CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza dell'8 novembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere. Il Tribunale ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.) [capo 2)] e a numerose violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 [capi 3), 5), 14), 18), 19), 20), 26), 27), 28), 29)]; ha inoltre ritenuto esistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso deducendo: l'inosservanza ed erronea applicazione di leggi sostanziali e processuali; la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Tali doglianze si riferiscono alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione al reato associativo contestato al capo 2) e all'attualità delle esigenze cautelari. Nei motivi di ricorso, infatti, non si fa riferimento al quadro indiziario relativo alle violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 contestate ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi 3), 5), 14), 18), 19), 20), 26), 27), 28), e 29) della imputazione provvisoria. La difesa sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria perché, pur avendo attribuito al ricorrente solo un ruolo di partecipe della associazione (rilevante ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90), non ha proceduto a diversa qualificazione giuridica del fatto e non ha riformato per questa parte l'ordinanza genetica secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era un organizzatore dell'associazione ed era quindi gravemente indiziato del reato di cui all'art.74, comma 1, del citato d.P.R. Secondo la difesa, oltre ad essere caduta in contraddizione su questo punto, l'ordinanza impugnata sarebbe comunque carente perché il Tribunale avrebbe attribuito valore indiziario a conversazioni inidonee a dimostrare la consapevole partecipazione dell'indagato all'attività di un gruppo organizzato, composto da tre o più persone associate allo scopo di compiere delitti in materia di stupefacenti. La difesa del ricorrente osserva che il Tribunale ha considerato quale significativo indizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] la conversazione n. 3541736 del 15 dicembre 2021 (trascritta da pag. 11 a pag. 15 dell'ordinanza) nella quale egli parlò di un progetto grazie al quale si sarebbe arricchito, ma ha trascurato di considerare che, proprio in quella conversazione, [OSCURATO:PERSONA] disse a [OSCURATO:PERSONA]: «questa cosa la sappiamo solo io, tu, zio Erminio e basta!». Secondo la difesa, anche a voler ammettere che la conversazione in esame sia dimostrativa di un accordo avente ad oggetto attività di spaccio, dalla stessa non potrebbe desumersi che il ricorrente fosse informato del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva coinvolto in questa attività altre persone. Più in generale, secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non conterrebbe una spiegazione completa e coerente delle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato consapevole di operare nell'ambito di un'associazione e di contribuire con la propria condotta alla realizzazione dei fini associativi. Con riferimento alla conversazione telefonica n. 3541736 del 15 dicembre 2021, la difesa deduce anche travisamento della prova. Nel corso di questa conversazione l'odierno ricorrente disse che avrebbe sbaragliato la concorrenza grazie all'interessamento di tale «Paolo». L'ordinanza impugnata sostiene che si tratterebbe di [OSCURATO:PERSONA] (in ipotesi accusatoria finanziatore della associazione). Secondo la difesa, invece, si tratterebbe di [OSCURATO:PERSONA], titolare della Tecnosport s.r.I., società con la quale [OSCURATO:PERSONA] intratteneva rapporti commerciali. Ciò sarebbe reso evidente dal fatto che, se avesse parlato di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lo avrebbe chiamato «zio Paolo» e non semplicemente «Paolo». La difesa individua quali ulteriori vizi della motivazione: - non aver verificato la possibilità di qualificare la condotta di [OSCURATO:PERSONA], piuttosto che come partecipazione all'associazione, come favoreggiamento personale; - non aver spiegato perché il contributo prestato da [OSCURATO:PERSONA] all'attività associativa potrebbe considerarsi stabile. A questo proposito la difesa osserva che ad [OSCURATO:PERSONA] sono state contestate violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 a partire dal dicembre del 2021 e, a maggio del 2022, egli decise di allontanarsi dallo zio Erminio per dedicarsi esclusivamente all'attività di autonoleggio che, nel frattempo, era riuscito ad avviare. Secondo la difesa, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata anche a fini cautelari: il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, infatti, è stato ritenuto esistente e attuale anche se, quando la misura è stata eseguita, le attività illecite ascritte all'indagato erano cessate da tempo.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Come noto, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti oppure si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi) e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare: da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Quando - come nel caso in esame - la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti o sulla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio. Pertanto, non sono consentite censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso di specie, le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria fondate su argomentazioni di fatto e perciò estranee al giudizio di legittimità. 3. Il procedimento riguarda un'indagine nella quale sono confluite numerose fonti di prova, specificamente rappresentate da operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, da sequestri ed arresti, da attività di osservazione pedinamento e controllo. Sulla base di tali elementi, i giudici della cautela hanno ritenuto sussistenti gravi indizi dell'esistenza di un'associazione, costituita da più di dieci persone, stabilmente operativa dal settembre 2021 al maggio 2022, finalizzata alla detenzione al trasporto e alla commercializzazione di cocaina e hashish. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, lo stupefacente veniva acquistato nel litorale romano, custodito ad Aprilia - dove [OSCURATO:PERSONA] aveva disponibilità di una abitazione - e trasportato in Campania al fine di alimentare le piazze di spaccio ivi esistenti. Nella prospettazione accusatoria la costituzione dell'associazione fu promossa da [OSCURATO:PERSONA], supportato nella custodia, nel trasporto degli stupefacenti e nella tenuta della contabilità, dalla compagna, [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano dell'approvvigionamento della sostanza che veniva acquistata nel territorio laziale. La commercializzazione in Campania era curata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (classe 1970). L'associazione poteva contare, inoltre, su collaboratori stabili operanti nelle diverse "piazze di spaccio". Il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva secondo la quale i contatti tra [OSCURATO:PERSONA], lo zio [OSCURATO:PERSONA] e altri indagati erano finalizzati all'apertura di una attività di rivendita e noleggio di auto. Ha sottolineato a tal fine che il reale contenuto delle conversazioni intercorse tra gli indagati (caratterizzate dall'uso di un linguaggio criptico) emerge in termini non equivoci dagli arresti e dai sequestri eseguiti nel corso delle indagini. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale riferisce che, nella conversazione intercettata il 15 dicembre 2021 (n. 3541736 - RIT 5201/2021), [OSCURATO:PERSONA] fece riferimento a un traffico di stupefacenti grazie al quale avrebbe guadagnato milioni (pag. 11 e ss. dell'ordinanza impugnata) e la conversazione è inequivoca in tal senso atteso che il ricorrente parlò di quattro o cinque viaggi dopo i quali sarebbe stato necessario fare «i nascondigli per terra come a [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 15 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale riferisce inoltre che, nel corso di una conversazione intercettata il 12 gennaio 2022 (n. 755839/1 - RIT 7205/2021), [OSCURATO:PERSONA] spiegò a [OSCURATO:PERSONA] di aver ottenuto il consenso del clan di riferimento (il «clan Pagnozzi» appunto) per avviare un traffico di droga inserendovi il nipote [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo la morte violenta del padre ([OSCURATO:PERSONA]), aveva bisogno di lavorare (pag. 4 e pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Dall'ordinanza impugnata emerge che, in una conversazione del 26 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] concordarono forniture settimanali in quantità di «100» (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale riferisce, inoltre, di una conversazione del 14 gennaio 2021 avente ad oggetto la contabilità del gruppo, dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] doveva a [OSCURATO:PERSONA] 72.000 euro per forniture di sostanza, ma una parte di questa sostanza, per un valore di 4.000 euro, era di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 e pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Precisa, infine, che il contenuto di questa conversazione ha trovato conferma in alcuni appunti manoscritti sequestrati nel corso di una perquisizione eseguita ad Aprilia, dove lo stupefacente era custodito prima del trasporto in Campania (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A ciò deve aggiungersi che, come risulta dall'ordinanza impugnata, in una conversazione del 31 marzo 2022, Pagnozzi fece precisi riferimenti alla destinazione della sostanza, che doveva essere consegnata ad [OSCURATO:PERSONA] per la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] per la piazza di spaccio dell'hinterland napoletano (pag. 10 dell'ordinanza impugnata). Il ricorso non si confronta con queste argomentazioni, ma si limita a sostenere, genericamente, che le emergenze investigative non avrebbero provato stabili contatti di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti dell'associazione diversi da [OSCURATO:PERSONA]. Non vale a rendere meno generico tale assunto la constatazione che a dicembre 2021, nel rendere partecipe [OSCURATO:PERSONA] del proprio progetto criminoso, l'odierno ricorrente abbia detto che dello stesso era informato soltanto lo zio. Numerose altre conversazioni, cui l'ordinanza impugnata fa riferimento, documentano infatti che altri componenti del sodalizio (da [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], allo stesso [OSCURATO:PERSONA]) intrattenevano rapporti con [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di piazzare sostanze stupefacenti nel territorio della [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è adeguata, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Ed invero, anche il coinvolgimento in un unico reato fine (ma nel caso di specie il quadro indiziario si riferisce a più violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90) può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo quando - come nel caso di specie - le connotazioni della condotta dell'agente, ne rivelino un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). È doveroso ricordare, inoltre, che l'approvvigionamento stabile dal medesimo gruppo di persone ben può integrare la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e che, nel caso di specie, la coscienza e volontà di far parte della associazione è stata indiziariamente dedotta, oltre che dalla provata esistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dall'entità dei rapporti debito-credito che intercorrevano tra le parti e dal fatto che gli acquisti fossero ravvicinati nel tempo. 4. La difesa lamenta vizi di motivazione quanto alla sussistenza del dolo, alla stabile partecipazione dell'indagato all'associazione, alla qualificazione giuridica del fatto (come favoreggiamento invece che come partecipazione alla associazione). Anche questi motivi sono inammissibili per difetto di specificità. Il ricorso non chiarisce, infatti, sotto quale profilo e perché la motivazione sarebbe mancante; in quali parti sarebbe contraddittoria; in quali manifestamente illogica. Non spiega, inoltre, quali condotte dovrebbero essere qualificate come favoreggiamento personale e quali argomenti deporrebbero a sostegno di tale qualificazione giuridica in una situazione nella quale neppure è stata contestata la gravità del quadro indiziario con riferimento alle violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Non ha maggior pregio il motivo col quale è stato dedotto il travisamento della prova per essere stato individuato in [OSCURATO:PERSONA] e non in [OSCURATO:PERSONA] il «Paolo» cui il ricorrente faceva riferimento nella conversazione n. 3541736 del 15 dicembre 2021. A questo proposito basta osservare che l'asserito travisamento dovrebbe essere dedotto dall'argomento logico secondo il quale, se avesse parlato di [OSCURATO:PERSONA], l'odierno ricorrente lo avrebbe indicato come «zio Paolo» e non come «Paolo». Così argomentando, infatti, la difesa non sostiene che il dato probatorio sia stato trasposto in modo inesatto nel ragionamento del giudice di merito o distorto nel suo significato, ma chiede a questa Corte una rilettura degli elementi di prova, inammissibile nel giudizio di legittimità. 5. Deve essere autonomamente esaminato il motivo di ricorso col quale la difesa sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe intrinsecamente contraddittoria perché, pur avendo attribuito al ricorrente il ruolo di partecipe, non ha riformato l'ordinanza genetica (secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] era organizzatore dell'associazione) procedendo ad una diversa qualificazione giuridica del fatto. A pag. 18 dell'ordinanza impugnata si legge che [OSCURATO:PERSONA] fu «partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 2), come si evince dal suo ruolo di acquirente abituale di droga e dalla sua completa e incondizionata messa a disposizione del sodalizio criminoso, nonché concorrente in tutti i reati fine a lui contestati». Tale essendo il contenuto dell'ordinanza, si deve convenire con la difesa che il Tribunale sembra aver attribuito all'odierno ricorrente il ruolo di mero partecipe. Fatta questa doverosa premessa, si deve osservare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'indagato può proporre ricorso per Cassazione contro un provvedimento cautelare solo se ha un interesse concreto e attuale alla riforma di quel provvedimento; sicché un ricorso volto ad ottenere l'esclusione di una aggravante o una diversa qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la diversa qualificazione giuridica o l'esclusione dell'aggravante incidono sull'"an" o sul "quomodo" della misura cautelare (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, Bartolone, Rv. 258049; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256). Per queste ragioni è stato ritenuto inammissibile il ricorso volto alla sola esclusione del ruolo apicale di un indagato all'interno di una associazione a delinquere di stampo mafioso. Si è sottolineato, infatti, che il riconoscimento di un tale ruolo è privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489). Alle medesime conclusioni si è giunti in un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso. Si è affermato, infatti, che non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, se il ricorso ha lo scopo di «escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole» (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Applicando questi principi al caso in esame si deve concludere che [OSCURATO:PERSONA] non ha un interesse attuale e concreto alla diversa qualificazione giuridica della cui mancanza si lamenta. A questo proposito basta osservare: in primo luogo, che l'art. 303 cod. proc. pen. prevede termini massimi di durata della custodia cautelare più lunghi per i delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e tra questi vi sono i delitti previsti dall'art. 74 d.P.R. n. 309/90 senza distinzione tra l'ipotesi del primo e del secondo comma; in secondo luogo, che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura custodiale a farvi fronte è prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia con riferimento all'art. 74, comma 1, che con riferimento all'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e tale presunzione relativa non si connota in termini diversi in ragione del ruolo svolto da ciascun associato all'interno del sodalizio. A ciò deve aggiungersi che, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata non ha attribuito rilievo al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della associazione e neppure nell'ordinanza genetica erano contenute indicazioni in tal senso. 6. Nella parte finale del ricorso, la difesa sostiene che le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere ritenute sussistenti atteso che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spontaneamente cessato di partecipare all'attività dell'associazione nel maggio 2022. Si osserva in proposito che, secondo l'ipotesi accusatoria, l'associazione di cui al capo 2) operò tra il mese di settembre del 2021 al mese di maggio del 2022 e la circostanza secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe spontaneamente ritirato dall'attività associativa è meramente allegata sicché sul punto il ricorso non è autosufficiente. A ciò deve aggiungersi che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c). cod. proc. pen in ragione del protrarsi nel tempo dell'attività illecita, della vasta rete di conoscenze delle quali [OSCURATO:PERSONA] godeva nel territorio della [OSCURATO:PERSONA] e di una precedente condanna per reato analogo. Si tratta di motivazioni adeguate, non manifestamente illogiche e non contraddittorie che non contrastano con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, « in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti» (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, PMT c/ Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv. 280243).Nel caso in esame, pur in presenza di una contestazione per violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90, il provvedimento impugnato non si è limitato a richiamare la presunzione relativa di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere, ma ha argomentato in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Il Tribunale distrettuale, infatti, oltre a sottolineare la gravità dei reati ascritti all'indagato, ha osservato che, come emerso dalle indagini, [OSCURATO:PERSONA] era ben inserito nell'ambiente criminoso dedito al traffico di stupefacenti e i contatti con questo ambiente non sarebbero preclusi dall'applicazione di misure diverse dalla custodia in carcere. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico