CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di anno uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione, con la recidiva contestata e la riduzione per il rito abbreviato. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difensore, avv. D. Cacocciola (vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. - primo motivo; violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure in fatto e riproduttive di profili di censura già vagliati e disattesi con argomenti corretti dal giudice di merito (cfr. p. 2 della sentenza), comunque non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base delle sentenze (primo motivo) nonché riferiti al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione (cfr. p. 3 e 4 della sentenza di appello, ove si valorizza, ai fini di giustificare l'applicazione della recidiva, l'esistenza di precedenti penali, ravvisandosi in tale motivazione, anche un giudizio, implicito, sulla capacità a delinquere dell'imputato e sulla pericolosità sociale, rilevanti ex art. 133 cod. pen. anche ai fini di giustificare il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P