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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08415/2023

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ZA A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto in data 8 luglio 2022 la Corte di appello di Catanzaro confermava il decreto con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno e sei mesi, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ritenendolo socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 1, lett. c), dello stesso decreto.2.

Ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione di legge (artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011): con motivazione illogica e contraddittoria la Corte di appello ha richiamato le pregresse vicende giudiziarie del proposto senza valutare la sua attuale pericolosità sociale.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e del tutto generico. 4.

Pur avendo formalmente indicato quale motivo di ricorso quello previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc, pen., il ricorrente ha contestato la "motivazione palesemente illogica e contraddittoria" del decreto, censurato di fatto per un vizio di motivazione, non proponibile in questa sede.

Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15 aprile 2015).

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590).

Il ricorso, peraltro, è anche del tutto generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali la Corte ha motivato la sussistenza dell'attuale pericolosità del proposto sulla base di condotte delittuose anche recenti (una delle quali sfociata in un arresto in flagranza per i reati di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e tentato omicidio e poi in una condanna in primo grado per tutti i delitti, fatta eccezione per quello più grave) nonché delle sue stabili frequentazioni con pregiudicati, circostanze ritenute indicative dell'appartenenza di Muzzupappa a coloro che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data 8 luglio 2022 la Corte di appello di Catanzaro confermava il decreto con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di un anno e sei mesi, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ritenendolo socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione all'art. 1, lett. c), dello stesso decreto.2. Ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento del provvedimento per violazione di legge (artt. 1 e 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011): con motivazione illogica e contraddittoria la Corte di appello ha richiamato le pregresse vicende giudiziarie del proposto senza valutare la sua attuale pericolosità sociale. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e del tutto generico. 4. Pur avendo formalmente indicato quale motivo di ricorso quello previsto dall'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc, pen., il ricorrente ha contestato la "motivazione palesemente illogica e contraddittoria" del decreto, censurato di fatto per un vizio di motivazione, non proponibile in questa sede. Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15 aprile 2015). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590). Il ricorso, peraltro, è anche del tutto generico, non essendosi confrontato con le ampie argomentazioni con le quali la Corte ha motivato la sussistenza dell'attuale pericolosità del proposto sulla base di condotte delittuose anche recenti (una delle quali sfociata in un arresto in flagranza per i reati di detenzione e porto di arma clandestina, ricettazione e tentato omicidio e poi in una condanna in primo grado per tutti i delitti, fatta eccezione per quello più grave) nonché delle sue stabili frequentazioni con pregiudicati, circostanze ritenute indicative dell'appartenenza di Muzzupappa a coloro che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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