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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 1996

Cassazione n. 19815/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Novara in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990 commesso in Trecate il 12 marzo 2022.

Il ricorso, affidato a quattro motivi con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio irrogato e alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, è inammissibile.

Quanto al primo profilo il ricorso è generico, versato in fatto e reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente e privo di vizi logico-giuridici, a cui il 1ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto o di diritto quanto, piuttosto, una lettura alternativa delle risultanze in atti.

Parimenti, il ricorso non si confronta con la motivazione posta a fondamento del rigetto delle circostanze attenuanti generiche stante la mancanza di elementi positivamente valorizzabili riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA] avendo, la Corte territoriale, rilevato che lo stesso non è incensurato, non ha mostrato segni di resipiscenza né ha tenuto un comportamento processuale meritevole di valorizzazione in tal senso.

Né le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute in virtù della necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio che, come rilevato dalla Corte territoriale è stato determinato in misura pari al minimo.

Parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso oltre che per la genericità, perché non si confronta con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata.

La Corte ha disposto la confisca del denaro in sequestro osservando che si tratta di somma sproporzionata rispetto al reddito del ricorrente.

Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno.

Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che i giudici di merito hanno proceduto per l'appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990.

Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della Corte di appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Novara in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990 commesso in Trecate il 12 marzo 2022. Il ricorso, affidato a quattro motivi con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio irrogato e alla confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, è inammissibile. Quanto al primo profilo il ricorso è generico, versato in fatto e reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con percorso argomentativo coerente e privo di vizi logico-giuridici, a cui il 1ricorrente non contrappone alcuna valida ragione di fatto o di diritto quanto, piuttosto, una lettura alternativa delle risultanze in atti. Parimenti, il ricorso non si confronta con la motivazione posta a fondamento del rigetto delle circostanze attenuanti generiche stante la mancanza di elementi positivamente valorizzabili riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA] avendo, la Corte territoriale, rilevato che lo stesso non è incensurato, non ha mostrato segni di resipiscenza né ha tenuto un comportamento processuale meritevole di valorizzazione in tal senso. Né le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute in virtù della necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio che, come rilevato dalla Corte territoriale è stato determinato in misura pari al minimo. Parimenti inammissibile il quarto motivo di ricorso oltre che per la genericità, perché non si confronta con gli argomenti spesi dalla sentenza impugnata. La Corte ha disposto la confisca del denaro in sequestro osservando che si tratta di somma sproporzionata rispetto al reddito del ricorrente. Orbene, se è vero che in relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01), è tuttavia applicabile la cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, allorché il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno. Nel caso di specie dalla lettura della sentenza impugnata, si coglie in maniera evidente che i giudici di merito hanno proceduto per l'appunto alla confisca per sproporzione ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. n. 309/1990. Alla inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). 2 P.Q.M
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