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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31801/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 settembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Palermo il 20 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non corrispondente al minimo edittale di pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta.

Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sinciacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle gravi modalità del fatto e sul precedente penale del quale l'imputato è gravato (pagina 6 della sentenza impugnata).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforrne a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 7 settembre 2021, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Palermo il 20 gennaio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per omessa o insufficiente motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non corrispondente al minimo edittale di pena. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sinciacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle gravi modalità del fatto e sul precedente penale del quale l'imputato è gravato (pagina 6 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforrne a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 1
Sentenza Cassazione n. 31801/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris