –resistente – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 20006/2018, depositata in data 27 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 9 maggio 2008 il contribuente presentava istanza di rimborso IRAP per € 11.297,00, relativa agli anni d’imposta 2003, 2004, 2005; l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate Genova 1 comunicava il mancato accoglimento dell’istanza eccependo, in Revocazione (Ord. 20006/2018 Corte di Cassazione) relazione al versamento del 28 novembre 2003 (per € 2.448,43 – secondo acconto IRAP), la tardività dell’istanza e, in generale, opponendo quanto stabilito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2002, n. 32.

2. Avverso il detto provvedimento di diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Genova; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 173/10/2009, accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo il rimborso lui spettante.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Liguria. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 22 maggio 2012, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’Ufficio finanziario proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso.

La Corte, con ordinanza n. 20006/2018, depositata in data 27 luglio 2018, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente.

6. Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, il contribuente ha proposto ricorso per revocazione.

L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione, al dichiarato fi ne esclusivo dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nella ordinanza impugnata, la Corte di Cassazione ha erroneamente supposto che l'eccezione di decadenza avversaria dal diritto al rimborso IRAP, respinta dalla C.t.r. della Liguria, fosse riferita a tutte le annualità per cui è causa (2003, 2004 e 2005) e non, invece, al solo versamento IRAP in acconto relativo al 2003.

2. Il ricorso è inammissibile.

Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018).

Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutaone (Cass. n. 10040 del 2022).

Inoltre, secondo questa Corte, l’errore revocatorio è configurabile solo nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, per cui non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. 15/02/2018, n. 3760).

Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184).

Parimenti, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass. 29/03/2022, n. 10040).

Infine, per le SS.UU. (ordinanza 27/11/2019, n. 31032) l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto nongià un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

3.2. Nella fattispecie in esame, nella sentenza impugnata con la revocazione, la Corte - dopo aver chiarito che, per giurisprudenza consolidata, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la riliquidazione successiva- ha esaminato il punto in contestazione , affermando che “nel caso esaminato dalla CTR la contestazione fondante la domanda di rimborso del contribuente - correlata R.G. 23801/2012 alla circostanza che era stata applicata la tassazione IRAP sebbene il contribuente esercitasse la professione di dottore commercialista e revisore dei conti senza ricorrere ad una struttura organizzativa complessa e senza l'apporto di capitali altrui, con conseguente esclusione della suddetta imposta, il cui presupposto era costituito esclusivamente dalle attività economiche autonomamente organizzate - fosse direttamente collegata alla struttura stessa dell'imposta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione del versamento (cfr. Cass. n. 11602/2016, 17132/2015, 21734/2014)”.

Sul precipuo punto del mancato accoglimento per tardività dell’istanza relativa al versamento del 28 novembre 2003 (per € 2.448,43 – secondo acconto IRAP), la Corte ha espressamente statuito decidendo quanto segue: “a tali principi, idonei a confutare le difese del controricorrente anche esposte in memoria, non si è conformato il Giudice dì appello, che ha affermato la tempestività dell'istanza di rimborso presentata in data 9.5.2008, oltre 48 mesi dalla data del versamento del secondo acconto IRAP 2003, effettuato il 28.11.2003, sostenendo che il termine di decadenza decorresse dalla data del versamento del saldo”.

Tanto premesso, l’ipotetico errore revocatorio denunciato dalla parte ricorrente è innanzitutto inammissibile perché relativo non all’errata percezione di un dato fattuale, ma all’assunta erronea interpretazione dell’estensione dell’eccezione erariale di decadenza e del relativo motivo del ricorso per cassazione dell’Agenzia.

Inoltre, come risulta dal punto 1.4 dell’ordinanza impugnata, l’ipotetico errore percettivo non e merge comunque in quanto tale, atteso che la decisione della Corte esplicitamente dà atto, attraverso il riferimento alla sentenza d’appello ed all’accoglimento del primo motivo di ricorso, che il relativo thema decidendum riguardava la tempestività dello specifico versamento del secondo acconto IRAP 2003 e non di altri, dimostrando per tabulas che la Corte aveva percepito l’oggetto dell’eccezione esattamente cos̀ come lo legge lo stesso attuale ricorrente.

Né, peraltro, potrebbe in questa sede ritenersi che l’ipotetico errore denunziato , ove sussistesse, riguarderebbe piuttosto l’effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione originario sui restanti motivi, in termini di assorbimento degli altri, e sul merito della decisione, in termini di cassazione con decisione nel merito, relativo all’intera domanda.

Si tratterebbe, infatti, di un ipotetico errore derivante da un’attività di gi udizio, come tale non censurabile per revocazione.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Nulla per le spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 325/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, viale Parioli, n. 43. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; –resistente – Avverso la ordinanza della CORTE DI CASSAZIONE n. 20006/2018, depositata in data 27 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 9 maggio 2008 il contribuente presentava istanza di rimborso IRAP per € 11.297,00, relativa agli anni d’imposta 2003, 2004, 2005; l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate Genova 1 comunicava il mancato accoglimento dell’istanza eccependo, in Revocazione (Ord. 20006/2018 Corte di Cassazione) relazione al versamento del 28 novembre 2003 (per € 2.448,43 – secondo acconto IRAP), la tardività dell’istanza e, in generale, opponendo quanto stabilito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2002, n. 32. 2. Avverso il detto provvedimento di diniego, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Genova; si costituiva l’Ufficio con controdeduzioni, ribadendo la legittimità del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 173/10/2009, accoglieva il ricorso del contribuente, riconoscendo il rimborso lui spettante. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio finanziario dinanzi la C.t.r. della Liguria. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data 22 maggio 2012, respingeva il gravame, confermando la pronuncia di prime cure. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’Ufficio finanziario proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso. La Corte, con ordinanza n. 20006/2018, depositata in data 27 luglio 2018, decidendo nel merito, rigettava il ricorso introduttivo del contribuente. 6. Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, il contribuente ha proposto ricorso per revocazione. L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione, al dichiarato fi ne esclusivo dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 22 giugno 2023. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, cos̀ rubricato: «Errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.» parte ricorrente lamenta l’errore di fatto nella parte in cui, nella ordinanza impugnata, la Corte di Cassazione ha erroneamente supposto che l'eccezione di decadenza avversaria dal diritto al rimborso IRAP, respinta dalla C.t.r. della Liguria, fosse riferita a tutte le annualità per cui è causa (2003, 2004 e 2005) e non, invece, al solo versamento IRAP in acconto relativo al 2003. 2. Il ricorso è inammissibile. Con un recente arresto (n. 13417 del 9 maggio 2023) le SS.UU. di questa Corte hanno ulteriormente puntualizzato il principio secondo cui l'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sicché i vizi relativi all'interpretazione della domanda giudiziale non rientrano nella nozione di "errore di fatto" denunciabile mediante impugnazione per revocazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 6505 del 2018). Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutaone (Cass. n. 10040 del 2022). Inoltre, secondo questa Corte, l’errore revocatorio è configurabile solo nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, per cui non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass. 15/02/2018, n. 3760). Ancora, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art.391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 27/04/2018, n. 10184). Parimenti, non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass. 29/03/2022, n. 10040). Infine, per le SS.UU. (ordinanza 27/11/2019, n. 31032) l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto nongià un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio. 3.2. Nella fattispecie in esame, nella sentenza impugnata con la revocazione, la Corte - dopo aver chiarito che, per giurisprudenza consolidata, il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la riliquidazione successiva- ha esaminato il punto in contestazione , affermando che “nel caso esaminato dalla CTR la contestazione fondante la domanda di rimborso del contribuente - correlata R.G. 23801/2012 alla circostanza che era stata applicata la tassazione IRAP sebbene il contribuente esercitasse la professione di dottore commercialista e revisore dei conti senza ricorrere ad una struttura organizzativa complessa e senza l'apporto di capitali altrui, con conseguente esclusione della suddetta imposta, il cui presupposto era costituito esclusivamente dalle attività economiche autonomamente organizzate - fosse direttamente collegata alla struttura stessa dell'imposta e, pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione del versamento (cfr. Cass. n. 11602/2016, 17132/2015, 21734/2014)”. Sul precipuo punto del mancato accoglimento per tardività dell’istanza relativa al versamento del 28 novembre 2003 (per € 2.448,43 – secondo acconto IRAP), la Corte ha espressamente statuito decidendo quanto segue: “a tali principi, idonei a confutare le difese del controricorrente anche esposte in memoria, non si è conformato il Giudice dì appello, che ha affermato la tempestività dell'istanza di rimborso presentata in data 9.5.2008, oltre 48 mesi dalla data del versamento del secondo acconto IRAP 2003, effettuato il 28.11.2003, sostenendo che il termine di decadenza decorresse dalla data del versamento del saldo”. Tanto premesso, l’ipotetico errore revocatorio denunciato dalla parte ricorrente è innanzitutto inammissibile perché relativo non all’errata percezione di un dato fattuale, ma all’assunta erronea interpretazione dell’estensione dell’eccezione erariale di decadenza e del relativo motivo del ricorso per cassazione dell’Agenzia. Inoltre, come risulta dal punto 1.4 dell’ordinanza impugnata, l’ipotetico errore percettivo non e merge comunque in quanto tale, atteso che la decisione della Corte esplicitamente dà atto, attraverso il riferimento alla sentenza d’appello ed all’accoglimento del primo motivo di ricorso, che il relativo thema decidendum riguardava la tempestività dello specifico versamento del secondo acconto IRAP 2003 e non di altri, dimostrando per tabulas che la Corte aveva percepito l’oggetto dell’eccezione esattamente cos̀ come lo legge lo stesso attuale ricorrente. Né, peraltro, potrebbe in questa sede ritenersi che l’ipotetico errore denunziato , ove sussistesse, riguarderebbe piuttosto l’effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso per cassazione originario sui restanti motivi, in termini di assorbimento degli altri, e sul merito della decisione, in termini di cassazione con decisione nel merito, relativo all’intera domanda. Si tratterebbe, infatti, di un ipotetico errore derivante da un’attività di gi udizio, come tale non censurabile per revocazione. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore imp
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