CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 18039/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lu A203c( ORDINANZA sul ricorso 8364-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tortona 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta a difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in calce al controricorso; - con troricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 64/2016, depositata il 6 febbraio 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nella causa, promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di regolamento di confini fra i fondi, la Corte d'appello di Messina, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda. La Corte d'appello ha rilevato che il confine fra i fondi indicato sulle mappe catastali, accertato a mezzo c.t.u., coincideva con quello risultante dal titolo. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. La causa, in un primo tempo fissata per l'udienza camerale del 16 dicembre 2020, è stata rinviata, con ordinanza interlocutoria, a nuovo ruolo al fine di consentire la regolarizzazione della costituzione della ricorrente a mezzo di nuovo difensore con comparsa del 14 aprile 2017. In tale comparsa, sottoscritta dalla parte personalmente, si rappresentava che era venuto meno l'interesse della ricorrente a coltivare il ricorso. La Corte di Cassazione, rilevata l'irregolarità della procura al nuovo difensore, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la regolarizzazione della procura, «previa comunicazione della presente ordinanza ad uno degli originari difensori, designati anche disgiuntamente, che allo stato risultano gli unici muniti di mandato regolare per rappresentare la ricorrente dinanzi a questa Corte [...]». In prossimità della nuova udienza camerale è stata depositata memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (uno dei due difensori che hanno sottoscritto il ricorso), con il quale si dichiara la morte della parte e si chiede l'interruzione del processo». Ric. 2016 n. 08634 sez. 52 - uci. 17-03-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] In ordine alla "desistenza dai motivi", dichiarata dal difensore della ricorrente nominato in sostituzione, oggetto dell'ordinanza interlocutoria, i difensori originari, destinatari dell'invito rivolto con la medesima ordinanza, non hanno preso posizione sul punto. Uno di essi ha depositato, in prossimità della nuova udienza, il certificato di morte della parte rappresentata, chiedendo dichiararsi l'interruzione del processo. Tale richiesta, naturalmente, non è accoglibile, perché nel giudizio di cassazione non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo (Cass. n. 1757/2016; n. 24635/2015); nondimeno essa esprime comunque un proposito diverso e opposto rispetto a quello volto a conseguire la decisione del ricorso. L'istanza, pertanto, in quanto fatta con la consapevolezza della precedente dichiarazione non rituale, risulta comunque idonea a rilevare il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla decisione, già manifestato in precedenza, seppure in modo non rituale. Non è poi senza importanza il fatto che neanche la controparte ha obiettato alcunché in prossimità della nuova udienza (cfr. Cass. n. 19907/2018). Sussistono pertanto le condizioni per applicare il principio secondo cui «nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso - ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di Ric. 2016 n. 08634 sez. 52 - ud. 17-03-2022 -3- tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa» (Cass. n. 25625/2020; S.U., n. 28182/2020). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e vanno integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione, poiché la denuncia del venir meno dell'interesse non ha incontrato opposizione o contestazione alcuna da parte dei controricorrenti. Non sussistono le condizioni processuali richieste per il raddoppio del contributo unificato dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228/2012 perché la misura, che si applica ai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e, pertanto, non può essere applicata estensivamente o analogicamente (Cass. n. 19071/2018; n. 31732/2018). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 marzo 2022. Il Presidente 41Funzìonar