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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32088/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari di Tivoli, all'esito dell'udienza camerale ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., dichiarata inammissibile l'opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rilevando inoltre la fondatezza nel merito della richiesta di archiviazione per il reato di minaccia, disponeva l'archiviazione.

2. Avverso il decreto ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo, con il quale deduce abnormità funzionale del provvedimento impugnato, non avendo il G.i.p. disposto le richieste indagini suppletive e non avendo motivato in ordine alla superfluità delle stesse, determinando una stasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione rilevando che le indagini suppletive sollecitate fossero generiche e superflue, in quanto la richiesta riguardava solo l'indagine relativa ai poteri del presidente dell'associazione che aveva estromesso, a suo dire, l'opponente.

Inoltre, il G.i.p. valutava anche nel merito l'ipotesi accusatoria, escludendo la rilevanza penale della condotta, non integrante alcuna minaccia o violenza, come risultava dalla annotazione di polizia giudiziaria in atti, peraltro non risultando configurabile il delitto abuso di ufficio, per l'assenza della qualità di pubblico ufficiale dell'indagato e per l'assenza di una violazione di legge, dovendo la vicenda essere ricondotta a ambiti civilistici.

2. Tanto premesso, deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato è stato adottato nel vigore della L. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile.

3. Pertanto, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti al giudice competente, che si individua nel Tribunale di Tivoli in composizione monocratica.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato il Giudice per le indagini preliminari di Tivoli, all'esito dell'udienza camerale ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen., dichiarata inammissibile l'opposizione della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rilevando inoltre la fondatezza nel merito della richiesta di archiviazione per il reato di minaccia, disponeva l'archiviazione. 2. Avverso il decreto ricorre [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore e procuratore speciale, proponendo un unico motivo, con il quale deduce abnormità funzionale del provvedimento impugnato, non avendo il G.i.p. disposto le richieste indagini suppletive e non avendo motivato in ordine alla superfluità delle stesse, determinando una stasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione rilevando che le indagini suppletive sollecitate fossero generiche e superflue, in quanto la richiesta riguardava solo l'indagine relativa ai poteri del presidente dell'associazione che aveva estromesso, a suo dire, l'opponente. Inoltre, il G.i.p. valutava anche nel merito l'ipotesi accusatoria, escludendo la rilevanza penale della condotta, non integrante alcuna minaccia o violenza, come risultava dalla annotazione di polizia giudiziaria in atti, peraltro non risultando configurabile il delitto abuso di ufficio, per l'assenza della qualità di pubblico ufficiale dell'indagato e per l'assenza di una violazione di legge, dovendo la vicenda essere ricondotta a ambiti civilistici. 2. Tanto premesso, deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato è stato adottato nel vigore della L. n. 103 del 2017, che ha introdotto l'art. 410-bis cod. proc. pen Il terzo comma della norma citata individua quale mezzo di impugnazione il reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile. 3. Pertanto, a mente dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., va disposta la trasmissione degli atti al giudice competente, che si individua nel Tribunale di Tivoli in composizione monocratica. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli
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