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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26337/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 353-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1464/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 6 marzo 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e rigettava l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento, relativa ad IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria in pendenza di giudizio ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 in ragione del fondato pericolo per la riscossione data l'entità delle somme oggetto di accertamento.

Riteneva la CTR che potesse trovare accoglimento la richiesta dell'Ufficio, formulata nel corso del giudizio di appello, di rimodulazione della pretesa ai sensi dell'art. 15 cit. mediante iscrizione a ruolo frazionata di natura provvisoria.

Osserva, inoltre, che il parziale accoglimento dell'appello determi nava la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, previo rigetto dell'appello incidentale.

Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non hanno svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: Ric. 2021 n. 00353 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR dato ingresso nel giudizio alla domanda di rimodulazione della iscrizione a ruolo straordinaria contenuta nella cartella di pagamento impugnata, formulata dall'Agenzia delle entrate per la prima volta in grado di appello, in iscrizione a ruolo ordinaria, con conseguente stravolgimento dei presupposti in base ai quali era stata effettuata l'originaria iscrizione a ruolo.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1882 e dell'art. 92 cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato l'appello incidentale della contribuente volto ad ottenere la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in misura corrispondente ai parametri di legge compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio in assenza dei presupposti di legge.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

La domanda subordinata formulata dall'Agenzia delle entrate in grado di appello di riduzione del carico trIbutario ex art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 costituisce, invero, domanda nuova in quanto fondata su una diversa causa petendi, essendo diversi i presupposti dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti definitivi (art. 15 d.P.R. n. 602/197:3) rispetto all'iscrizione, per l'intero, nei ruoli straordinari di cui al citato art. 15-bis, il cui testo ha come incipit «in deroga all'art. 15».

La formulazione di tale domanda in grado di appello collide pertanto con il divieto di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992.

Ric. 2021 n. 00353 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -3- In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 353-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1464/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 6 marzo 2020 la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e rigettava l'appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro la cartella di pagamento, relativa ad IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria in pendenza di giudizio ex art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 in ragione del fondato pericolo per la riscossione data l'entità delle somme oggetto di accertamento. Riteneva la CTR che potesse trovare accoglimento la richiesta dell'Ufficio, formulata nel corso del giudizio di appello, di rimodulazione della pretesa ai sensi dell'art. 15 cit. mediante iscrizione a ruolo frazionata di natura provvisoria. Osserva, inoltre, che il parziale accoglimento dell'appello determi nava la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, previo rigetto dell'appello incidentale. Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non hanno svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Ric. 2021 n. 00353 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR dato ingresso nel giudizio alla domanda di rimodulazione della iscrizione a ruolo straordinaria contenuta nella cartella di pagamento impugnata, formulata dall'Agenzia delle entrate per la prima volta in grado di appello, in iscrizione a ruolo ordinaria, con conseguente stravolgimento dei presupposti in base ai quali era stata effettuata l'originaria iscrizione a ruolo. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1882 e dell'art. 92 cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato l'appello incidentale della contribuente volto ad ottenere la condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in misura corrispondente ai parametri di legge compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio in assenza dei presupposti di legge. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La domanda subordinata formulata dall'Agenzia delle entrate in grado di appello di riduzione del carico trIbutario ex art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 costituisce, invero, domanda nuova in quanto fondata su una diversa causa petendi, essendo diversi i presupposti dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti definitivi (art. 15 d.P.R. n. 602/197:3) rispetto all'iscrizione, per l'intero, nei ruoli straordinari di cui al citato art. 15-bis, il cui testo ha come incipit «in deroga all'art. 15». La formulazione di tale domanda in grado di appello collide pertanto con il divieto di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Ric. 2021 n. 00353 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de
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