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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11528/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG .30471/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr. Sez. 6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025 Rv. 289005); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11528 -26Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3842/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30471/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG .30471/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr. Sez. 6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; Sez.

U, n. 2647 del 10/07/2025 Rv. 289005); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle  parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG .30471/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr.  Sez.  6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; Sez.  U, n. 2647 del 10/07/2025 Rv. 289005); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.        [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE  11528 -26Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                 - Presidente -        Ord. n. sez. 3842/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                - Relatore -          R.G.N. 30471/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle  parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG .30471/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341- bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la mancata applicazione della pena sostitutiva pecuniaria non è stata dedotta con i motivi di appello, e che il rigetto del concordato in appello non è suscettibile di ricorso per cassazione, proprio in ragione della possibilità per l'imputato appellante di riproporre nel giudizio di appello le proprie deduzioni (cfr.  Sez.  6 n. 17875 del 22/04/2022, Rv. 283464; Sez.  U, n. 2647 del 10/07/2025 Rv. 289005); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue  ex  art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.         P.Q.MP.Q.M
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