CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12322/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia regionale dellaLombardia n. 2887/15/2019, depositata in data 2 luglio 2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. L’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in proprio, propone ricorso, affidato a unmotivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui laCommissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appelloproposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore protempore, avverso la sentenza n. 5305/03/2017 della Commissione tributariaprovinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuenteavverso l’avviso di intimazione di pagamento avente ad oggetto, tra l’altro, gliimporti iscritti a ruolo a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, ai finiIrpef e Iva, per gli anni di imposta 2009-2010, divenuti definitivi per mancataimpugnazione.2. In punto di diritto, la CTR - confermando la sentenza di primo grado - haritenuto correttamente eseguita la notifica degli avvisi di accertamentopresupposti effettuata anteriormente al 1° luglio 2017, a mezzo servizio postale,per compiuta giacenza, ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 600 del 1973 in quanto -premessa l’inapplicabilità alla fattispecie in oggetto dell’art. 3-bis del CDAapprovato con Dlgs. n. 82 del 2005, trattandosi di norma generale - soltanto conl’art. 7-quater, sesto comma, del d.l. n. 193/2016, conv. nella legge n. 225 del2016 (che aveva aggiunto il settimo comma all’art. 60 cit.) applicabile allenotifiche da eseguire dal 1°luglio 2017, era stata consentita all’Amministrazionefinanziaria la facoltà e non l’obbligo di utilizzo della PEC per le notifiche degliavvisi di accertamento, tra l’altro, ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiticon legge dello Stato.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.Numero registro generale 7238/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 12322/2026Data pubblicazione 02/05/20264. Il contribuente ha depositato in data 26 dicembre 2025 memoria contenenteistanza di estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 conv. inlegge n. 108 del 2025 stante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata deicarichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e segg.della legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater).RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo del ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 3-bis del Codice dell’Amministrazione digitale(CAD), come modificato dall’art. 4 del DL n. 179/2012, conv. con modif. nellalegge n. 221/2012, per avere la CTR ritenuto rituale la notifica dei presuppostiavvisi di accertamento, a mezzo servizio postale, sebbene il contribuente avesseeletto c.d. “domicilio digitale” con conseguente obbligo di notificazione deglistessi, a mezzo PEC, al domicilio digitale comunicato ai sensi dell’art. 3-bis CAD,norma a contenuto universale.2.In data 26.12.2025, il ricorrente ha depositato memoria contenente istanza diestinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025 conv. in legge n. 108del 2025 stante l’avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichi affidatiall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e segg. della leggen. 197 del 2022 (rottamazione-quater). In particolare, il ricorrente ha depositatoin atti copia della domanda di adesione alla procedura di definizione agevolatadei carichi tributari portati dalle pretese tributarie in contesa (identificati neiflussi Agenzia delle Entrate – Riscossione con i seguenti riferimenti: AT –06890202301650195180, 06890202301650220180, 06890202301650204180,06890202301650207180, 06890202301650210180), della comunicazione dellesomme dovute da parte dell’ADER e del bonifico bancario afferente il pagamentopuntuale della prima rata e di alcune delle rate con scadenza successiva allaprima.3.L'art. 1 comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022 prevede che:"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento dellaNumero registro generale 7238/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 12322/2026Data pubblicazione 02/05/2026definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazionesospensione su istanza di una delle parti".3.1. Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale delle sommedeterminate dalla Agenzia delle entrate- Riscossione.4.Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio,a far tempo dal 2/08/2025 è entrato in vigore l'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025(recante: "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizia seguito di definizione agevolata"): "Il secondo periodo del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che,ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizionesi realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazioneprevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dellacomunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n.202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima ounica rata".5.Deve applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l'effetto deveritenersi la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione delgiudizio ex art. 12-bis del d.l. n. 84/2025 (cfr. Cass. Cass. 14/9/2025 n. 25163Cass. n. 33883 del 2025; v. anche Cass. n. 32850 del 2025).Numero registro generale 7238/2020Numero sezionale 1303/2026Numero di raccolta generale 12322/2026Data pubblicazione 02/05/20266.Va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 12-bis del d.l. n.84/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2025.7.Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza di disposizionispeciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art. 310 ultimo commacod. proc. civ., secondo la quale "Le spese del processo estinto stanno a caricodelle parti che le hanno anticipate".8.Non vi è dunque luogo a pronunciare sulle spese processuali.9.La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie diinfondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi leha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026.Il Presidente