CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o n s i d e r a t o c h e X X X X X X X X X X X X X(aliasXXXXXXXXXXXaliasXXXXXXXXXXXXXX) ricorre avverso l'ordinanza con laquale il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'appello avverso il provvedimentocon il quale il Magistrato di sorveglianza di Foggia ha disposto l'applicazione neisuoi riguardi della misura di sicurezza del ricovero in Rems per la durata di unanno;ricordato che, in tema di misure di sicurezza personali, l'art. 3-ter del D.L.22 dicembre 2011, n. 211, modificato con D.L. 31 marzo 2014, n. 52(coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n. 81) pone il principiodi residualità delle misure di sicurezza detentive, cosicché, accertata lapericolosità sociale secondo i parametri indicati nell'art. 133, commasecondo, cod. pen. - senza, peraltro, tenere conto di quelli indicati al n. 4del già menzionato comma (condizioni di vita individuale, familiare e sociale delreo), né della sola mancanza di programmi terapeutici individuali - il giudiceapplica una misura diversa dal ricovero in ospedale psichiatrico o in casa dicura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi che indicano che ognialtra misura di sicurezza non assicura cure adeguate e non fa fronte allapericolosità sociale dell'imputato;rilevato che, nella fattispecie, il Tribunale ha dato conto del grave quadropsicotico (schizofrenia disorganizzata cronica non responsivo ai trattamenti, cuisi aggiungono frequenti episodi di aggressività e scarsissima complianceterapeutica) e della conseguente pericolosità sociale, congruamente motivandol'inidoneità di altre misure di sicurezza a soddisfare sia l'esigenza di assicurarlecure adeguate, sia quella di contenerne la pericolosità sociale, non limitandosi aconsiderare – come lamentato nel ricorso – la mera mancanza di strutturaresidenziale;ritenuto che il complessivo giudizio dato dal Tribunale specializzato appare,dunque, fondato su una valutazione completa e senza fratture logiche delleragioni che lo hanno condotto a concludere in modo persuasivo per lapersistenza, all'attualità, della pericolosità sociale del ricorrente, non essendosiregistrata alcuna concreta situazione da cui possa argomentarsi che sia scematala pericolosità sociale dimostrata al momento della commissione dei reaticompiuti e poi emersa all'atto della condanna irrevocabile emessa nei suoiconfronti;ritenuto che giudici di merito si sono attenuti al principio secondo cui perdisporre la misura di sicurezza nei confronti di persona condannata è necessarioaccertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettivaapplicazione, che è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto atale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge unasfavorevole prognosi circa la probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovireati, sicché, per una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133,202 e 203 cod. pen., al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato,intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità,assumano connotazioni di significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017,Cataldo, Rv. 270289);rilevato, infine, che il fatto che gli indici addotti dal ricorrente a suo favoresiano stati ritenuti, in modo non illogico, inadeguati dal Tribunale appartiene aldispiegamento della sfera di discrezionalità insito nello specifico giudizio di meritoche, essendo stato giustificato da motivazione congrua e logica, non può essereammissibilmente censurato in questa sede;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;rilevato che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essereomesse le generalità e gli altri dati indicativi, sussistendone i presupposti dilegge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.