CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 15453/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila haconfermato la decisione del Tribunale di Pescara in composizione monocratica del14/07/2023, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 76 d.lgs. 06settembre 2011 n. 159 - per aver violato il divieto impostogli con foglio di via obbligatorioemesso dal Questore di Pescara il 19/06/2020, di fare ritorno nel Comune di Pescara per ilperiodo di anni tre e per l’effetto – computata la diminuente del rito abbreviato - lo avevacondannato alla pena di mesi uno di arresto.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 1comma 1 lett. a), b) e c) del d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione, in relazione allacorretta verifica dell’appartenenza del soggetto a una delle categorie di cui alla citatanormativa, oltre che in relazione alla concreta pericolosità dello stesso.La difesa ha presentato memoria, mediante la quale ha sostenuto come il ricorsosollevi specifiche e fondate questioni di diritto, così avversando la valutazione preliminare diinammissibilità. In particolare, ha richiamato la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del09/12/2025, che ha assolto il condannato da un’analoga violazione previa disapplicazioneper manifesta illegittimità dello stesso provvedimento del Questore di Pescara. Ha ribadito,inoltre, di aver sollevato questioni di diritto fondate, che la sentenza impugnata avevaerroneamente disatteso, denunciando anche un ulteriore e specifico vizio di motivazione,concernente la omessa valutazione del documentato motivo di illegittimità del foglio di via.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto interamente versato in fatto e meramentereiterativo. La Corte territoriale – contrariamente a quanto dedotto dalla difesa – haadeguatamente argomentato circa la legittimità del provvedimento violato, sotto il profilodella pericolosità del soggetto.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]