CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 19373/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] trasmesso gli atti a questa Corte, riqualificando come ricorso il reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] (soggetto attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento inprova terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, accordatagli dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro con provvedimento del 25/09/2025, in relazione allapena residua pari ad anni cinque, mesi tre e giorni dieci di reclusione – con fine pena fissatoal 06/04/2028 - applicatagli con sentenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri in data 01/10/2024, passata ingiudicato il 17/10/2024, relativa al reato di cui agli artt. 73 e 80 T.U. stup., posto in essere inLocri in 27/03/2024) avverso la decisione, indicata in epigrafe, resa il 28/10/2025 dalMagistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la domanda volta adottenere l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso l’azienda agricola del fratello,XXXXXXXXXXXXXX, avente sede operativa nel Comune di XXXXXXXX.2. Impugna la decisione [OSCURATO:PERSONA] - con il suddetto atto di reclamo, poiriqualificato in ricorso per cassazione, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - lamentandoessergli stato dapprima imposto l’obbligo di darsi a stabile attività lavorativa, venendogli poiincongruamente negata la possibilità di dare concreta attuazione a tale obbligo, atteso chenon gli veniva consentito di estendere l’obbligo di dimora nel Comune di XXXXXXXX,laddove ha sede l’azienda agricola presso la quale dovrà recarsi a svolgere l’attività dibracciante.La difesa ha anche presentato istanza per la trattazione in presenza.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per esser stato proposto dasoggetto non legittimato, in particolare da difensore (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) non abilitatoalla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che l’impugnazione sia stataimpropriamente prospettata con la veste formale dell’appello; il principio di conservazionedel mezzo di impugnazione, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessuncaso consentire, infatti, di derogare alle norme che - formalmente e sostanzialmente -disciplinano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004,Terkuci, Rv. 228119).4. L’impugnazione risulta comunque inammissibile anche sotto il profilocontenutistico, dato che essa, in primo luogo, denuncia inesistenti vizi della motivazione e –a fronte di argomentazioni congrue e logiche esposte nell’avversato provvedimento - svolgecritiche di natura solo fattuale e rivalutativa. La difesa, inoltre, espone doglianze distonicherispetto al contenuto intrinseco del provvedimento impugnato, atteso che non si confrontacon l’affermazione del Magistrato di sorveglianza, secondo il quale la richiesta voltaall’autorizzazione a svolgere attività presso l’azienda agricola del fratello risulterebbe almomento incompatibile con il recente avvio della misura alternativa, oltre che con lariscontrata positività ai controlli per uso di sostanza stupefacente.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.