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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2013

Cassazione n. 09052/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15954/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 715/04/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate rettificò, all'esito di accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2005, sulla base di indici di capacità contributiva, quali la proprietà di due immobili per la quota del 7 per cento, la proprietà esclusiva di altro immobile e di un'autovettura immatricolata nel 2004, nonché incrementi patrimoniali per l'importo totale di euro 217.680,00.

2. L'avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, venne parzialmente confermato dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che ridusse il reddito accertato ad euro 45.000,00.

Avverso la sentenza di primo grado propose appello in via principale l'Ufficio finanziario e in via incidentale il contribuente e l'adita Commissione tributaria regionale rigettò il primo ed accolse il secondo.

In particolare, a fronte della contestazione sollevata dall'Amministrazione che lamentava che il contribuente non avesse riscontrato la richiesta di esibizione della documentazione nella fase istruttoria, tanto che era stato ammonito, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, i giudici di appello osservarono che la documentazione era stata comunque depositata in sede contenziosa, disponendo il contribuente della più ampia facoltà di fornire la prova anche quando non aveva risposto all'invito al contraddittorio formulato dall'ufficio finanziario.

Peraltro, considerato che le contestazioni mosse dall'Agenzia delle entrate non erano state neppure condivise dai giudici di primo grado, i quali avevano riconosciuto che i documenti offerti dal contribuente consentivano di ritenere superati i rilievi svolti, ritennero che le ragioni del contribuente dovessero essere accolte, richiamando l'orientamento di questa Corte che, tracciando la ripartizione dell'onere probatorio tra Fisco e contribuente, imponeva al primo di specificare gli indici di non attendibilità dei dati sui cui si fondava la ripresa a tassazione ed al secondo l'onere di dimostrare, come aveva fatto il Rinaldi, la regolarità delle operazioni «soprattutto in relazione alla contestata economicità delle stesse».

3. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo e quarto comma, del d.P.R. n. 600 del :1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censura la decisione gravata nella parte in cui la C.T.R. assume che debba essere considerata valida ed utilizzabile ai fini della decisione la produzione di documentazione effettuata dal contribuente in sede contenziosa, nonostante la mancata risposta all'invito, ritualmente notificato, che conteneva l'avvertenza in merito alle conseguenze dell'inottemperanza alla richiesta di inviare documenti e dati.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, in subordine, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e lamenta che la sentenza impugnata omette di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto al rigetto dell'appello, risolvendosi in una motivazione meramente apparente, laddove la C.T.R. afferma: «per le considerazioni sopra espresse confortate dalla documentazione probatoria allegata agli atti, allo stato non contestata dall'appellante, appare più logica la conclusione che assolve il contribuente rispetto all'accertamento operato proprio alla luce delle motivazioni addotte dallo stesso che ha ritenuto, con proprietà di precisazioni supportate justa alligata ac probata, argomentare per l'accoglimento delle proprie ragioni».

Soggiunge che il percorso argomentativo dei giudici regionali è soltanto fittizio perché fonda il rigetto del gravame sulla semplice rappresentazione della condivisione delle «ragioni» della controparte, senza valutarne la fondatezza e senza spiegare il perché dell'adesione prestata.

In via subordinata, rileva che, qualora non si ritenesse configurabile una ipotesi di nullità della sentenza, la decisione sarebbe comunque censurabile per vizio di omessa motivazione, atteso che la C.T.R., a fronte dei rilievi formulati con l'atto di appello, ha respinto l'impugnazione senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito per giungere a tale determinazione.

3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- nullità della sentenza e del procedimento», si duole che la C.T.R. non si sia pronunciata sulla doglianza riguardante «la praticata duplicazione di deduzione dell'importo di euro 40.000,00 (o euro 44.000,00 secondo il contribuente)», sebbene fosse stato dedotto che il medesimo importo era stato riconosciuto anche per l'anno 2005.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 15/07/2016, n. 14594) hanno chiarito che «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa».

Si è in tal modo chiarito definitivamente il contenuto dei compiti del notificante ed è stato, inoltre, quantificato il termine «ragionevolmente contenuto», che viene determinato - in una prospettiva ordinaria - nella metà dei termini ex art. 325 cod. proc. civ., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni.

È conservata, invero, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato.

4.2. Nella concreta vicenda, il ricorso è stato tempestivamente consegnato in data 20 giugno 2014 per la notifica al destinatario presso il domicilio eletto nel giudizio di merito a mezzo del servizio postale, ma non è stato notificato in quanto il difensore domiciliatario non fu reperito all'indirizzo indicato, tanto che la certificazione sull'avviso di ricevimento reca la dichiarazione «mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario».

Il mancato esito, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha proceduto alla riattivazione della procedura notificatoria.

Attesa la mancata consegna dell'atto da notificare, la notifica deve ritenersi inesistente in quanto solo tentata (v.

Cass., sez.

U, 20/07/2016, n. 14916) e, conseguentemente, la parte ricorrente va dichiarata decaduta dall'impugnazione in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva del contribuente.

P.Q.M. dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15954/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 715/04/2013 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 23 dicembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate rettificò, all'esito di accertamento sintetico ex art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] per l'anno 2005, sulla base di indici di capacità contributiva, quali la proprietà di due immobili per la quota del 7 per cento, la proprietà esclusiva di altro immobile e di un'autovettura immatricolata nel 2004, nonché incrementi patrimoniali per l'importo totale di euro 217.680,00. 2. L'avviso di accertamento, impugnato dal contribuente, venne parzialmente confermato dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che ridusse il reddito accertato ad euro 45.000,00. Avverso la sentenza di primo grado propose appello in via principale l'Ufficio finanziario e in via incidentale il contribuente e l'adita Commissione tributaria regionale rigettò il primo ed accolse il secondo. In particolare, a fronte della contestazione sollevata dall'Amministrazione che lamentava che il contribuente non avesse riscontrato la richiesta di esibizione della documentazione nella fase istruttoria, tanto che era stato ammonito, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, i giudici di appello osservarono che la documentazione era stata comunque depositata in sede contenziosa, disponendo il contribuente della più ampia facoltà di fornire la prova anche quando non aveva risposto all'invito al contraddittorio formulato dall'ufficio finanziario. Peraltro, considerato che le contestazioni mosse dall'Agenzia delle entrate non erano state neppure condivise dai giudici di primo grado, i quali avevano riconosciuto che i documenti offerti dal contribuente consentivano di ritenere superati i rilievi svolti, ritennero che le ragioni del contribuente dovessero essere accolte, richiamando l'orientamento di questa Corte che, tracciando la ripartizione dell'onere probatorio tra Fisco e contribuente, imponeva al primo di specificare gli indici di non attendibilità dei dati sui cui si fondava la ripresa a tassazione ed al secondo l'onere di dimostrare, come aveva fatto il Rinaldi, la regolarità delle operazioni «soprattutto in relazione alla contestata economicità delle stesse». 3. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con tre motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 32, primo e quarto comma, del d.P.R. n. 600 del :1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., censura la decisione gravata nella parte in cui la C.T.R. assume che debba essere considerata valida ed utilizzabile ai fini della decisione la produzione di documentazione effettuata dal contribuente in sede contenziosa, nonostante la mancata risposta all'invito, ritualmente notificato, che conteneva l'avvertenza in merito alle conseguenze dell'inottemperanza alla richiesta di inviare documenti e dati. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, in subordine, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e lamenta che la sentenza impugnata omette di rendere conto delle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto al rigetto dell'appello, risolvendosi in una motivazione meramente apparente, laddove la C.T.R. afferma: «per le considerazioni sopra espresse confortate dalla documentazione probatoria allegata agli atti, allo stato non contestata dall'appellante, appare più logica la conclusione che assolve il contribuente rispetto all'accertamento operato proprio alla luce delle motivazioni addotte dallo stesso che ha ritenuto, con proprietà di precisazioni supportate justa alligata ac probata, argomentare per l'accoglimento delle proprie ragioni». Soggiunge che il percorso argomentativo dei giudici regionali è soltanto fittizio perché fonda il rigetto del gravame sulla semplice rappresentazione della condivisione delle «ragioni» della controparte, senza valutarne la fondatezza e senza spiegare il perché dell'adesione prestata. In via subordinata, rileva che, qualora non si ritenesse configurabile una ipotesi di nullità della sentenza, la decisione sarebbe comunque censurabile per vizio di omessa motivazione, atteso che la C.T.R., a fronte dei rilievi formulati con l'atto di appello, ha respinto l'impugnazione senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito per giungere a tale determinazione. 3. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 18 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- nullità della sentenza e del procedimento», si duole che la C.T.R. non si sia pronunciata sulla doglianza riguardante «la praticata duplicazione di deduzione dell'importo di euro 40.000,00 (o euro 44.000,00 secondo il contribuente)», sebbene fosse stato dedotto che il medesimo importo era stato riconosciuto anche per l'anno 2005. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 15/07/2016, n. 14594) hanno chiarito che «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 cod. proc. civ., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa». Si è in tal modo chiarito definitivamente il contenuto dei compiti del notificante ed è stato, inoltre, quantificato il termine «ragionevolmente contenuto», che viene determinato - in una prospettiva ordinaria - nella metà dei termini ex art. 325 cod. proc. civ., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. È conservata, invero, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato. 4.2. Nella concreta vicenda, il ricorso è stato tempestivamente consegnato in data 20 giugno 2014 per la notifica al destinatario presso il domicilio eletto nel giudizio di merito a mezzo del servizio postale, ma non è stato notificato in quanto il difensore domiciliatario non fu reperito all'indirizzo indicato, tanto che la certificazione sull'avviso di ricevimento reca la dichiarazione «mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario». Il mancato esito, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha proceduto alla riattivazione della procedura notificatoria. Attesa la mancata consegna dell'atto da notificare, la notifica deve ritenersi inesistente in quanto solo tentata (v. Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916) e, conseguentemente, la parte ricorrente va dichiarata decaduta dall'impugnazione in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva del contribuente. P.Q.M. dichiara inammissibile i
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