Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2024
ECLI:EU:T:2024:652
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0484_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 25 settembre 2024 –
Polskie sieci elektroenergetyczne / ACER
(causa T‑484/21) (
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)
«Energia – Mercato interno dell’elettricità – Regione di calcolo della capacità – Regione CORE – Adozione, da parte dell’ACER, della metodologia per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso – Determinazione del livello di tolleranza per i flussi di rete – Articolo 16, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2019/943»
1.
Energia – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento 2019/943 – Gestione delle congestioni sul sistema di trasmissione di energia elettrica – Attuazione di contromisure volte a ridurre le congestioni interzonali – Metodologia per la ripartizione dei costi delle contromisure – Esclusione dei costi generati dai flussi di ricircolo che non oltrepassano un certo livello di tolleranza – Determinazione da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) di un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Inammissibilità – Eccezione – Competenza implicita dell’ACER a determinare un livello di tolleranza con modalità non conformi al quadro giuridico applicabile – Presupposti – Presupposti non soddisfatti
[Art. 4, § 3, TUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, art. 6, § 10, comma 2, a), § 11 e § 12, e 2019/943, considerando 34 e art. 16, § 13; regolamento della Commissione 2015/1222, artt. 9, § 11, e 74, § 6, a)]
(v. punti 30‑97, 101‑107, 114‑127)
2.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte del giudice dell’Unione – Presupposti
(Art. 264, comma 2, TFUE)
(v. punti 132, 135‑139)
Dispositivo
1)
La decisione della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) del 28 maggio 2021, emessa nel caso A-001‑2021 (consolidato), è annullata nella parte in cui conferma la decisione n. 30/2020 dell’ACER, del 30 novembre 2020, sulla proposta dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica della regione comprendente il Belgio, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, il Lussemburgo, l’Ungheria, i [OSCURATO:PERSONA], l’Austria, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia per il calcolo della capacità denominata «CORE», relativa alla metodologia per la ripartizione dei costi del ridispacciamento e degli scambi in controflusso, e che respinge il ricorso della ricorrente in detto caso.
2)
La ACER si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Polskie sieci elektroenergetyczne S.A.
3)
La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese.
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GU C 412 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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