CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00598/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ r ..s le conclusioni del PG di- e (1^' eig 2 ( aA4A4.(41-CALAA" ea.te• Col" 1.4` tA I 44,41 (4,4 0-ts4 L _ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio disposto dalla Corte cassazione con la sentenza n. 4917/2020 del 16/01/2020, ha rigettato la domanda di riparazione di [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione da lui subita, in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, dal 1 giugno 2011 al 14 novembre 2012, data in cui la Corte di cassazione annullava senza rinvio l'ordinanza del 15 maggio 2012 del Tribunale di Torino e disponeva la sua immediata liberazione per difetto dei gravi indizi di colpevolezza. L'imputato era assolto sia in primo che in secondo grado con pronuncia divenuta irrevocabile il 12 maggio 2016, a seguito di declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di cassazione nei confronti del ricorso del Procuratore generale di Torino avverso la sentenza del 28 maggio 2015 della Corte di appello di Torino. 1.2. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 29 gennaio- 1 febbraio 2019, rigettava la domanda di riparazione, sostenendo che il comportamento del [OSCURATO:PERSONA], il quale si era avvalso della facoltà di non rispondere all'interrogatorio di garanzia del giorno 11/06/2011, era stato connotato da colpa grave e da dolo ed aveva contribuito in maniera decisiva all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti. Avverso l'anzidetto provvedimento, l'istante proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità evidenziava in particolare che "la connivenza rispetto all'agire criminale altrui e non chiarire la propria posizione scegliendo di non rispondere possono essere legittimamente ritenuti elementi indicativi di una colpa grave idonei a giustificare il rigetto del beneficio richiesto. Ma gli stessi vanno circostanziati, calati nel contesto specifico dell'indagine del caso affrontato, non meramente elencati. E soprattutto ne va spiegata la valenza sinergica rispetto all'adottata misura". Disponeva, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] sollevando un unico motivo, articolato in più punti, con cui deduce violazione di legge e radicale mancanza di motivazione, in relazione agli artt. 646, comma 1, lett. a), 125, 627 e 314 cod. proc. pen., con riguardo: al silenzio serbato dall'indagato nell'interrogatorio di garanzia, poiché il Giudice della riparazione non ha illustrato in che cosa sia consistita la connotazione colposa della condotta attraverso la emarginazione di un qualche elemento cognitivo che, conosciuto dall'indagato, sia stato da lui negligentemente taciuto e che, soprattutto, qualora riferito al giudice della cautela, lo avrebbe condotto revocare il giudizio di gravità indiziaria originariamente assunto; al rapporto di frequentazione, anche considerato che risulta imprescindibile che il soggetto ritenuto connivente sia a conoscenza di una condotta illecita dell'agente; al disallineamento dell'ordinanza impugnata rispetto ai dettami della pronuncia rescindente, sostanziandosi la prima in una mera ripetizione delle argomentazioni addotte dalla prima ordinanza annullata. 3. Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 4. In data 31/08/22, è pervenuta nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, memoria con cui l'Avvocatura generale dello Stato chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha ritenuto che la domanda dell'istante debba essere respinta perché questi, nell'interrogatorio di garanzia e anche successivamente, si era avvalso della facoltà di non rispondere, in tal modo non offrendo al Giudice della cautela elementi ulteriori, diversi, alla luce dei quali apprezzare il materiale probatorio che era stato raccolto nei suoi confronti, consistente nel contenuto di alcune telefonate intercorse tra lo stesso e tale Occhiuto, soggetto coinvolto nello stesso procedimento e condannato nei due giudizi di merito. Pur essendosi l'ordinanza impugnata attenuta ai principi di diritto affermati nella sentenza della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio, deve, tuttavia, rilevarsi che l'orientamento, richiamato dalla Corte di appello, teso a valorizzare, in senso ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, l'esercizio della facoltà di non rispondere, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo». Il legislatore ha così inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). 3. Il rilevo attribuito dall'ordinanza impugnata all'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere impone, pertanto, una nuova valutazione sulla richiesta riparazione dell'ingiusta detenzione che prescinda dall'esercizio dell'anzidetta facoltà. L'ordinanza va, quindi, annullata con rinvio affinché la Corte di Torino riesamini, alla luce dei principi introdotti dalla normativa sopracitata, la sussistenza di fattori ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, sulla base di eventuali ulteriori fattori denotanti la rilevata connivenza o vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] agli ambienti criminali menzionati nella sentenza che lo ha visto assolto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Torino cui demanda anche la regolamentaz