CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 23383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 della Corte d'appello di Torino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 18/03/2026, venivaconfermata la sentenza del Tribunale di Torino del 18/12/2024, appellata da [OSCURATO:PERSONA],che veniva condannato al pagamento delle spese del grado.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando ununico motivo con cui deduce vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione della sentenza in punto di mancata esclusione della recidiva e mancata applicazionedelle attenuanti generiche nella massima estensione, e chiedendo, vieppiù, che venga sollevataquestione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto congli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Invero, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmentema, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione, essendo irrilevante sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 – 01).3.2. Inoltre, per come chiarito dalle Sezioni Unite, è manifestamente infondata la questionedi illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 13 CEDU,nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputatopersonalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanzatecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio dilegittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01, che ha altresì precisato che l'elevato livello diqualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione renderagionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinioa spese dello Stato).3.3. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilitàdell'odierna impugnazione va pronunciata con procedura semplificata e non partecipata.4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che,avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata ed alla causa di inammissibilità, appareconforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente