CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 2 655 / 20 17 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, per procura a margine del controricorso, da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il primoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1520/2016della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 16 dicembre 2016 e notificata il 16 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino il silenzio - rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla sua richiesta di rimborso delle ritenute Irpef operate per gli anni di imposta 2008 e 2009 sui redditi da lavoro che egli aveva percepito all’estero. Nelle due annualità in questione, il contribuente aveva prestato attività lavorativa presso la sede francese di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., senza essere residente in Italia; sosteneva, pertanto, che il reddito percepito all’estero non andasse assoggettato a tassazione. 2. La C.T.P. accolse il ricorso. Il successivo gravame proposto dall’Amministrazione fu respinto dalla Commissione tributaria regionaledel Piemonte. I giudici d’appello osservarono che, in base a ll a [OSCURATO:PERSONA]Francia contro le doppie imposizioni ratificata con l. 20 del 1992 (d’innanzi: “la Convenzione”), il lavoratore italiano distaccato in territorio francese non subisce tassazione in I talia delle proprie remunerazioni quando ha soggiorna to in Francia per un periodo superiore a 183 giorni nel corso dell’anno fiscale e le remu nerazioni sono pagate da una stabile organizzazione del datore di lavoro italiano presente in Francia.Quindi rilevarono che, nella specie, sussistevano entrambi i presupposti in favore del contribuente, il quale, peraltro, aveva versato le proprie imposte in Francia. 3. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione, sviluppando un unico, articolato motivo. Resiste l’intimato con controricorso. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, e dell'art. 24 della Convenzione. Partendo dal presupposto, pacifico, della residenza italiana del contribuente, l’Amministrazione evidenzia che l’art. 15 , richiamato dalla sentenza impugnata, stabilisce che, in questo caso , la regola generale è costituita dalla concorrente potestà impositiva dei due Stati. Le eccezioni indicate dai giudici d’appello riguardano, infatti, i casi nei quali lo Stato nel quale si è prodotto il reddito perde la propria potestàimpositiva; ciò accade, in particolare, se: ( a) il l avoratore non hasoggiornato per almeno 183 giorni nello Stato in cui ha prodotto il reddito per più di 183 nel corso di un arco temporale di dodici mesi che inizia e che termina nell'anno fiscale considerato; (b) i compensi sono stati corrisposti da e perconto di un datore di lavoro che non è residente nello Stato ove è svolta l'attività produttrice di reddito; (c) l'onere dei compensi non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nello Stato ove viene svolta detta attività. L’Agenzia ricorrente sostiene pertanto che il contribuente, onde evitare la doppia imposizione, avrebbe dovuto dichiarare in Italia i redditi percepiti, così da usufruire del credito di imposta in relazione alle imposte eventualmente pagate in Francia sui medesimi redditi.Osserva, inoltre e in ogni caso, che l’art. 24 della stessa Convenzioneconsente, in tutti i casi in cui la Francia abbi a potestà impositiva suredditi percepiti da un soggetto residente in Italia, che tali redditi siano tassati anche in Italia, ferma restando la possibilità per il contribuente di ottenere un credito di imposta, che, nel caso di specie, era già stato riconosciuto allo Sciarappa per l’anno 2008, mentre per l’anno 2009 il medesimo non aveva presentato alcuna dichiarazione. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Va premesso che l’art. 3, comma primo, del d.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) afferma il principio generalein base al quale l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato,per i residenti, da tutti i redditi posseduti, al netto degli oneri deducibili, ivi compresi i redditi provenienti da lavoro dipendente prestato all’estero; su tale ultimo punto, infatti, l'art.3, comma terzo, TUIR, che prevedeva la deroga per i redditi da lavoro di pendente prestato all'estero, è stato abrogato dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Sempre in via di premessa, inoltre, va ricordato che l'art. 165 TUIR consente al contribuente il recupero delle imposte pagate all'estero, a titolo definitivo, sui redditi ivi prodotti attraverso lo strumento del credito d'imposta. 2.2. Poste tali premesse, la disciplina recata dalla Convenzionecon riferimento ai rapporti tra Italia e Francia prevede di regola, come correttamente rilevato dall’Agenzia delle entrate , un regime di tassazione concorrente. L’art. 15, comma 2, della Convenzione, stabilisce, infatti, che «le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato»laddove sussistano le già ricordate condizioni relative al soggiorno minimo del dipendente e alla provenienza delle remunerazioni stesse. Ciò significa, evidentemente e con riguardo al caso che qui occupa, che il reddito che un soggetto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Franciaper un ’ attività qui svolta è imponibile in Italia ed in Francia , salva l’operatività in via di eccezione del regim e di tassazione esclusiva in Italia, ove ricorranotutte e tre le condizioni descritte dal comma 2 dell’art. 15. D’altro canto, la stessa Convenzione, all’art. 24, attribuisce al contribuente residente in Italia, e percettore di redditi prodotti in Francia e qui tassati , di portare in detrazione le impost e pagate all'Erario dell'altro Stato. 2.3. La questione, del resto, ha già trovato soluzione analoga in diversi precedenti posti all’esame di questa Corte, decisi con l’applicazionedel seguente principio di diritto: «I n materia d'imposte sul reddito, la Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992, non esclude che il reddito percepito in Francia da un soggetto residente in Italia, anche se già tassato in Francia attraverso ritenute alla fonte, debba essere dichiarato anche in Italia, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, sicché è legittimo il recupero a tassazione effettuato ove il reddito percepito all'estero non venga indicato nella dichiarazione dei redditi» (v ad es. Cass. n. 20291/2018). 2.4. La sentenza impugnata si è discostata da tale principio. Il ricorso va pertanto accolto, con rinvio, anche sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,in diversa composizione, affinchè decida la controversia conformandosi ad esso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, an