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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 26103/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19551‒2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e LUISE Francesco, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] jr. con domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 107/07/2021 della Commissione tributaria regionale delVENETO, depositata in data 19 gennaio 2021; Oggetto: TRIBUTI – definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento n.

T6S010904743/2016 e n.

T6S010904751/2016 emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli avvisi di accertamento n.

T6S010904968/2016 e n.

T6S010904977/2016 emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per gli anni di imposta 2012 e 2013, per recupero a tassazione di redditi di locazione di immobili situati all’estero nonché dell’imposta sul valore dei predetti immobili (IVIE) commisurata al valore dell’investimento immobiliare estero e degli importi non dichiarati risultanti da accertamenti bancari, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la ripresa ai fini IRPEF e che, in ogni caso, i contribuenti non avevano fornito alcuna prova idonea a contrastare le legittime pretese dell’amministrazione finanziaria.

2. Avverso tale statuizione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motiv i , cui l’intimata replica con controricorso.

3. Con istanza depositata il 1° luglio 2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’«estinzione della controversia per intervenuta definizione agevolata, e per l’assenza allo stato degli atti di diniego, ai sensi del comma 200 della legge n. 197 del 2022», depositando, a corredo dell’istanza, le copie delle domande di definizione agevolatae dei pagamenti effettuati a mezzo F24.

Considerato che:

1. Con ilprimo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in particolare dei documenti prodotti in giudizio.

3. I ricorrenti hanno dato atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando, all’istanza di cui sopra si è detto, le domande all’uopo presentate all’Agenzia delle entrate e la quietanza relativa al pagamento della prima rata dovuta in relazione a ciascuna domanda avanzata con riferimento agli avvisi di accertamento impugnati.

4. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate».

4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta dei ricorrenti dichiarandosi l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha sostenute.

5. Ovviamente, la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso.

6. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018).

P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19551‒2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e LUISE Francesco, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] jr. con domicilio digitale pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 107/07/2021 della Commissione tributaria regionale delVENETO, depositata in data 19 gennaio 2021; Oggetto: TRIBUTI – definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del13 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento n. T6S010904743/2016 e n. T6S010904751/2016 emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché degli avvisi di accertamento n. T6S010904968/2016 e n. T6S010904977/2016 emessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per gli anni di imposta 2012 e 2013, per recupero a tassazione di redditi di locazione di immobili situati all’estero nonché dell’imposta sul valore dei predetti immobili (IVIE) commisurata al valore dell’investimento immobiliare estero e degli importi non dichiarati risultanti da accertamenti bancari, con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Veneto accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato la ripresa ai fini IRPEF e che, in ogni caso, i contribuenti non avevano fornito alcuna prova idonea a contrastare le legittime pretese dell’amministrazione finanziaria. 2. Avverso tale statuizione i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motiv i , cui l’intimata replica con controricorso. 3. Con istanza depositata il 1° luglio 2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi l’«estinzione della controversia per intervenuta definizione agevolata, e per l’assenza allo stato degli atti di diniego, ai sensi del comma 200 della legge n. 197 del 2022», depositando, a corredo dell’istanza, le copie delle domande di definizione agevolatae dei pagamenti effettuati a mezzo F24. Considerato che: 1. Con ilprimo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992. 2.Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in particolare dei documenti prodotti in giudizio. 3. I ricorrenti hanno dato atto di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, prevista dall’art. 1, commi 197 e segg., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, allegando, all’istanza di cui sopra si è detto, le domande all’uopo presentate all’Agenzia delle entrate e la quietanza relativa al pagamento della prima rata dovuta in relazione a ciascuna domanda avanzata con riferimento agli avvisi di accertamento impugnati. 4. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 3. Il comma 198 della citata disposizione prevede poi che «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo», ovvero della «copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ilprocesso è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 4. Deve, quindi, disporsi in conformità alla richiesta dei ricorrenti dichiarandosi l’estinzione del processo con spese a carico della parte che le ha sostenute. 5. Ovviamente, la declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso. 6. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. dichiara l’estinzione del processo e pone le spese
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