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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03210/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Potenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dell'abitazione e senza giustificato motivo un bastone di legno della lunghezza di 92 cm, in Tolve il 26 aprile 2017, irrogandogli la pena di euro 800,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato.

L'atto di appello, in ragione della inappellabilità della sentenza, è stato trasmesso, per quanto di competenza, alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Potenza.

L'impugnante ha dedotto la non sussistenza del fatto, perché il bastone non è un'arma ma un banale strumento di lavoro e l'imputato è persona senza fissa dimora; la mancanza dell'elemento soggettivo; l'erronea omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena.

3. Valutati i motivi di appello come motivi di ricorso se ne apprezza la manifesta infondatezza.

La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato rilevando che risulta probatoriamente che l'imputato portò fuori dalla propria abitazione uno strumento atto ad offendere, e che ciò fece senza giustificato motivo.

Ha poi dato sufficiente e congrua motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, specificamente sulla pena irrogata.

4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Potenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori dell'abitazione e senza giustificato motivo un bastone di legno della lunghezza di 92 cm, in Tolve il 26 aprile 2017, irrogandogli la pena di euro 800,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato. L'atto di appello, in ragione della inappellabilità della sentenza, è stato trasmesso, per quanto di competenza, alla Corte di cassazione dalla Corte di appello di Potenza. L'impugnante ha dedotto la non sussistenza del fatto, perché il bastone non è un'arma ma un banale strumento di lavoro e l'imputato è persona senza fissa dimora; la mancanza dell'elemento soggettivo; l'erronea omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e l'eccessività della pena. 3. Valutati i motivi di appello come motivi di ricorso se ne apprezza la manifesta infondatezza. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato rilevando che risulta probatoriamente che l'imputato portò fuori dalla propria abitazione uno strumento atto ad offendere, e che ciò fece senza giustificato motivo. Ha poi dato sufficiente e congrua motivazione in punto di esclusione della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, specificamente sulla pena irrogata. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 03210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris