CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26897/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo ed il secondo motivo di entrambe le impugnazioni chededucono violazione di legge e difetti di motivazione in ordine alla affermazionedi responsabilità per difetto degli elementi costitutivi il ritenuto delitto diconcorso in rapina tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fattimediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ilquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragionidel suo convincimento;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che nel caso in esame la corte di appello con valutazione conforme a quellaoperata dal giudice di primo grado ha adeguatamente esposto alle pagine 5-7dell'impugnata pronuncia le ragioni per cui ritenere pienamente credibile laversione delle persone offese ed il riconoscimento effettuato dalle stesse abrevissima distanza dai fatti;che la doglianza in punto omessa concessione della causa di non punibilità di cuiall'art. 131 bis cod. pen. è inammissibile stante l'inapplicabilità della fattispecieall'ipotesi della rapina pluriaggravata;che altresì generica è risultata la richiesta di concessione delle pene sostitutive;che alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dairicorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI