CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 51219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] di rimessione del processo pendente dinanzi al GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Letta la requisitoria scritta ex art. 2:3, comma 8, de, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. (tu [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta di rimessione - di seguito esposta nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], imputato dinanzi al Tribunale di Ragusa - giudice [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento n. 5993/19 R.G.N.R., del reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (indagati in vari procedimenti), si chiede il trasferimento di detto processo alla sede competente ex art. 11 cod. proc. pen. 1.1. Premesso che il richiedente assume di essere oggetto di uno "stalking giudiziario" in relazione ai numerosi procedimenti promossi dal Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] è incompatibile a trattare il citato processo, in quanto: Rossi, insieme con altri magistrati di Bari, è persona offesa in un procedimento in cui è indagato [OSCURATO:PERSONA], il che lo rende incompatibile ai sensi dell'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., mentre il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un suo personale esposto ha acquisito la qualità di persona offesa in altro procedimento presso il Tribunale di Lecce per fatti per i quali risulta denunciata e indagata dalla Procura della Repubblica di Potenza, unitamente al teste [OSCURATO:PERSONA] che ha reso falsa testimonianza, sicché per astio personale la stessa [OSCURATO:PERSONA] teneva un comportamento non imparziale, contravvenendo a varie disposizioni del codice di rito e "favorendo" la parte avversa. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], che sostiene l'accusa nei procedimenti indicati, ha promosso una serie di procedimenti contro il richiedente al solo fine di perseguitarlo giudiziariamente, in quanto [OSCURATO:PERSONA] lo aveva più volte denunciato per fatti gravissimi, laddove lo stesso Rossi è a conoscenza di reati commessi da carabinieri per i quali non procede alle indagini richieste, mentre accusa il richiedente facendolo arrestare per due volte per calunnia, con ordinanze ritenute illegittime e annullate senza rinvio dalla Corte di cassazione. 1.3. Nei processi aperti dal Procuratore Rossi, quasi tutti per diffamazione, non ha mai acquisito i file di log, l'IP e altri elementi idonei a individuare l'autore dei post, mentre lo stesso Rossi si schiera apertamente a favore di alti ufficiali ritenuti "corrotti", ha commesso "abusi" quali l'acquisizione di un certificato di famiglia dello scrivente in un procedimento riguardante altri, additandolo, in altro procedimento, come "terrorista". Rossi è ritenuto reo di aver proceduto a un "arresto illegale" del richiedente dopo la sua candidatura, mentre il Procuratore e altri magistrati andavano a cena con un generale dei carabinieri e altri. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per calunnia, ma il Tribunale del riesame annullò l'illegittima misura. Rossi ha anche chiesto l'applicazione di una misura di prevenzione al giudice [OSCURATO:PERSONA], anch'ella coinvolta nei processi di Lecce, laddove il Procuratore si sarebbe reso responsabile di vari reati unitamente al sindaco di [OSCURATO:PERSONA] e al Presidente dell'associazione ANC [OSCURATO:PERSONA], associazione con la quale Rossi risulta in affari. 2. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta è inammissibile. 2. Come hanno puntualizzato le Sezioni unite di questa Corte, i motivi di legittimo sospetto sono configurabili «quando si è in presenza di una grave ed oggettiva situazione locale, idonea a giustificare la rappresentazione di un concreto pericolo di non imparzialità del giudice, inteso, questo, come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito» (Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi). Nel solco dell'insegnamento delle sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, da un lato, che per "grave situazione locale" deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i "motivi di legittimo sospetto" possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 3055 del 03/12/2004, dep. 2005, Gibilisco; Sez. 2, n. 17519 del 25/03/2004, Mingari): a venire in rilievo ai fini dell'integrazione del presupposto della rimessione, dunque, è, in particolare, il pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 268531). In questa prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha compiutamente - e con indirizzo del tutto consolidato - delineato i rapporti tra rimessione, da un lato, e astensione e ricusazione, dall'altro: l'istituto della rimessione può trovare applicazione solo in presenza di una situazione ambientale incompatibile con la libera determinazione dei soggetti processuali, che deve quindi consistere in fattori oggettivamente idonei a fuorviare la serenità di giudizio e tali da riverberarsi sull'organo giudicante indipendentemente dalla sua composizione, in quanto le cause che possono incidere sull'imparzialità di uno dei suoi componenti possono eventualmente rilevare ai fini dell'applicazione delle norme sull'astensione e sulla ricusazione, ma non determinano l'applicazione dell'istituto della rimessione (Sez. 5, n. 5655 del 14/11/2014, dep. 2015, Querci, Rv. 264269; conf. ex plurimis, Sez. 1, n. 1125 del 23/02/1998, Berlusconi, Rv. 210010): infatti, con la disciplina della rimessione del processo, istituto di carattere assolutamente eccezionale, il legislatore ha inteso apprestare un rimedio allorché siano messe in pericolo la sicurezza o la pubblica incolumità ovvero sia gravemente compromessa la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, ponendo l'ulteriore limite che tali situazioni non siano "non altrimenti eliminabili", a cui cioè non possa porsi rimedio con l'adozione di speciali accorgimenti e cautele idonee a impedire l'insorgere di tumulti o la perpetrazione di azioni violente e lesive in danno di un numero indeterminato di persone o di uno o più dei soggetti che partecipano al processo ovvero con il ricorso agli strumenti predisposti dall'ordinamento per i casi di possibile alterazione del corso normale della giustizia, quali, in particolare, l'astensione e la ricusazione del giudice (Sez. 1, n. 740 del 07/02/1995, Sgarbi, Rv. 200762; conf., ex plurimis, Sez. 1, n, 3665 del 19/06/1995, dep. 1996, Gatta, Rv. 203414; Sez. 1, n. 634 del 30/01/1996, Tetamo, Rv. 204502); di conseguenza, non hanno rilevanza ai fini dell'applicazione dell'istituto vicende riguardanti singoli magistrati che hanno svolto funzioni giurisdizionali nel procedimento, non coinvolgenti l'organo giudiziario nel suo complesso (Sez. 1, n. 1952 del 10/03/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 208880). 3. E' quest'ultimo il caso che viene in rilievo. Il ricorso concentra le sue doglianze eminentemente verso le persone del Procuratore della Repubblica Rossi e del giudice procedente Grameglia, ma, quanto a quest'ultima, non vengono in rilievo fenomeni esterni alla dialettica processuale (bensì questioni probatorie affrontabili con gli ordinari rimedi processuali), mentre quanto alla prospettata assunzione della veste di persona offesa, l'ordinamento appresta gli strumenti dell'astensione e della ricusazione (cfr. Sez. 5, n. 5655 del 2014, dep. 2015, Querci, cit.; Sez. 1, n. 1125 del 1998, Berlusconi, cit.) che il richiedente neppure deduce di avere attivato. Quanto al Procuratore Rossi, le plurime deduzion del richiedente, riguardando il dirigente dell'ufficio del p.m., in nessun modo denotano un pericolo concreto per la non imparzialità dell'ufficio giudicante della sede in cui si svolge il processo di merito (Sez. 2, n. 55328 del 2016, Mancuso, cit.), tanto più che lo stesso istante segnala l'adozione da parte degli organi giudicanti di provvedimenti a lui favorevoli. Ne consegue che, all'evidenza, la fattispecie concreta prospettata dalla richiesta in esame è manifestamente estranea alla delineata configurazione del presupposto della rimessione. 4. La richiesta, pertanto deve essere dichiarata inammissibile. Pur consapevole del diverso indirizzo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez.5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo, Rv. 276929; Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, Rv. 271438), il Collegio condivide l'orientamento in forza del quale, in tema di rimessione del processo, la declaratorie di inammissibilità della richiesta non comporta la condanna al pagamentc delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451; conf. Sez. 6, n. 43540 del 10/09/2023, Testiere; Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella, Rv. 269969). Indirizzo, questo qui condiviso, in linea con il principio di diritto secondo cui alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 - 01). 5. Pertanto, il richiedente deve essere condannato al solo pagamento, a norma dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e alla luce dei motivi dell'inammissibilità, alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso