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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37425/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO nell'interesse del ricorrente, che nel corpo della propria memoria ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale, ha ribadito le argomentazioni a sostegno dell'impugnazione e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; (7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 maggio 2022 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia in data 29 ottobre 2014 del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di furto aggravato a loro ascritto, perché estinto per prescrizione.

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, nell'interesse degli imputati, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (indicate negli artt. 177 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 2 Cost.), in quanto la sentenza di appello è stata emessa de plano, così compromettendo il diritto degli imputati, non citati in giudizio, ad ottenere una sentenza di assoluzione nel merito «ex art. 129» cod. proc. pen.

La difesa ha rimarcato l'interesse a impugnare, sulla scorta della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., con sentenza n. 111 del 05/04/2022.

2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di assoluzione nel merito, non constando dalla sentenza impugnata neppure le ragion per cui sia stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza o escluso che ricorresse un reato impossibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

Vero è che, a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), ai ricorrenti deve riconoscersi l'interesse a impugnare la pronuncia di secondo grado (cfr. Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 - 01).

Purtuttavia, il ricorso è patentemente generico poiché ha fatto riferimento in maniera del tutto assertiva ed anzi ipotetica alla sussistenza di cause di assoluzione nel merito (indicate come eventuali nel primo motivo), così come - a proposito della circostanza aggravante della destrezza (che, essendo già maturata la prescrizione, nulla muta sub specie dell'art. 129 cod. proc. pen.) e del prospettato reato impossibile - non ha indicato in alcun modo gli elementi che nella specie sarebbero stati pretermessi e che dovrebbero essere valutati nel caso di annullamento con rinvio, limitandosi a riprodurre due massime giurisprudenziali relative agli istituti in discorso, senza correlarle in alcun modo al caso di specie; il che non consente di comprendere in che termini sia stata perorata la sottoposizione della «mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica [del] giudice di merito» (Corte cost. n. 111/2022, cit.).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO nell'interesse del ricorrente, che nel corpo della propria memoria ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale, ha ribadito le argomentazioni a sostegno dell'impugnazione e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; (7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 maggio 2022 la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia in data 29 ottobre 2014 del Tribunale di Roma, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato di furto aggravato a loro ascritto, perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, nell'interesse degli imputati, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (indicate negli artt. 177 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 2 Cost.), in quanto la sentenza di appello è stata emessa de plano, così compromettendo il diritto degli imputati, non citati in giudizio, ad ottenere una sentenza di assoluzione nel merito «ex art. 129» cod. proc. pen. La difesa ha rimarcato l'interesse a impugnare, sulla scorta della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., con sentenza n. 111 del 05/04/2022. 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di assoluzione nel merito, non constando dalla sentenza impugnata neppure le ragion per cui sia stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza o escluso che ricorresse un reato impossibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Vero è che, a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., «in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato» (Corte cost. n. 111/2022, cit.), ai ricorrenti deve riconoscersi l'interesse a impugnare la pronuncia di secondo grado (cfr. Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811 - 01). Purtuttavia, il ricorso è patentemente generico poiché ha fatto riferimento in maniera del tutto assertiva ed anzi ipotetica alla sussistenza di cause di assoluzione nel merito (indicate come eventuali nel primo motivo), così come - a proposito della circostanza aggravante della destrezza (che, essendo già maturata la prescrizione, nulla muta sub specie dell'art. 129 cod. proc. pen.) e del prospettato reato impossibile - non ha indicato in alcun modo gli elementi che nella specie sarebbero stati pretermessi e che dovrebbero essere valutati nel caso di annullamento con rinvio, limitandosi a riprodurre due massime giurisprudenziali relative agli istituti in discorso, senza correlarle in alcun modo al caso di specie; il che non consente di comprendere in che termini sia stata perorata la sottoposizione della «mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica [del] giudice di merito» (Corte cost. n. 111/2022, cit.). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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