CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:NT; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: intervenuto decorso del termine prescrizionale avuto riguardo alla data del commesso reato (17 gennaio 2013); vizio di motivazione su affermazione di responsabilità e diniego 131-bis cod. pen.. 3. Il primo motivo è fondato. 3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01). 3.2. L'eccezione di prescrizione è fondata: - il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, Fargetta, Rv. 274501 - 01); - nella specie dal testo della sentenza impugnata risulta che l'ultima captazione abusiva risale al 17 gennaio 2013, quando il captatore di energia è stato rimosso dagli accertatori e non al 3 agosto 2013, data in cui è stata eseguita la verifica tecnica sull'apparato in precedenza rimosso (cfr. pag. 2); - ne consegue che, tenuto conto di 7 giorni di sospensione (dal 6 febbraio 2019 al 13 febbraio 2019 per impedimento del difensore), il termine di prescrizione è decorso il 24 luglio 2020, prima della pronuncia della senteiza impugnata (18 gennaio 2021). 3.3. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l'intervenuto decorso del termine prescrizionale. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion