CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 44417/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili per genericità, già rilevata dal giudice di appello, in quanto reiterativi di censure esaminate e motivatamente disattese in sentenza in base alla ricostruzione del fatto e alle testimonianze dei pubblici ufficiali che confermano la violenta condotta oppositiva e intenzionale del ricorrente, non limitatosi a divincolarsi e ad una mera resistenza passiva, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso; ritenuto che per la configurabilità del reato non è necessario che l'atto d'ufficio sia concretamente impedito, ma solo ostacolato dalla condotta oppositiva dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere e