CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03461/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22860-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - Oggetto R.G.N.22860/2022 Cron. Rep. Ud18/12/2025 avverso la sentenza n. 208/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 2698/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 208 del 2022,la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 460/2019, con cui era stato rigettato, per ritenuta tardività, il ricorso presentato dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’opposizione all’avviso di addebito per contributi IVS n. 01720170001682377000. 2.La Corte territoriale ha confermato il giudizio di tardività dell’opposizione, pur dando atto che la notifica dell’avviso di addebito era avvenuta il 5.12.2017 (e non il 12.12.17 come ritenuto dal giudice di primo grado), mentre il ricorso in opposizione risultava depositato il 19.1.2018 (e non il 22.1.2018 come ritenuto in primo grado); quindi, ha ribadito che il ricorso risultava proposto oltre il termine di 40 giorni, previstodall’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999. 3.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, affidandolo ad un solo motivo. 4.L’I.N.P.S. ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.L’ADER è rimast a intimat a . 5.Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, il signor [OSCURATO:PERSONA] lamenta «error in procedendo e la violazione dell’art. 2697 c.c. , in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Erroneo esame documentale, con conseguente insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». 2.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del documento prodotto sin dal giudizio di primo grado, costituito dal “2° tentativo” di notifica dell’avviso opposto, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], avendo erroneamente valutato come utile il primo tentativo di notifica, datato 5.12.2017, ricevuto da sua madre anziana, che evidentemente non glielo aveva consegnato. Il ricorrente rileva quindi che il dies a quo del termine di opposizione doveva essere ritenuto coincidente con la data del 12.12.2017e non del precedente 5.12.2017, con la conseguente asserita tempestività dell’opposizione. 3.Il motivo risulta inammissibile per una pluralità di ragioni concorrenti. In primis, l’inammissibilità ricorre in quanto, a fronte del formale richiamo ad error in procedendoed in uno al riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., il ricorrente sovrappone vizi afferenti alla violazione di norme di legge e censure attinenti alla motivazione della sentenza, in termini di ritenuto insufficiente apprezzamento critico delle risultanze documentali. Questa formulazione del motivo unico del ricorso genera un’inestricabile confusione tra vizi di natura diversa. 4.Invero, come chiarito da Cass. n. 11603/2018, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati. 5.Né i dubbi di ammissibilità possono essere superati in forza di una lettura complessiva dell’insieme censuratorio, che consenta di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 c.p.c. Infatti, pur volendo valorizzare la sostanza del motivo, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 32415/2021, non è possibile ricondurre l’insieme di doglianze, in maniera immediata ed inequivocabile, ad una delle cinque ragioni tassative di impugnazione stabilite dalla citata disposizione. 6.Questa Corte ha, peraltro , affermato l'inammissibilità del motivo, formulato, come nella specie, proprio mediante la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento, nella sostanza della doglianza, alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., n n. 21395/2025; 32952 /2019 ; 24901 /2019 ; 26874/2018). 7.In ogni caso, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, anche perché, non chiarendo adeguatamente le ragioni della pretesa invalidità della notifica del 5.12.2017, non consente di comprendere, neppure in astratto, quale sarebbe l’asserito vizio dell’atto, né permette l’individuazione delle norme ritenute violate dalla Corte territoriale, in particolare in tema di notificazione degli atti. 8.Ancora, quanto al dedotto vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, lo stesso risulta parimenti inammissibile, posto che per costante orientamento di questa Corte«in seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia» (n.15933/2020). I suddetti vizi non risultano tuttavia neppure dedotti in ricorso. 9.Ciò detto, ad affliggere irreparabilmente la censura è anche un vizio di autosufficienzadel ricorso. Infatti, le Sezioni unite (n. 20181/2019) hanno affermato che , allorquando, come nella specie, sia denunciato un error in procedendo, il giudice di legittimità, essendo anche giudice del fatto, ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, ma con la precisazione che, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame. «Sicché il corrispondente motivo in tanto è ammissibile ove contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale. Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte allegarli ed indicarli». 10.Ebbene, il ricorso, come articolato, non contiene la sufficiente indicazione del preteso vizio afferente al fatto processuale contestato. 11. Inoltre, la parte ricorrente, con riferimento alla contestata data di notifica della cartella opposta, evoca e rimanda a documentazione di cui non fornisce traccia contenutistica alcuna. Infatti, gli atti invocati dal ricorrente non sono riportati né integralmente, né parzialmente a misura da consentire un sindacatoeffettivo. 12.Ciò sebbene -si ribadisce - in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., nn. 21395/2025; 6288/2025; 31038/2018). 13.Il ricorso è quindi inammissibile. 14.Non si provvede sulle spese per assenza di attività difensiva svolta da I.N.P.S. e da ADER. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore impor