CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 dicembre 1962
Cassazione n. 03457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1962 avverso la sentenza del 13/06/2023 del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, con conseguente loro eliminazione. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Chieti del 13/06/2023, che gli ha applicato ex art.444 cod. proc. pen., in accordo con la parte pubblica, la pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il G.U.P. ha applicato, altresì, le pene accessorie interdittive e inabilitative previste dall'ultimo comma dell'art. 322 del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, nella misura di anni cinque. 1.La prima e unica censura attiene al vizio di erronea applicazione dell'art. 322 comma 4 del Decr. Lgs. n. 14 del 2019 e dell'art. 445, comma :L, cod. proc. pen. che, per il caso in cui la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva, esclude l'applicazione delle pene accessorie, così come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Le disposizioni concernenti l'applicazione della pena su richiesta delle parti escludono, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che con la sentenza pronunciata ex art. 444, comma secondo, stesso codice, possa essere irrogata una pena accessoria - salve le eccezioni introdotte con il comma 1 ter dell'art. 445 cod. proc. pen., che non rilevano in questa sede - od una misura di sicurezza, fatta eccezione per la confisca ex art. 240, comma secondo, cod. pen.; detta norma, in ragione del carattere di prennialità attribuito dal legislatore all'istituto del patteggiamento di cui all'art. 444 cod. proc. pen., come contropartita all'economia processuale che la scelta delle parti consente, costituisce, senza alcun dubbio, norma speciale (Sez.5, n. 10988 del 28/11/2019, Agosta, Rv. 278882; Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, Volpini, Rv. 266470; Sez. 4, sentenza n. 9727 del 05/07/1994; Sez. 6, sentenza n. 5544 del 03/04/1996, Rv. 204881; v. anche Sez. 5, sentenza n. 17954 del 13/02/2014, Marzorati, Rv. 262094, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva inferiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fallimentare norma speciale prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.). 2.11 giudice dell'udienza preliminare, dunque, non avrebbe potuto applicare la sanzione accessoria inflitta al ricorrente, che, pertanto, è illeciale, in quanto irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore, sicchè deve essere eliminata direttamente dal giudice di legittimità, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett. L), cod. proc. pen., come precisati dalle Sezioni Unite n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831. Il massimo collegio di legittimità ha chiarito, infatti, come la Corte di cassazione debba pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, possa decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'art.216, ultimo comma, legge f