CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 19388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) CICCARONE Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) PASTORE Vito, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/05/2023 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore del PASTORE, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Lecce (per quanto qui specificamente rileva) ha applicato a CICCARONE Maurizio e PASTORE Vito, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la pena da costoro concordata con il Procuratore Generale - previa rinuncia a tutti i motivi di appello ad eccezione, per il CICCARONE, di quello relativo alla riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73 comma 5, cod. pen. e, per il PASTORE, di quello relativo al riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti - in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti (quanto al CICCARONE, illecita cessione di cocaina di cui al capo 22; quanto al PASTORE, partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e intestazione fittizia, di cui rispettivamente ai capi 1 e 44 della rubrica). 2. Propone ricorso per cassazione il CICCARONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione degli artt. 20-bis e 545-bis cod. proc. pen., non essendo stata motivata la decisione del giudicante di non informare l'imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle nuove disposizioni entrate in vigore: dovendo in particolare assimilarsi al patteggiamento, per analogia, l'ipotesi di cui all'art. 599-bis cod. pen. Si osserva, in particolare, che il giudice avrebbe dovuto, subito dopo la lettura del dispositivo, dare il predetto avviso al CICCARONE per raccoglierne l'eventuale consenso, ovvero fissare l'apposita udienza ai sensi dell'art. 545-cod. proc. pen. (il ricorrente evidenzia, al riguardo, che l'udienza in appello aveva rappresentato il "primo appuntamento" dopo l'entrata in vigore della riforma). 3. Propone ricorso per cassazione il PASTORE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento operato per effetto del vincolo della continuazione. Si lamenta la mancanza di motivazione quanto all'aumento di tre mesi operato per il reato di cui al capo 44), in violazione di quanto statuito dalla recente sentenza delle Sezioni Unite secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Si evidenzia altresì che il reato sub 44) non è ostativo alla concessione, in sede esecutiva, dei benefici penitenziari. 3.2. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea per il periodo di anni cinque. 3.3. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., per violazione degli artt. 3, 25, 27, 8, 51 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU), nella parte in cui prevede indefettibilmente l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque in caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni. Si deduce, quanto alla rilevanza della questione, il fatto che, a seguito dell'accordo ex art. 599-bis, al PASTORE era stata inflitta la pena detentiva di anni quattro, mesi sette e giorni dieci di reclusione. In ordine alla non manifesta infondatezza, si deduce che la rigidità applicativa si poneva in contrasto con i parametri costituzionali evocati, negando ogni spazio di discrezionalità al giudice chiamato a calibrare la risposta sanzionatoria in termini di ragionevole proporzionalità, specie considerando la diversità delle condotte sussumibili nell'alveo dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La difesa evidenzia inoltre che la declaratoria di manifesta infondatezza adottata nel 2022 dalla Sesta Sezione della Suprema Corte riguardava una fattispecie diversa, incentrata non sul quantum della durata della pena accessoria (come nel caso di specie), quanto piuttosto sull'an. Si richiama, a sostegno della questione prospettata, l'intervento della Consulta sulle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti del CICCARONE e del PASTORE, sono infondati e devono essere perciò rigettati. 2. Iniziando dalla posizione del CICCARONE, va disatteso l'unico motivo di ricorso, con cui è stato censurato il silenzio della Corte territoriale in ordine al mancato avviso all'imputato della possibilità di sostituire la pena detentiva, ai sensi dell'art. 545-bis cod. pen. 2.1. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che l'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte è ormai concorde nell'affermare che «in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame» (così da ultimo Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01. In senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 - 01). È dunque evidente il carattere distonico della prospettazione difensiva rispetto agli approdi della giurisprudenza di legittimità, dal momento che il CICCARONE non risulta aver formulato alcuna richiesta nel senso appena indicato (nulla è stato dedotto al riguardo, né ve ne è traccia in sentenza): essendosi egli limitato a raggiungere un accordo con il Procuratore Generale per la rideterrninazione della pena, con rinuncia agli altri motivi (salvo quello della qualificazione giuridica del fatto). 2.2. E' comunque opportuno evidenziare, per completezza, che i profili di analogia dedotti in ricorso tra l'accordo ex art. 444 e quello ex art. 599-bis sulla rideterminazione della pena, valorizzati dalla difesa, sembrano in realtà ulteriormente confermare l'infondatezza della censura proposta. Occorre invero richiamare l'indirizzo interpretativo, recentemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo» (Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01). In motivazione, tale pronuncia ha ulteriormente precisato che «la soluzione adottata dal legislatore appare coerente con il diverso meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio nel rito ordinario e in quello del patteggiamento. Nel primo caso, infatti, solo a seguito della lettura del dispositivo, l'imputato può conoscere l'entità della pena e valutare se acconsentire o meno alla sua sostituzione con una pena diversa da quella pecuniaria (art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.). In caso di patteggiamento, la logica è esattamente inversa e, poiché le parti già conoscono la pena detentiva che sarà applicata, il legislatore richiede che la sua sostituzione sia già inclusa nel patto processuale». In tale cornice ermeneutica, pienamente condivisibile, risulta dunque evidente che l'accostamento della fattispecie odierna all'istituto del patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen. induce a raggiungere conclusioni opposte a quelle sostenute nel ricorso del CICCARONE. 3. Anche il ricorso del PASTORE è nel suo complesso infondato. 3.1. Per ciò che riguarda il primo motivo, assume rilievo assorbente l'estraneità della censura difensiva rispetto al novero di quelle deducibili con ricorso per cassazione nell'ipotesi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01. V. anche Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01, secondo la quale «in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»). 3.2. Quanto alle residue censure, occorre anzitutto evidenziare l'inconsistenza di quella volta a prospettare un difetto motivazionale in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Al riguardo, deve ritenersi del tutto adeguato - alla luce di quanto disposto dal primo comma dell'art. 29 cod. pen. - il passaggio argomentativo in cui la Corte d'Appello ha precisato che la sostituzione della interdizione perpetua con quella temporanea costituiva una "diretta conseguenza" della rideterminazione in senso meno afflittivo della pena principale (da anni sei, mesi dieci ad anni quattro, mesi sette, giorni dieci di reclusione: cfr. pagg. 35 seg. della sentenza impugnata). 3.3. Deve peraltro ritenersi che la proposizione della censura qui appena richiamata sia funzionale a prospettare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta con il terzo motivo. 3.3.1. A tale riguardo, peraltro, deve qui richiamarsi una recente decisione di questa Suprema Corte, secondo la quale «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata in relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU, trattandosi di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e cinque per l'interdizione perpetua), e che, agganciandosi all'entità della pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto della gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice, sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 - 02). In motivazione, la Sesta Sezione ha - con estrema chiarezza - sottolineato la necessità di tener distinte le disposizioni di cui all'art. 29 cod. pen. da quelle contenute nell'art. 216, ultimo comma, I. fall., come è noto dichiarate parzialmente incostituzionali dalla sentenza n. 222 del 2018 della Consulta. Si è invero sottolineato che, in questo secondo caso, le pene accessorie della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa dovevano essere indefettibilmente disposte - prima dell'intervento della Consulta - per la durata di dieci anni per tutte le ipotesi di bancarotta di cui all'ad 216, senza alcuna possibilità di graduarne la durata in relazione alla concreta gravità del delitto commesso. Al contrario, le disposizioni contenute nell'art. 29 cod. pen. si sottraggono ad analoghe censure di irragionevolezza, dal momento che "l'entità della pena principale rimessa al potere discrezionale del giudice condiziona in concreto l'applicazione della pena accessoria in rapporto ad un giudizio di gravità predeterminato dalla legge che differenzia la durata della pena accessoria in rapporto al superamento di due soglie distinte, quella di tre anni di reclusione per l'interdizione temporanea e quella di anni tre di reclusione per l'interdizione perpetua, quindi, attraverso un meccanismo punitivo graduale che presuppone una valutazione in concreto della gravità della condotta incriminata da parte del giudice attraverso la determinazione della durata della pena principale della reclusione, e che, pertanto, non si presenta distonico rispetto al principio della personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio" (cfr. pag. 80 seg. della sentenza n. 9062 del 2023, cit.). 3.3.2. Le considerazioni svolte dalla Sesta Sezione, e la conseguente valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cod. pen., appaiono pienamente condivisibili. Né, d'altra parte, è possibile giungere a conclusioni diverse sulla scorta di quanto osservato dalla difesa in ordine al fatto che, nella fattispecie scrutinata dalla Consulta, oggetto del giudizio era il quantum della pena accessoria da irrogare, e non anche l'an. Deve anzi osservarsi che, dalla lettura della richiamata sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, la conformità ai principi costituzionali delle disposizioni contenute nell'art. 29 cod. pen. - sostenuta dalla Sesta Sezione e qui condivisa, alla luce della graduazione della durata della pena accessoria in ragione dell'entità della pena principale irrogata - riceve ulteriori conferme, indirette ma decisive. Si è infatti osservato, tra l'altro (cfr. § 8.3), che "essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie di natura interdittiva con il 'volto costituzionale' della sanzione penale è, infatti, che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di 'rieducazione' del reo, imposto dall'art. 27, terzo comma, Cost. Fermo restando tale limite, nulla osta, sul piano dei principi costituzionali, a che il legislatore possa articolare strategie di prevenzione di gravi reati attraverso la previsione di sanzioni interdittive, la cui durata sia stabilita in modo indipendente da quella della pena detentiva; e ciò in ragione della diversa finalità delle due tipologie di sanzione, oltre che del loro diverso grado di afflittività rispetto ai diritti fondamentali della persona. In ottica de iure condendo, anzi, strategie siffatte ben potrebbero risultare funzionali a una possibile riduzione dell'attuale centralità della pena detentiva nel sistema sanzionatorio, senza indebolire la capacità deterrente della norma penale, né l'idoneità della complessiva risposta sanzionatoria rispetto all'altrettanto legittimo obiettivo della prevenzione speciale negativa. Finalità, l'una e l'altra, che potrebbero in ipotesi essere conseguite, nel caso concreto, anche senza la pena detentiva, ovvero mediante l'applicazione di pene detentive di durata più ridotta rispetto a quanto oggi abitualmente accada, ogniqualvolta sia previsto, per l'appunto, un robusto ed efficace corredo di pene interdittive, se del caso disciplinate anche come autonome pene principali, secondo quanto suggerito da vari progetti di riforma".4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la c